| N. 194/00
R.G. A.L. N. 157/03 sent. LAV. N. 2675/03
cron. repubblica
italiana tribunale
di tempio pausania Il
Tribunale di Tempio Pausania, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Paola Ponassi,
ha pronunciato la seguente sentenza in
nome del popolo italiano nella
causa portante n. 199/99 R.G. Lav. promossa da Fideli
Angela Natalia, residente in Olbia, via Cesti 9 ed elettivamente domiciliata in Sassari,
via Gorizia, n. 39, presso lo studio dell'avv. Casimiro Mastino, che la rappresenta e
difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo; ricorrente contro Comune
di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
Olbia, via Garibaldi, n. 37, presso lo studio dell'avv. Stefano Asara, che lo rappresenta
e difende in forza di delega a margine della memoria difensiva e di costituzione in
giudizio; resistente oggetto
della causa: impugnazione sanzione disciplinare ed altro conclusioni Per
la ricorrente: Nel
merito: -
dichiarare l'illegittimità della sanzione della censura inflitta alla ricorrente in data
13 dicembre 1999 dal Comune di Loiri Porto San Paolo; - condannarsi il Comune di Loiri Porto San Paolo al pagamento del danno
patrimoniale di lit. 2.577.100 di cui lit. 1.387.100 per la perdita dell'indennità
mensile di vigilanza e lit. 1.190.000 per perdita della straordinario elettorale o, in
subordine, al pagamento della diversa cifra che codesto Tribunale riterrà di giustizia; - condannarsi il
Comune di Loiri Porto San Paolo
al pagamento del danno di immagine patito dalla ricorrente, secondo il prudente equitativo
apprezzamento del Giudice; - condannarsi il
Comune di Loiri Porto San Paolo al pagamento del danno biologico dovuto ad
attività persecutoria (mobbing), unitamente a dequalificazione professionale e danno di
immagine per un ammontare di lit. 72.500.000 o, in subordine, al pagamento della diversa
cifra che codesto Tribunale riterrà di giustizia; - condannarsi il Comune di Loiri Porto San Paolo alla rifusione delle spese e competenze legali del
presente giudizio. Per
il resistente: 1)
Rigettare la domanda. 2) Condannare la ricorrente ai danni ex art. 96
c.p.c. per lit. 10.000.000 da versare a favore del comune. 3) Vittoria di spese e di onorari. svolgimento
del processo Con
ricorso depositato il 23 maggio 2000, Fideli Angela Natalia, dipendente, dal 3 ottobre
1996, del Comune di Loiri Porto San Paolo, con la qualifica di
vigile urbano, esponeva di aver sempre svolto le proprie mansioni in modo rigoroso,
evitando favoritismi e compromessi nell'applicazione della legge, e di essersi vista
costretta, in più occasioni, a respingere le richieste, formulate soprattutto da parte
del Sindaco, volte ad impegnarla in compiti che nulla avevano a che fare con le competenze
assegnatele dalla L. 65/86; lamentava che i suoi rapporti con il datore di lavoro (e
segnatamente con il Sindaco) erano andati, progressivamente, deteriorandosi, sino al
verificarsi di una perdurante situazione di tensione, nella quale essa ricorrente veniva
criminalizzata; affermava che, nell'ambito di tale situazione lavorativa, le
erano state irrogate sanzioni disciplinari illegittime, le era stata rigettata una
richiesta di mobilità, era stata archiviata, a seguito dell'intervento personale del
Sindaco presso la Prefettura, la propria richiesta, volta all'ottenimento della qualifica
di agente di pubblica sicurezza, le erano stati tolti i compiti di polizia stradale,
giudiziaria e di pubblica sicurezza e, più in generale, erano stati posti in essere nei
suoi confronti, da parte del datore di lavoro, una serie di comportamenti che avevano
raggiunto lo scopo di ghettizzarla, sotto il profilo sia umano che
professionale, e di sottoporla ad un controllo disciplinare particolarmente intenso e
persecutorio, sino a che ella era stata colta da uno stato depressivo che non aveva
precedenti nella sua storia personale; lamentava, altresì, di avere subito, a causa degli illegittimi
provvedimenti posti in essere dal datore di lavoro, un danno patrimoniale, costituito
nella perdita di una parte dell'indennità mensile lorda di vigilanza (per l'importo di
lit. 1.387.100) e nel mancato svolgimento di straordinario (per complessive lit.
1.190.000, corrispondenti a 70 ore di lavoro) straordinario che era stato
autorizzato per i suoi colleghi di lavoro, al fine di effettuare la consegna dei certificati elettorali, mentre a lei era stato
rifiutato, imponendole peraltro, contestualmente, di consegnare i certificati elettorali
durante le ore di servizio, benché si trattasse di un'attività non rientrante tra i suoi
compiti. Evocava, pertanto, innanzi a questo Tribunale, il Comune di Loiri Porto San Paolo, affinché dichiarasse
l'illegittimità della sanzione della censura inflitta ad essa ricorrente in data 13
dicembre 1999 ed accertasse la condotta di mobbing posta in essere dal Comune, con
condanna di quest'ultimo, in persona del Sindaco pro
tempore, al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale (all'immagine, da
dequalificazione professionale e biologico) da ella subito danno indicato in
complessive lit. 2.577.100 per il danno patrimoniale ed in lit. 72.500.000 (da liquidarsi
sulla base di una valutazione equitativa) per le altre voci di danno. Si
costituiva in giudizio il Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore, resistendo alla domanda. Rilevava,
in relazione al capo della domanda avente ad oggetto l'annullamento della sanzione
disciplinare del 13 dicembre 1999, che in tale data non era stata irrogata alcuna
sanzione, posto che vi era stata, unicamente, una segnalazione scritta, da parte del
Sindaco, al Responsabile del Servizio Vigilanza, il quale però aveva deciso di sospendere
qualunque determinazione, cosicché nessun provvedimento disciplinare era stato adottato.
In relazione, più in generale, all'asserita attività persecutoria posta in essere nei
confronti della ricorrente, osservava che: -)
il rigetto della richiesta di mobilità non poteva ritenersi viziato, stante la palese
infondatezza della pretesa della dipendente; -)
alcune mansioni effettivamente estranee al profilo professionale di operatore di polizia
municipale (quali, ad esempio, acquistare articoli di cancelleria, eseguire notifiche,
consegnare documenti od effettuare spedizioni postali) erano state, effettivamente,
richieste alla ricorrente, così come, peraltro, alla generalità dei dipendenti i
quali, quando se ne presentava la necessità, si rendevano disponibili, su cortese
richiesta, in virtù del sentimento di collaborazione nello svolgimento dei
compiti dell'Ente.; -)
il Sindaco aveva, effettivamente, chiesto al Prefetto l'archiviazione provvisoria della
pratica della ricorrente, volta al conseguimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza; ciò, però, non per un intento punitivo, bensì per ragioni di
opportunità, nell'interesse della P.A. e della stessa agente, perché l'amministrazione
era venuta a conoscenza che quest'ultima era incorsa in vari episodi di intemperanza nei
confronti degli utenti ed era sembrato ragionevole valutare con maggiore prudenza
l'opportunità di consentirle il porto delle pistole. Per analoghi motivi, inoltre,
la ricorrente era stata adibita esclusivamente a compiti di polizia amministrativa (più
precisamente: polizia tributaria, artigianale, industriale, commerciale, edilizia,
sanitaria, etc.), revocando, nei suoi confronti, le mansioni di polizia stradale e di
polizia giudiziaria; -)
alla ricorrente era stata inflitta, con provvedimento a firma del Sindaco, emesso in data
6 ottobre 1999, la sanzione della censura, della quale sussistevano i presupposti di
legge, stante la fondatezza delle contestazioni; -)
anche le altre contestazioni formulate successivamente dovevano ritenersi riferite ad
episodi effettivamente verificatisi, integranti gli estremi di illeciti disciplinari. In
conclusione, la domanda fondata sull'asserita attività di mobbing doveva ritenersi del
tutto infondata, onde il Comune chiedeva che essa venisse rigettata, con condanna della
ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in misura di lit.
