Il licenziamento collettivo deve essere dichiarato inefficace se l'azienda non precisa, nella comunicazione di apertura della procedura, i motivi che non hanno consentito soluzioni alternative alla riduzione di personale.  In base all’art. 4 della legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13196 del 9 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).


          La Società Imbottigliamento Bevande ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’apertura di una procedura per riduzione di personale in base alla legge n. 223 del 1991 per effetto della chiusura dei suoi stabilimento di Firenze e di Monteriggioni, dichiarando che alla situazione di esubero del personale non era possibile porre rimedio se non con i licenziamenti. La procedura si è conclusa con un accordo sindacale in base al quale il numero di lavoratori da licenziare è stato ridotto da quindici, come originariamente previsto, a dieci. Uno dei licenziati, Antonio V., ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Firenze sostenendo che esso doveva ritenersi inefficace per inosservanza degli obblighi di informazione previsti nel caso di riduzione del personale. L’art. 4 della legge n. 223 del 1991 prevede che la comunicazione di apertura della procedura per il collocamento in mobilità deve contenere, tra l’altro, l’indicazione dei motivi che determinato la situazione di incidenza e dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità. Antonio V. ha rilevato in particolare che l’azienda non aveva indicato i motivi che non consentivano alternativa diversa dalla riduzione dell’organico. L’azienda si è difesa sostenendo che trattandosi della soppressione di due stabilimenti si era verificato un esubero strutturale logicamente incompatibile con la ricerca di soluzioni alternative e che pertanto la comunicazione da essa data doveva ritenersi adeguata, com’era dimostrato anche dal fatto che aveva raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per la riduzione del numero dei lavoratori da licenziare. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato inefficace il licenziamento per violazione dell’obbligo di informazione previsto dall’art. 4 legge n. 223 del 1991. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato questa decisione, in quanto ha ritenuto insufficiente e tautologica la dichiarazione aziendale che alla situazione di esubero del personale non era possibile porre rimedio se non con i licenziamenti e ha escluso che l’accordo sindacale finale potesse sanare l’inadempienza agli obblighi di informazione. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Firenze per il difetto di motivazione e violazione di legge.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13196 del 9 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci) ha rigettato il ricorso. Qualunque sia la causa dell’esubero – ha affermato la Corte – vanno comunicate le ragioni che hanno impedito il ricorso a soluzioni alternative ai licenziamenti, giacché esse sono particolarmente idonee a rappresentare quale é, secondo l’imprenditore, l’assetto che necessariamente deve assumere l’azienda a fronte di fattori che non consentano di mantenere immutato il contingente di forza-lavoro; sicché tale parte della comunicazione preventiva si rivela particolarmente idonea a contribuire alla conoscenza – quanto più possibile approfondita – che il sindacato deve avere della situazione per esercitare efficacemente il ruolo di cogestione che la legge gli assegna. La Corte ha ricordato inoltre la sua giurisprudenza secondo cui la mancanza della ritualità della comunicazione preventiva non può essere sanata dal raggiungimento di un accordo sindacale. Essa inoltre ha affermato che il lavoratore è legittimato ad impugnare il provvedimento di recesso inefficace per inosservanza delle procedure previste dall’art. 4 legge n. 223/91.