| Il licenziamento collettivo
deve essere dichiarato inefficace se l'azienda non precisa, nella comunicazione di
apertura della procedura, i motivi che non hanno consentito soluzioni alternative alla
riduzione di personale. In base
allart. 4 della legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13196 del 9
settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).
La Società Imbottigliamento Bevande ha comunicato alle organizzazioni sindacali
lapertura di una procedura per riduzione di personale in base alla legge n. 223 del
1991 per effetto della chiusura dei suoi stabilimento di Firenze e di Monteriggioni,
dichiarando che alla situazione di esubero del personale non era possibile porre rimedio
se non con i licenziamenti. La procedura si è conclusa con un accordo sindacale in base
al quale il numero di lavoratori da licenziare è stato ridotto da quindici, come
originariamente previsto, a dieci. Uno dei licenziati, Antonio V., ha impugnato il
licenziamento davanti al Tribunale di Firenze sostenendo che esso doveva ritenersi
inefficace per inosservanza degli obblighi di informazione previsti nel caso di riduzione
del personale. Lart. 4 della legge n. 223 del 1991 prevede che la comunicazione di
apertura della procedura per il collocamento in mobilità deve contenere, tra
laltro, lindicazione dei motivi che determinato la situazione di incidenza e
dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere
adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione ed evitare, in tutto o in parte, la
dichiarazione di mobilità. Antonio V. ha rilevato in particolare che lazienda non
aveva indicato i motivi che non consentivano alternativa diversa dalla riduzione
dellorganico. Lazienda si è difesa sostenendo che trattandosi della
soppressione di due stabilimenti si era verificato un esubero strutturale logicamente
incompatibile con la ricerca di soluzioni alternative e che pertanto la comunicazione da
essa data doveva ritenersi adeguata, comera dimostrato anche dal fatto che aveva
raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per la riduzione del numero dei
lavoratori da licenziare. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato inefficace il
licenziamento per violazione dellobbligo di informazione previsto dallart. 4
legge n. 223 del 1991. La Corte dAppello di Firenze ha confermato questa decisione,
in quanto ha ritenuto insufficiente e tautologica la dichiarazione aziendale che alla
situazione di esubero del personale non era possibile porre rimedio se non con i
licenziamenti e ha escluso che laccordo sindacale finale potesse sanare
linadempienza agli obblighi di informazione. Lazienda ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la sentenza della Corte di Firenze per il difetto di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13196 del 9 settembre 2003, Pres. Senese, Rel.
Guglielmucci) ha rigettato il ricorso. Qualunque sia la causa dellesubero ha
affermato la Corte vanno comunicate le ragioni che hanno impedito il ricorso a
soluzioni alternative ai licenziamenti, giacché esse sono particolarmente idonee a
rappresentare quale é, secondo limprenditore, lassetto che necessariamente
deve assumere lazienda a fronte di fattori che non consentano di mantenere immutato
il contingente di forza-lavoro; sicché tale parte della comunicazione preventiva si
rivela particolarmente idonea a contribuire alla conoscenza quanto più possibile
approfondita che il sindacato deve avere della situazione per esercitare
efficacemente il ruolo di cogestione che la legge gli assegna. La Corte ha ricordato
inoltre la sua giurisprudenza secondo cui la mancanza della ritualità della comunicazione
preventiva non può essere sanata dal raggiungimento di un accordo sindacale. Essa inoltre
ha affermato che il lavoratore è legittimato ad impugnare il provvedimento di recesso
inefficace per inosservanza delle procedure previste dallart. 4 legge n. 223/91.
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