10.000.000. La
causa, istruita a mezzo di produzioni documentali, interrogatorio formale della ricorrente
e prova per testi, all'udienza del 10 luglio 2003 era decisa, come da allegato
dispositivo. motivi
della decisione Si
rileva, innanzitutto, relativamente all'impugnazione della censura, asseritamente irrogata
il 13 dicembre 1999, che detta domanda non può essere accolta; dalla lettura degli atti
emerge, infatti, che il 13 dicembre 1999 non venne irrogata alcuna sanzione ma vi fu
soltanto una segnalazione scritta da parte del Sindaco, il quale così affermava: ...ritengo
che alla dipendente Fideli Angela Natalia debba essere irrogata la sanzione prevista
dall'art. 25 c. 4 del C.C.N.L. 6.7.1995, con l'applicazione della multa di importo pari a
4 ore di retribuzione. A tale segnalazione, indirizzata al Responsabile Servizio
Vigilanza, non è, poi, conseguita l'irrogazione di alcuna sanzione, posto che, con
successiva missiva, in data 30 dicembre 1999, il Responsabile del Servizio informava la
ricorrente che la sanzione predetta (che peraltro non risulta essere stata mai formalmente
irrogata dall'organo competente) era stata sospesa. Passando
all'esame della domanda avente ad oggetto l'attività persecutoria posta in essere dal
Comune resistente, segnatamente a mezzo del Sindaco, nei confronti della ricorrente, vanno
ricostruiti gli episodi lamentati dalla ricorrente, onde stabilire se gli stessi,
esaminati singolarmente, siano viziati da illegittimità e se, considerati nel loro
complesso, appaiano inseriti in una strategia persecutoria, nell'ambito della quale la
ricorrente sia stata sottoposta ad una serie di condotte o di provvedimenti finalizzati ad
uno scopo ingiusto, consistente nel danneggiarla, emarginarla e discriminarla, sino a
provocarle danni alla salute. Il
primo significativo carteggio (in ordine cronologico) rinvenibile negli atti è quello
relativo alla richiesta di mobilità, formulata dalla ricorrente in data 27 maggio 1998
deducendo la sussistenza di motivi familiari richiesta respinta dal Sindaco con una
missiva, datata 28 maggio, che lascia intendere in modo del tutto palese la sussistenza di
un rapporto conflittuale tra il Sindaco e l'odierna ricorrente. Mentre la richiesta
dell'A.P.M. Fideli appare del tutto sobria e corretta nei toni (La sottoscritta ...
chiede di essere trasferita nei ruoli del Comune di San Teodoro per i seguenti motivi:
motivi familiari. Si allega curriculum. Certa di una vostra risposta porgo distinti saluti),
la risposta del Sindaco esprime, con toni esarcebati, un profondo fastidio per lo stato
dei rapporti personali con la ricorrente. Questo, infatti, il tenore del provvedimento:
La sua richiesta di trasferimento nei ruoli del Comune di Olbia mi coglie di
sorpresa, e ritengo il Suo comportamento censurabile poiché nasce innegabilmente da una
Sua, più volte dimostrata, allergia per gli ordini e le decisioni che Le vengono
impartiti. Il Suo palese risentimento per non aver ottenuto con immediatezza quanto
richiesto, La porta ad avere verso il sottoscritto e verso l'Amministrazione un
comportamento astioso oltre che dispettoso. Resta il mio personale rammarico anche per il
fatto che Lei non ha sentito il dovere di manifestare il suo intendimento di persona, come
altre volte è capitato. La sua richiesta è, per il momento, rigettata. La invito
comunque, per l'avvenire, ad astenersi da comportamenti di insofferenza continua nei
confronti di tutti, amministratori, dirigenti e cittadini. Colgo altresì l'occasione per
sottolinearLe che è dovuto per dipendenza gerarchica o, quanto meno, per rispetto ed
educazione, rivolgere il saluto verso gli Amministratori comunali e verso il Segretario
comunale. è ben
vero che difetta, in capo a questo Giudice, il potere di dichiarare l'illegittimità di un
provvedimento amministrativo emesso in epoca precedente al 30 giugno 1998 atteso
che, come noto, a norma dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80/98: Sono
attribuite al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, le controversie di cui
all'art. 68 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto (controversie in materia di pubblico impiego) relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a
tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e
devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2000. Peraltro,
dovendosi valutare unitariamente la vicenda de qua,
anche i comportamenti anteriori al 30 giugno 1998 possono, ad opinione di questo Giudice,
essere presi in esame, al fine di accertare la fondatezza della domanda basata
sull'asserito mobbing. Può
dunque rilevarsi che la motivazione del suddetto provvedimento di rigetto (come sopra
interamente trascritta) è solo apparente; in sostanza, il Sindaco sembra mettere in
dubbio il diritto della ricorrente di proporre l'istanza (che, viceversa, appare del tutto
legittima sino a prova contraria) e critica aspramente le motivazioni che, a suo parere,
hanno indotto la ricorrente a formularla (motivazioni in ordine alle quali, a parere di
questo Giudice, non aveva alcun sindacato, rientrando, le stesse, nella sfera personale
della lavoratrice); infine, egli coglie l'occasione per formulare, nei confronti della
ricorrente, una serie di generiche contestazioni che fanno riferimento ad episodi non
meglio esplicitati che vengono, comunque, ricondotti al palese risentimento
per non aver ottenuto con immediatezza quanto richiesto, che avrebbe animato la
ricorrente e che (sulla base delle considerazioni che verranno svolte in seguito)
sono verosimilmente da riferirsi alla vicenda relativa alla mancata conclusione della
pratica che la ricorrente aveva avviato per conseguire la qualifica di agente di pubblica
sicurezza. In
definitiva, la motivazione del rigetto dell'istanza di mobilità appare basata unicamente
su motivi di natura personale (i non buoni rapporti intercorrenti tra la ricorrente ed il
Sindaco) piuttosto che su considerazioni di natura tecnico-giuridica, che sono, infatti,
del tutto assenti. Secondo
quanto emerso dalla prospettazione di entrambe le parti (e confermato sia da quanto
risulta dal carteggio in atti, sia dalla deposizione del teste A.), l'episodio che ha
portato al deterioramento di tali rapporti consiste, come sopra accennato, nella vicenda
della pratica, avviata dalla ricorrente, volta ad ottenere la qualifica di agente di
pubblica sicurezza cosicché, alla luce del complesso del quadro probatorio
acquisito, può verosimilmente ritenersi che ad essa si riferisse il Sindaco menzionando
il palese risentimento manifestato dalla ricorrente per non aver
ottenuto con immediatezza quanto richiesto. Questi,
sinteticamente, i fatti. -)
il 6 novembre 1997 il Sindaco di Loiri Porto
San Paolo inoltrava alla Prefettura di Sassari l'istanza, dell'A.P.M. Fideli, volta
all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza; -)
il 4 febbraio 1998 la Prefettura di Sassari richiedeva, al Comune, l'integrazione della
documentazione, prodotta a corredo della pratica, con il certificato di idoneità al
maneggio delle armi, rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale; -)
il 5 maggio 1998 la Prefettura sollecitava al Comune la trasmissione del predetto
documento; -)
il 2 novembre 1998 la Prefettura assegnava al Comune il termine perentorio di giorni
sessanta per l'invio del certificato di idoneità al maneggio delle armi, preannunciando
che, in caso di mancato invio dello stesso, la pratica sarebbe stata archiviata; -)
venuta a conoscenza dello stato di stasi in cui si trovava la pratica, la ricorrente
conseguiva, a proprie cure e spese, il certificato di idoneità al maneggio delle armi,
che trasmetteva al Responsabile del Servizio, nonché, per conoscenza, alla Prefettura di
Sassari; -)
con nota n. 7743, del 18 dicembre 1998, il Sindaco, invece di inoltrare la suddetta
documentazione alla Prefettura, chiedeva espressamente la sospensione della pratica. è
evidente,
dunque, che il rigetto della domanda di mobilità (formulata nel maggio del 1998) si
situa, temporalmente, in un periodo in cui era già iniziato, tra il Sindaco e la
ricorrente, il conflitto avente ad oggetto l'attribuzione della qualifica essendoci
ben noto nell'ambito del Comune (si vedano le dichiarazioni dei testi F., U., A. e S.) che
il Sindaco voleva evitare che la ricorrente conseguisse tale qualifica. In tale quadro,
dunque, assume un significato la frase il suo palese risentimento per non aver
ottenuto con immediatezza quanto richiesto... che va riferita, appunto,
all'insistenza (lamentata dal Sindaco) con cui la ricorrente aveva sollecitato il buon
fine della pratica, ed al suo disappunto per il mancato accoglimento della domanda, che
l'avrebbe portata (secondo la prospettazione del Sindaco) ad assumere un
comportamento astioso oltre che dispettoso. Ai
sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, l. 65/86, il personale che svolge servizio di
polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal
fine la qualità di agente di polizia
giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai
responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai
sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia
stradale, ai sensi dell'art. 137 del senso unico delle norme sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393; c) funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge. A tal fine il
prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità
di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva
per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non
essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici. A norma del 5° comma del medesimo art. 5, gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza possono, previa deliberazione del Consiglio comunale, portare, senza licenza, le
armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
modalità previsti dai rispettivi regolamenti... Nell'interpretare
la suddetta normativa, la giurisprudenza amministrativa ha affermato, in più occasioni,
che l'art. 5, comma 2, della L. 7 marzo 1986 n. 65 prevede che l'assegnazione dei
compiti di pubblica sicurezza ai soggetti appartenenti alla polizia municipale avvenga
sulla base della verifica del possesso dei requisiti imposti dalla legge; pertanto la
nomina prefettizia per l'acquisto della qualità di agente di P.S., così come la perdita
di tale qualità, costituiscono atti vincolati al rispetto della legge, non presentando
alcuna veste di carattere discrezionale (Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. Giurisdiz.
26 febbraio 1998 n. 70; nello stesso senso TAR Campania Napoli, sez. I, 17 luglio 1995, n.
264). In
ogni caso, a prescindere dalla natura dei poteri attribuiti alla prefettura, si desume in
modo inequivocabile, dal tenore della norma in esame, che, nella procedura di conferimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al sindaco è attribuita unicamente la
funzione di trasmissione della comunicazione, mentre il soggetto deputato al conferimento
della qualifica viene individuato, unicamente, nel prefetto. Alla
luce di tali considerazioni, non può che ritenersi illegittima la condotta tenuta, nel
caso di specie, dal Sindaco, il quale ha dapprima omesso (per circa un anno) di
trasmettere alla Prefettura la documentazione necessaria a corredo della pratica
dell'A.P.M. Fideli ed infine, una volta che quest'ultima si è attivata direttamente
acquisendo il certificato per il maneggio delle armi e ponendo in essere, così, le
condizioni affinché la pratica potesse essere accolta ha inviato alla Prefettura
la nota n. 7743 del 18 dicembre 1998, chiedendo la sospensione della pratica. Appare
significativa, ad opinione di questo Giudice, la circostanza che la richiesta di archiviazione
provvisoria della pratica della ricorrente sia del tutto priva di motivazione
ciò che rende il provvedimento, già di per sé oggettivamente illegittimo (in quanto non
rientrante nei poteri del Sindaco) vieppiù sospetto, sotto il profilo della bontà delle
motivazioni che lo hanno determinato. Solo
a distanza di vari mesi, infatti, il Sindaco ha ritenuto di dover giustificare il
comportamento tenuto nella vicenda de qua. E
lo ha fatto nell'ambito della motivazione di un provvedimento disciplinare irrogato nei
confronti della ricorrente, ritenuta colpevole di non aver voluto comprendere il
giusto, provvisorio e cautelativo diniego da parte del Sindaco per l'affidamento della
pistola, in ciò indotto in errore dalla Prefettura che collegava il riconoscimento della
qualifica di A.P.S. al possesso dell'idoneità al maneggio delle armi, e di aver
più volte, ripetutamente e in forma ossessiva riproposto la necessità di aver in
dotazione la pistola (cfr. nota al Prefetto del 7.1.1999) con ciò alimentando la
preoccupazione dello scrivente e della Giunta. In
base a tale contestazione (nonché ad altri addebiti, che in seguito dovremo esaminare) è
stata irrogata alla ricorrente, direttamente dal Sindaco (con provvedimento in data 6
ottobre 1999) la sanzione della censura sanzione impugnata dalla ricorrente
nell'ambito di una separata causa, che è stata decisa, da questo Giudice, con la
declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato. Appare
peraltro necessario, ai fini della presente decisione, ribadire alcune delle
considerazioni già svolte con la predetta sentenza, posto che, evidentemente,
l'illegittimità del suddetto provvedimento rileva nelle due cause, a fini distinti. Orbene,
deve ritenersi che con le contestazioni formulate, ai fini disciplinari, in data 6 luglio
1999, il Sindaco abbia cercato di fornire una qualche giustificazione del proprio operato
(giacché consapevole del fatto che la ricorrente si era, nel frattempo, attivata,
segnalando alla Prefettura l'illegittimità del suo intervento nell'archiviazione della
pratica) addossando alla ricorrente la colpa di aver insistito nel richiedere, nonostante
l'opposizione del Sindaco, la qualifica di
agente di pubblica sicurezza. Ribaltando disinvoltamente ragioni e torti, il comportamento
omissivo del Sindaco diventa giusto, provvisorio e cautelativo, e le legittime
sollecitazioni della ricorrente, affinché venisse finalmente inoltrata la documentazione
a corredo della propria pratica, vengono descritte alla stregua di manifestazioni
ossessive, lasciando intendere, inoltre, che esse fossero il segnale di una personalità
non serena - rappresentandosi, altresì, il rischio che l'affidamento della
pistola, conseguente all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza,
potesse tradursi in un pericolo per la stessa ricorrente, oltre che per i cittadini. Trattasi,
evidentemente, di affermazioni gravi che sono rimaste, nel corso del giudizio, del tutto
indimostrate e che, inoltre, rivelano elementi di contraddittorietà. Da
un lato, infatti, il Sindaco contesta alla ricorrente di non aver voluto comprendere un
diniego che egli stesso afferma fondato su un errore (a suo dire indotto dalla
Prefettura); dall'altro, non viene spiegato sulla base di quali elementi si pretenda dalla
ricorrente una tale comprensione, posto che, secondo quanto affermato nella
parte motiva delle contestazioni, il Sindaco non poté fornire alcuna risposta
scritta alla richiesta di chiarimenti in ordine alla vicenda in oggetto, perché
impegnato in qualità di candidato per le elezioni del Consiglio regionale del 13 e 27
giugno e, come tale, quasi sempre assente dal Comune. Di
fronte ad un comportamento omissivo protratto per circa un anno, ad una esplicita e
immotivata richiesta di sospensione della pratica (allorché la stessa era stata sbloccata
per iniziativa della ricorrente) ed, infine, al silenzio a fronte della richiesta di
chiarimenti in ordine a quanto stava accadendo, la mancata comprensione da parte della
ricorrente circa il giusto, provvisorio e cautelativo diniego da parte del Sindaco
appare dunque, a parere di questo Giudice, quanto mai condivisibile, oltre che non
integrante gli estremi di alcun illecito disciplinare. Si
comincia a delineare, così, un intento persecutorio da parte del Sindaco nei confronti
della ricorrente, posto che le legittime richieste della predetta si scontrano con
provvedimenti illegittimi che la danneggiano, e che, inoltre, vengono formulate nei suoi
confronti, una serie di contestazioni (disciplinari e non) che, in sostanza, mortificano
la personalità della predetta giacché fondate non su considerazioni di carattere
tecnico-giuridico, ma su generiche critiche al suo cattivo carattere. L'esistenza
di un siffatto intento persecutorio risulta confermato da ulteriori vicende. Ci
si riferisce al demansionamento, all'isolamento (fisico oltre che morale) della ricorrente
ed al trattamento discriminatorio riservatole rispetto ai suoi colleghi. Vediamoli
nell'ordine. Con
provvedimento in data 30 giugno 1999 il Sindaco ha disposto che l'A.P.M. Fideli venisse
adibita, con decorrenza immediata, esclusivamente a compiti di polizia
amministrativa e precisamente: polizia tributaria, artigianale, industriale, commerciale,
edilizia, sanitaria, ecc. escludendo provvisoriamente compiti di polizia stradale,
giudiziaria e di pubblica sicurezza, affermando che detta disposizione veniva adottata,
in via provvisoria, per evitare il ripetersi di incresciose situazioni di conflittualità
con gli utenti, che hanno comportato forti tensioni nella comunità e che potrebbero
creare eventuali pericoli anche per l'incolumità della stessa dipendente. Anche
in questo caso, la motivazione del provvedimento è assai vaga, facendo riferimento ad
episodi indicati molto genericamente (Incresciose situazioni di conflittualità con
gli utenti...) che se, da un lato, non vengono formalmente contestati sopo il
profilo disciplinare, pure sembra vengano ascritti a mancanze (o all'inadeguatezza) della
ricorrente con il risultato pratico che quest'ultima viene privata delle mansioni
più qualificanti della propria funzione senza venire previamente posta in condizione di
poter fornire elementi a propria discolpa. Nel
corso del presente procedimento il Comune, insistendo nella prospettazione per cui la
ricorrente avrebbe tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli utenti, ha
prodotto due missive (portanti data 16 giugno 1999 e 24 giugno 1999). Con la prima, un
automobilista che aveva lasciato l'auto sotto un cartello del divieto di sosta, per andare
a comprare il giornale, e che è stato per questo multato dalla ricorrente, lamenta il
tono scortese usato dalla stessa e, pur non contestando la regolarità della sanzione,
afferma che trova sciocco occuparsi di queste sciocchezze
lasciando perdere cose che possono dare un disturbo reale o un pericolo, vedi la
musica che spesso suona al bar sino alle 2,00 di notte, svegliandoti o i ragazzi che
sfrecciano sui motorini regolarmente senza casco o altre ancora. Con la seconda,
quattro proprietari di appartamenti di un complesso residenziale situato sulla via
principale di Porto San Paolo, lamentano il disturbo causato loro dal rumore del
fischietto, utilizzato dalla ricorrente nel corso del proprio lavoro. Ad
opinione di questo Giudice le segnalazioni suddette non possono considerarsi idonee a
ritenere la fondatezza della prospettazione del resistente, posto che le circostanze ivi
menzionate seppure dovessero ritenersi veritiere (ciò che non può certo darsi per
scontato) non integrano gli estremi di fatti aventi rilievo disciplinare e tanto meno
appaiono idonee a fondare il provvedimento di modifica delle mansioni della ricorrente. Va
ricordato, per completezza, che alcuni dei testi di parte resistente (C. e R.) hanno
confermato che erano pervenute, al Comune, segnalazioni di utenti che si lamentavano
dell'operato dell'A.P.M. Fideli. Tali dichiarazioni, però, appaiono del tutto generiche,
non riferendosi ad alcun particolare episodio che possa ritenersi, effettivamente, indice
di un comportamento scorretto o illegittimo; per contro va ricordata la testimonianza di
F. G. (collega della ricorrente) il quale ha così deposto: Non mi risulta che la
ricorrente abbia dato luogo a episodi di intemperanza; capita tutti i giorni a noi Vigili
Urbani di avere discussioni con gli utenti, perché nel momento in cui facciamo
contravvenzioni è normale che le persone reagiscano, e a volte si scaldano. Comunque mi
risulta che la ricorrente abbia avuto le solite discussioni di servizio e nulla più... A
fronte di tali dichiarazioni, e rilevato altresì che risultano pervenute al Comune solo
le due segnalazioni scritte cui poc'anzi si è fatto riferimento, deve ritenersi che il
provvedimento con cui la ricorrente (in data 30 giugno 1999) è stata privata dei compiti
di polizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza sull'asserito presupposto
che si rendeva necessario evitare il ripetersi di incresciose situazioni di
conflittualità con gli utenti, che hanno comportato forti tensioni nella comunità e che
potrebbero creare eventuali pericoli anche per l'incolumità della stessa dipendente integri gli estremi di un demansionamento e
possa essere ritenuto indicativo di un intento persecutorio nei confronti della
ricorrente. è lo
stesso Sindaco, peraltro, che con il provvedimento in data 6 luglio 1999 (in cui contesta
all'A.P.M. Fideli una serie di illeciti disciplinari) evidenzia l'importanza fondamentale,
nella vicenda de qua, del deterioramento dei propri rapporti personali con la predetta
deterioramento che egli stesso ascrive, in buona misura, al fatto che ella non
aveva accettato di buon grado l'archiviazione della pratica volta ad ottenere la qualifica
di agente di pubblica sicurezza. Dal
tenore di tale contestazione, è agevole rilevare il fastidio, da parte del Sindaco, per
l'intervento della ricorrente presso la Prefettura (ove ella si era rivolta per chiedere
se fossero ravvisabili, nella condotta tenuta dal Sindaco, estremi di responsabilità) ed
è, del pari, evidente che proprio l'esistenza di rapporti tesi tra i due soggetti (il Sindaco da un lato, la ricorrente dall'altro)
abbia determinato tutta una serie di contestazioni che si basano sostanzialmente, più che
su fatti oggettivi, sulle note caratteriali della ricorrente, mal tollerate dal Sindaco. Queste,
infatti, le contestazioni poste alla base del provvedimento disciplinare: 1.
aver tenuto un comportamento stizzito e bizzoso con atteggiamento provocatorio e di
scontro nei confronti del Sindaco, dei Consiglieri comunali e del Segretario; 2. aver esagerato, nell'espletamento del proprio
servizio, il ruolo repressivo e trascurato quello preventivo; 3. aver tenuto comportamento irriguardoso nei
confronti dei cittadini che, pur riconoscendo spesso il loro errore, hanno sempre
rivendicato, con giusta ragione, il diritto al rispetto soprattutto da parte di coloro che
per istituto dovrebbero garantirlo; 4.
aver utilizzato carta intestata del Comune per uso privato; 5. non
aver voluto comprendere il giusto, provvisorio e cautelativo diniego da parte del Sindaco
per l'affidamento della pistola, in ciò indotto in errore dalla Prefettura che collegava
il riconoscimento della qualifica di APS al possesso dell'idoneità a maneggio delle armi; 6. aver più volte, ripetutamente e in forma
ossessiva riproposto la necessità di aver in dotazione la pistola (cfr. nota al Prefetto
del 7.1.1999) con ciò alimentando la preoccupazione dello scrivente e della Giunta; 7. aver chiesto di poter svolgere il servizio non
più da sola per paura di rappresaglia ma in compagnia di altro agente, con ciò causando
aggravio di costi per il Comune. Si
è già rilevata l'infondatezza di alcuni di tali addebiti (e segnatamente quelli sub 2,
3, 5, 6). Per
quanto riguarda il comportamento stizzito e bizzoso con atteggiamento provocatorio e
di scontro nei confronti del Sindaco, dei Consiglieri comunali e del Segretario
(contestato sub 1), si rileva che dall'espletata istruttoria (nonché dalla documentazione
versata in atti) non è emersa la sussistenza di particolari contrasti tra la ricorrente
ed i Consiglieri comunali, o il Segretario, cosicché non è dato capire a quali episodi
la contestazione faccia riferimento. Nella parte motiva delle contestazioni, il Sindaco
precisa che la ricorrente, oltre ad aver manifestato scortesia nei confronti dei predetti
soggetti, avrebbe continuamente contestato ordini e compiti a lei assegnati, perché
ritenuti di non sua competenza, con ciò dimostrando scarsa collaborazione e disciplina.
L'escussione dei testi ha però escluso la veridicità di
tale circostanza; va menzionata, a tale riguardo, la deposizione del teste
S., di parte resistente (all'epoca dei fatti responsabile degli affari generali e, in un
secondo periodo, dell'area amministrativa), il quale ha dichiarato: Corrisponde al
vero che i dipendenti comunali solitamente accettano di prestare piccoli servizi quali, ad
esempio, consegnare/ritirare documenti presso altri enti ed acquistare materiale di
cancelleria ... Solitamente i dipendenti accettano di effettuare le suddette commissioni
senza sollevare problemi ... Non mi risulta che la ricorrente si sia mai rifiutata di
compiere a sua volta le piccole commissioni che le venivano richieste. Non so se abbia mai
protestato; confermo che anche a lei venivano richieste e che lei si prestava a svolgerle.
Anche gli addebiti sub 1 si appalesano, dunque, infondati. In
relazione all'uso della carta stampata (contestato sub 4) si ricorda che, a sostegno della
stessa, non è stata scritta neppure una riga di motivazione per specificare gli elementi
fattuali e temporali cui essa si riferisce. Posto che la ricorrente ha affermato, nelle
proprie memorie difensive, di essersi limitata ad utilizzare la carta intestata per
chiedere informazioni alla Prefettura di Sassari circa lo stato della propria pratica (per
il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza) e che nulla è stato, in
merito, controdedotto, deve ritenersi che solo a ciò si riferisca l'addebito; pare,
dunque, che anche esso sia infondato, in quanto la ricorrente si sarebbe limitata ad
utilizzare la carta intestata del Comune per conoscere lo stato di una pratica che lo
stesso Comune aveva il dovere di istruire (e che, invece, come già rilevato, è stata
illegittimamente ostacolata dal Sindaco). La sanzione disciplinare, fondata su un addebito
di così poco rilievo, appare, dunque, più che altro volta a scopi ritorsivi. Infine,
venendo all'esame dell'addebito sub 7 (aver chiesto di poter svolgere il servizio
non più da sola per paura di rappresaglia ma in compagnia di altro agente, con ciò
causando aggravio di costi per il Comune), deve ritenersi che esso sia ictu oculi infondato, solo che si osservi che la
ricorrente si è limitata, secondo la stessa prospettazione del Sindaco, a formulare una
legittima richiesta in ordine all'organizzazione del lavoro. Peraltro, la difesa del
resistente non ha smentito le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente sin dalla fase
del procedimento disciplinare, e ribadite nel presente giudizio, secondo cui la predetta,
nello svolgimento del servizio che si protraeva, d'estate, anche in orario notturno
era comandata a pattugliare il territorio quasi sempre da sola, non disponeva di
un'arma ed era dotata, per le comunicazioni con l'Ufficio, unicamente di un cellulare di
servizio TIM, non sempre avente copertura in tutto il territorio di competenza. Alla luce
di tali circostanze, pertanto, la richiesta de qua (poter
effettuare il servizio con un altro Agente) appare, oltre che legittima, del tutto
comprensibile ed, in ogni caso (anche qualora ritenuta non meritevole di accoglimento)
sicuramente non integrante gli estremi di un'infrazione disciplinare. Sulla
base delle considerazioni che precedono, si ravvisano, nella sanzione disciplinare
irrogata, due profili di illegittimità. Dal punto di vista formale, le contestazioni de quibus sono state formulate in modo generico, se
non, in alcuni casi, addirittura contraddittorio. Vanno richiamate, a tale riguardo, le
numerose pronunce con cui la giurisprudenza amministrativa ha ribadito la necessità che,
nell'effettuare le contestazioni, sia rispettato il principio di specificità, oltre che
di immutabilità, degli addebiti, onde garantire che non venga meno la ratio dell'istituto della previa contestazione
dell'illecito (v., tra le altre: TAR Bari, Sez. I, 26 marzo 1996, n. 224; TAR Brescia, 7
giugno 1999, n. 535; TAR Lazio, Sez. I, 7 settembre 1999, n. 1976; TAR Bologna, 5 giugno
2001, n. 453). Sotto
il profilo sostanziale, non può che ricordarsi che non è stata fornita la prova,
incombente sul datore di lavoro, in ordine alla fondatezza degli addebiti, onde gli stessi
devono ritenersi, nel quadro della complessiva situazione venutasi a creare, in
particolare, tra il Sindaco e l'A.P.M. Fideli, indicativi di un intento punitivo nei
confronti di quest'ultima. Secondo
la ricostruzione dei fatti sin qui operata, risulta dunque che dopo un anno circa dalla
proposizione della domanda volta ad ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza
(periodo nel quale, si noti bene, nessun addebito è stato mosso alla ricorrente) ed
allorché costei ha mostrato di attivarsi personalmente per conseguire quello che riteneva
essere un suo diritto, sono stati posti in essere nei suoi confronti, direttamente da
parte del Sindaco, una serie di provvedimenti per lei pregiudizievoli. Del rigetto della
richiesta di mobilità con provvedimento in data 28 maggio 1998, privo di
motivazione tecnica ed, anzi, fondato su una serie di considerazioni personali che
dimostrano il risentimento del Sindaco nei confronti della ricorrente si è già
detto. Allorché, poi, la ricorrente ha segnalato alla Prefettura l'illegittimità
dell'intervento del Sindaco, sono stati posti in essere, nei suoi confronti, il
demansionamento (con provvedimento del 30 giugno 1999) e l'irrogazione della sanzione
disciplinare della censura (in data 6 ottobre 1999). Sono
stati, inoltre, posti in essere comportamenti volti ad isolare, fisicamente e
psicologicamente, la ricorrente. Significativo,
di tale intento, è l'aver fisicamente separato la ricorrente dagli altri agenti di
polizia municipale, facendole prestare l'attività lavorativa in un locale distinto da
quello del comando di polizia municipale; alla ricorrente, infatti, dopo il provvedimento
con cui è avvenuto il demansionamento, è stato assegnato, per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, uno stanzino ricavato da un sottoscala, nel quale, secondo
quanto emerso dalle dichiarazioni della teste P., nessun dipendente era stato mai
collocato. Si ricordano, inoltre, le dichiarazioni del teste P. D. (dedotto dal Comune
resistente) il quale ha dichiarato: La ricorrente per 7-8 mesi è stata in un
ufficio davanti all'ufficio tributi che è effettivamente un po' più brutto e più
scomodo degli altri uffici, in quanto è stato ricavato; per andare nell'ufficio tributi
occorre passare da lì ... Adesso c'è una ragazza dei servizi socialmente utili. A
prescindere da qualsiasi giudizio sulla adeguatezza o meno di tale collocazione, deve
ritenersi che l'isolamento fisico della ricorrente (dai suoi colleghi e dagli altri
dipendenti del Comune) sia sintomatico, costituendo un tentativo di emarginarla ed
isolarla anche psicologicamente tentativo che si inserisce nell'ambito di una
complessiva strategia persecutoria. Nell'ambito
di una tale strategia si collocano, peraltro, ulteriori significativi atti e
comportamenti, posti in essere dal Sindaco ai danni della ricorrente. Ci
si riferisce, innanzitutto al rigetto della domanda, formulata dalla ricorrente, di poter
effettuare lavoro straordinario per effettuare la consegna dei certificati elettorali, in
occasione delle elezioni previste nel novembre 1999. Costituisce
circostanza pacifica (non contestata dal resistente e, vieppiù confermata dal teste P.)
che la ricorrente avesse manifestato la propria disponibilità ad effettuare lavoro
straordinario per essere adibita al servizio elettorale e che la sua domanda sia stata,
però, disattesa. Due sono le circostanze che connotano negativamente tale rigetto. Da un
lato, il fatto che esso abbia riguardato la sola ricorrente, mentre la stessa richiesta ha
trovato accoglimento per gli altri agenti di polizia municipale; dall'altro, il fatto che
alla ricorrente sia stato, contrariamente ai suoi colleghi, imposto di svolgere le stesse
mansioni (consegna dei certificati elettorali) nell'ambito dell'orario di lavoro. SI
ricorda che non è stata, dal resistente, smentita la circostanza che la Prefettura di
Sassari assegna ai comuni una somma di denaro da utilizzare come finanziamento del lavoro
straordinario necessario per eseguire la consegna dei certificati elettorali, così da
ottenere lo svolgimento di detto servizio da parte dei dipendenti che, pur non essendo ad
esso addetti, sono disposti ad eseguirlo ugualmente, trattandosi di servizio straordinario
e legato a criteri di volontarietà. Nella
vicenda in esame, dunque, il datore di lavoro ha palesemente discriminato la ricorrente,
imponendole di svolgere un servizio che esulava dalle sue mansioni e privandola della
possibilità di conseguire, attraverso lo svolgimento del lavoro straordinario, un
incremento della retribuzione. Peraltro,
nello stesso periodo (mesi di ottobre-novembre 1999) gli attacchi nei confronti della
ricorrente, segnatamente da parte del Sindaco, si sono intensificati ed hanno assunto
caratteristiche tali da rendere del tutto evidente la loro finalità persecutoria. Si
pensi all'episodio avvenuto in data 2 novembre 1999, allorché la ricorrente stava
parlando di una questione di lavoro con l'addetta all'Ufficio Servizio Elettorale, P. C.;
il Sindaco ha apostrofato entrambe le dipendenti dicendo loro Smettete di fare
salotto e lavorate e si è poi rivolto alla sola ricorrente urlandole Questo
non è il tuo posto di lavoro. Torna al tuo posto di lavoro! Il fatto, come dedotto
in ricorso, è stato pienamente confermato dalla teste P. C., la quale ha altresì
precisato quanto segue: che la ricorrente si trovava nell'Ufficio Elettorale in quanto
doveva ritirare un atto da notificare ad uno scrutatore risultato irreperibile e che, in
un successivo incontro con il Sindaco (incontro sollecitato dalla P. C. per chiedere
spiegazioni sull'accaduto, ed al quale ella si era recata con un proprio rappresentante
sindacale), costui si era limitato ad affermare che non ce l'aveva con lei, bensì con la
Fideli. Anche il teste P. (Responsabile dei Vigili Urbani all'epoca dei fatti) ha deposto
che quel giorno aveva egli stesso dato disposizioni alla ricorrente affinché si recasse
presso l'ufficio della P. C., per ragioni di servizio. Le
suddette circostanze appaiono rilevanti in quanto da esse si evince che le accuse
formulate dal Sindaco nei confronti delle due lavoratrici erano pretestuose e che,
inoltre, il vero bersaglio della scenata era la Fideli, cui il Sindaco si è rivolto
alzando la voce ed intimandole di tornare nel proprio ufficio. Inoltre,
che il Sindaco fosse consapevole della pretestuosità delle accuse appare evidente, sol
che si consideri che in occasione del colloquio con la P. C. egli non ha ribadito le
proprie ragioni (come avrebbe fatto se fosse stato convinto della fondatezza del
rimprovero) ma si è limitato a giustificarsi, dicendo che il motivo della scenata era che
ce l'aveva con la Fideli. Assume,
del pari, significato persecutorio il richiamo scritto in data 9 novembre 1999, con cui il
Sindaco afferma Ho personalmente potuto verificare che la S.V. continua ad
assentarsi dal posto di lavoro per recarsi al bar dopo le ore nove contravvenendo a
precise disposizioni verbali e scritte di questa Amministrazione. La invito ancora una
volta ad attenersi alle disposizioni impartite. Anche in tale caso la ricorrente ha
tempestivamente inviato delle memorie a difesa, nelle quali deduceva l'infondatezza
dell'addebito e la genericità delle contestazioni; in particolare, rilevava che non le
era mai stato contestato, nell'immediatezza del fatto, quanto affermato nel provvedimento
di richiamo e che ella era in grado di documentare con orari e date ben precise tutte le
pause caffé, in ottemperanza con le disposizioni emanate dall'Amministrazione. Anche
in questo caso, non risulta che il Sindaco abbia dato risposta a tali memorie difensive,
cosicché a fronte delle dichiarazioni, di segno opposto, sue e della dipendente
ciò che rimane è un richiamo scritto, basato su quanto il Sindaco afferma di aver
personalmente verificato. Non
occorre, in questa sede, esaminare la vicenda in modo particolarmente analitico; basti
rilevare che, secondo quanto deposto dalla teste P. C., la disposizione per cui i
dipendenti non si potevano recare al bar dopo le ore 9,00 era da tutti disattesa. Il
richiamo di cui sopra dimostra, dunque, che nei confronti della ricorrente veniva
esercitata una eccessiva pressione disciplinare mentre vigeva un atteggiamento ben
diverso, di elasticità e permissivismo, nei confronti della generalità degli altri
dipendenti cosicché deve ritenersi che sia anch'esso indicativo di un trattamento
discriminatorio. Vi
è, poi, da ricordare un ultimo provvedimento, in data 13 dicembre 1999, con il quale il
Sindaco comunica al Responsabile del Servizio Vigilanza che all'A.P.M. Fideli deve essere
irrogata la sanzione prevista dall'art. 25, c. 4 del CCNL 6.7.1995, con l'applicazione
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. Nella motivazione di tale richiesta,
il Sindaco contesta alla ricorrente che il 25 novembre 1999, alle ore 14,05, ella nel
passare in prossimità del rilevatore delle presenze non gli avrebbe rivolto il saluto ed,
invitatala ad essere rispettosa e a salutare, avrebbe risposto ... e poi se voglio
la saluto e se non voglio non la saluto. Stigmatizzando tale comportamento, il
Sindaco rileva che il CCNL impone, a carico dei dipendenti, un comportamento tale da
favorire rapporti di fiducia e di collaborazione, la disciplina del lavoro e il rispetto
delle disposizioni impartite dall'Amministrazione doveri che verrebbero violati
dalla ricorrente, la quale non uniforma la propria condotta ai principi della buona
educazione. A conclusione di tali valutazioni, il Sindaco afferma: è impressione, se non certezza, dello scrivente
che l'adozione di una condotta non conforme ai principi di correttezza verso gli altri,
derivi da una errata interpretazione da parte dell'O.P.M. Fideli dei propri diritti e
doveri. Non si capisce, infatti, da quale fonte possa trarre origine la sua certezza di
impunità per la quale adotta comportamenti sempre più irriguardosi e di sfida verso
tutti. è per lo meno ridicola, a tale
proposito, l'irrogazione della censura a parti invertite, che l'O.P.M. Fideli infligge al Sindaco, con la nota n. 80009
del 5.11.99, nel ricordare l'episodio accaduto il 2.11.1999 che è bene riassumere
correttamente ... In
pratica, dunque, la richiesta di sanzione disciplinare si fonda su un unico episodio
specifico (quello di non aver rivolto il saluto al Sindaco il 25 novembre 1999) ma la
contestazione viene inserita nel quadro complessivo dei comportamenti sempre più
irriguardosi e di sfida verso tutti, tenuti dalla ricorrente. In che cosa consistano
detti comportamenti non viene specificato, se non con riferimento ad uno solo,
consistente, in pratica, nell'aver redatto il rapporto di servizio del 5 novembre 1999
nel quale la ricorrente, riferendo la vicenda verificatasi il 2 novembre 1999
(allorché il Sindaco si rivolse a lei dicendole: Questo non è il tuo posto di
lavoro) chiedeva al proprio superiore (il Responsabile del Servizio) di
informare tempestivamente chi di dovere circa gli ordini impartiti alla Scrivente
onde evitare, per il futuro a venire, episodi spiacevoli causa di discordia con i
superiori. Secondo il Sindaco, infatti, tale memoria conterrebbe affermazioni gravi
e diffamatorie nei propri confronti e, financo, un'accusa di falso. Ritiene
questo Giudice che, a prescindere da ogni altra valutazione, la richiesta di irrogazione
della sanzione disciplinare evidenzi un uso particolarmente pressante del controllo
disciplinare, che si inserisce nella già individuata strategia persecutoria nel confronti
della ricorrente. Invero, ogni qual volta la ricorrente fa valere le proprie ragioni (con
missive indirizzate alle sedi istituzionalmente competenti e con toni che appaiono
corretti) il Sindaco risponde facendo uso della propria autorità, contestando alla
ricorrente di aver posto in essere un comportamento irriguardoso e di sfida. Va
sottolineato che ciò che rileva in questa sede, indipendentemente dalla legittimità, o
meno della segnalazione della segnalazione disciplinare, è se la stessa sia stata
utilizzata con una finalità persecutoria. A
tale quesito può, ad opinione di questo Giudice, rispondersi positivamente, sol che si
consideri che il mancato saluto, da parte della ricorrente, si inserisce in una situazione
di conflitto personale ormai esarcebato (tra il Sindaco e la ricorrente) originato,
secondo quanto affermato in più occasioni dallo stesso Sindaco, proprio dall'intervento
posto in essere dal medesimo per ottenere l'archiviazione della pratica avviata dalla
ricorrente per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, dunque, ad
opinione di questo Giudice, da un atto sicuramente illegittimo.
In tale situazione di accentuata tensione, la richiesta di sanzionare il mancato saluto
(verificatosi in un'occasione) con la multa di importo pari a 4 ore di retribuzione pare,
comunque, eccessiva anche perché, da un lato, sembra che neppure il Sindaco abbia
rivolto il saluto alla ricorrente, e, dall'altro, non può sottacersi che egli, per primo,
non ha improntato il proprio comportamento, nei confronti della ricorrente, secondo canoni
di formale rispetto. Basti pensare, a questo proposito, al fatto che le contestazioni
orali sono state talvolta formulate, alla ricorrente, alla presenza di terzi e alzando la
voce, nonché al fatto che mentre la ricorrente si rivolge al Sindaco usando il lei
(v. quanto riferito dal Sindaco nello stesso provvedimento del 13 dicembre 1999) il
Sindaco, nei confronti della ricorrente, usa disinvoltamente il tu (v.
dichiarazioni della teste P. C., in relazione all'episodio del richiamo orale in data 2
novembre 1999). Sulla
scorta di tali considerazioni, dunque, anche la richiesta di sottoporre la ricorrente alla
sanzione della multa scaturita da un episodio di natura strettamente personale
appare indicativa, sostanzialmente, di un braccio di ferro tra il Sindaco, da una
parte, e la ricorrente, dall'altra dove il vero problema è il conflitto
caratteriale tra le due personalità e dove il soggetto oggettivamente più debole, che
subisce l'autorità dell'altro, è inevitabilmente la ricorrente. Infine,
si ricorda che in una fase in cui i rapporti tra la ricorrente ed il Sindaco erano
ormai esasperati il Sindaco, con una disposizione di servizio in data 15 dicembre
1999, ha attribuito alla ricorrente, in aggiunta ai compiti già assegnatile, quello di
effettuare verifiche e controlli sul servizio svolto dal Movimento per la Biodiversità
(Canile Europa). Con successiva missiva del 18 febbraio 2000 la ricorrente contestava la
legittimità di tale provvedimento, rilevando che il Canile Europa era sito nel territorio
del Comune di Olbia e che, a norma dell'art. 3 della legge n. 65 del 7 marzo 1986, il
personale di polizia municipale esercita le funzioni istituzionali, previste nella stessa
legge, nell'ambito del territorio di competenza. Non
può sottacersi che, nel quadro generale della vicenda che ci occupa
indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento sindacale suddetto
appare quantomeno sospetta la finalità che lo ha ispirato, posto che con esso si è
assegnato alla ricorrente un compito sicuramente a lei sgradito, la si è allontanata
fisicamente dal suo luogo di lavoro abituale e la si è isolata nuovamente dai suoi
colleghi. Sono
state inoltre dedotte, dalla ricorrente, varie prove testimoniali aventi ad oggetto i
rapporti tra il Sindaco ed altri dipendenti, onde dimostrare che in varie occasioni costui
avrebbe adottato un atteggiamento di contrapposizione con coloro che non la pensavano
esattamente come lui. Va
ricordata, a questo riguardo, la testimonianza di L. G., la quale ha prestato servizio
presso il Comune resistente dal 1979 al 1993. La teste, nel riferire che nei suoi
confronti il Sindaco avrebbe più volte alzato la voce pronunciando frasi quale te
la faccio pagare e simili, ha così precisato: è successo che, alcuni mesi dopo la sua elezione
(avvenuta nel maggio 1998, se non ricordo male) il Sindaco ebbe a dirmi che per andare
d'accordo con lui avrei dovuto cancellare dalle mie amicizie i suoi nemici politici. Io
gli risposi di non essere disposta ad accettare tale imposizione nella mia sfera privata e
allora mi minacciò dicendomi: 'te la faccio pagare' ... Preciso che non avevo mai avuto
problemi con i sindaci precedenti, pur non avendoli votati, mentre avevo votato per [lui]. ... Per quello che ho potuto capire io, al
Sindaco dava fastidio vedermi frequentare occasionalmente (poteva capitare che prendessimo
il caffé insieme) i sindaci precedenti. In realtà si trattava di una frequentazione a
titolo puramente amichevole che non aveva nulla a che fare con la politica... Vanno,
poi, menzionate le deposizioni dei testi F. e V., i quali hanno, a loro volta, affermato
di avere avuto aspri contrasti con il Sindaco e di aver avuto intenzione (poi, però, non
coltivata per varie difficoltà pratiche) di impugnare i provvedimenti adottati nei loro
confronti dal Sindaco provvedimenti che essi ritenevano illegittimi ed ispirati
unicamente da finalità persecutorie. Alle
deposizioni da ultimo menzionate (F. e V.) questo Giudice ritiene di non dover attribuire
alcun rilievo, ai fini della presente decisione, posto che, stante la genericità degli
episodi riferiti, non è dato accertare se, effettivamente, nei confronti dei predetti
testi siano state poste in essere dele condotte persecutorie. Non
può, invece, sottacersi che le circostanze riferite dalla teste L. G. (non smentite dal
Comune resistente) pur se di mero contorno rispetto al quadro probatorio
complessivamente acquisito in ordine alle vicende per cui è causa sono però
sintomatiche di una concezione dei rapporti instaurati dal Sindaco con i dipendenti, alla
stregua del principio o con me o contro di me, che poco ha a che fare con i
canoni di correttezza e di collaborazione e che, in qualche modo, spiega l'accanimento
dimostrato nei confronti dell'A.P.M. Fideli. Riassumendo,
dunque, quanto emerso dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che si ravvisano, nel
caso in esame, le caratteristiche tipiche della condotta di mobbing lamentata dalla
ricorrente. La
nozione di mobbing, come noto, trae origine dall'elaborazione della sociologia e
psicologia del lavoro. Tra gli studiosi di maggior rilievo internazionale, si ricorda
Leymann e la sua definizione di mobbing come quella forma di comunicazione ostile ed
immorale diretta in maniera sistematica da uno o più individui (mobber o gruppo di
mobber) verso un altro individuo (mobbizzato) che si viene a trovare in una posizione di
mancata difesa; mentre, citando uno studioso italiano, va ricordata la definizione
di Ege, secondo cui costituirebbe mobbing un processo di comunicazioni e di azioni
conflittuali tra colleghi o tra superiori in cui la persona attaccata è messa in una
posizione di debolezza e mancanza di difese, aggredita direttamente e indirettamente, da
una o più persone con aggressioni sistematiche, frequenti e protratte nel tempo il cui
fine consiste nell'estromissione, reale o virtuale, della vittima dal luogo di lavoro. In
ogni caso, l'elemento evidenziato è quello dell'aggressione psicologica in campo
lavorativo, protratta per un lasso di tempo significativo (si è parlato, da parte di
alcuni studiosi, di un periodo minimo di sei mesi) che produce, sulla vittima, uno stato
di profondo disagio (nonché, talvolta, la compromissione dello stato di salute, con
sintomi analoghi a quelli del disturbo postraumatico da stress) ed, in ogni caso, una
lesione della sua personalità morale. Venendo
alla elaborazione giurisprudenziale di tali concetti, si ricorda che le prime esperienze
di merito che si sono confrontate con la nozione di mobbing risalgono alla fine degli anni
'90 (le più citate: Trib. Milano 9 maggio 1998; Trib. Torino 16 novembre 1999; Trib.
Forlì 15 maggio 2001; Trib. Pisa 25 luglio 2001; Trib. Pisa 3 ottobre 2001) mentre la
prima sentenza di Cassazione che ha esaminato un caso di mobbing risale al 2000 (n.
143/2000). Pur non potendosi qui ripercorrere i vari orientamenti consolidatisi nel tempo,
ciò che va, riassuntivamente rilevato è che le fonti della responsabilità del datore di
lavoro sono state individuate sia nel generale obbligo del neminem laedere, espresso dall'art. 2043 c.c., la
cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia nel più specifico
obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087
c.c. ad integrazione, ex lege, delle
obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di
responsabilità contrattuale. L'art.
2087 è sicuramente una norma che ben si attaglia alle fattispecie di mobbing, posto che
essa, trasferendo in ambito contrattuale il più generale principio del neminem laedere, riparte l'onere della prova così
che grava sul datore l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione
dell'integrità psico-fisica del lavoratore, mentre grava su quest'ultimo il solo onere di
provare la lesione dell'integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra tale evento
dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa (in questo senso, tra le altre:
Cass. 12763/1998). La
tutela che viene più frequentemente riconosciuta al lavoratore mobbizzato è, dunque
quella, avente natura risarcitoria, fondata sull'art. 2087 c.c., a norma del quale
l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si
è, inoltre, rilevato che l'art. 2087 c.c., obbligando il datore di lavoro a tutelare la
personalità morale dei prestatori di lavoro, si presta a tutelare il lavoratore anche da
tutta una serie di pregiudizi, conseguenti all'attività mobbizzante, ulteriori rispetto
alle tradizionali voci del danno patrimoniale e del danno biologico (si pensi, ad esempio,
al danno da demansionamento). Come
noto, la giurisprudenza ha da tempo superato la ripartizione del danno non patrimoniale
nelle categorie del danno biologico e del danno morale, elaborando la categoria del danno
esistenziale che comprende qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività
realizzatrici della propria persona (Cass. 7713/00). Vanno richiamate, a questo riguardo,
le recenti sentenze della S.C. (8827/03 e 8828/03) con le quali si afferma che la
tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come
diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza
contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante
reato, non può essere ulteriormente condivisa. In tali sentenze si afferma, infatti, che
deve intendersi ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata
estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso come dano da lesione di valori
inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo. Analogamente,
la Corte Costituzionale (n. 233/03) ha affermato che può dirsi ormai superata la
tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art.
2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo e
richiamando anch'essa le sentenze della Suprema Corte sopra indicate (n. 8827/03 e
8828/03) rileva che è stato ricondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo
della tutela risarcitoria del danno alla persona, con la prospettazione di
un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di
natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia
il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della
vittima, sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse,
costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, sia infine
il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante
dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. E conclude
affermando che l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non
patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche
nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una
presunzione di legge. Sulla
base di tali principi, non v'ha dubbio che nel caso di condotta persecutoria rientrante
nella nozione di mobbing, al lavoratore che provi il nesso causale tra detta condotta ed
una serie di conseguenze pregiudizievoli a lui occorse (quali, ad esempio, oltre al danno
patrimoniale ed al danno biologico, il danno all'immagine, il danno da demansionamento, le
sofferenze per le mortificazioni subite e, più in generale, la mancata esplicazione della
propria personalità attraverso l'attività lavorativa) compete il risarcimento di tale
pregiudizio con liquidazione da effettuarsi sulla base di criteri equitativi,
vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico (v. analogamente, Cass.
8828/03, in un'ipotesi di danno morale ed esistenziale conseguente all'uccisione di un
congiunto). Deve
peraltro ricordarsi che, sul punto della liquidazione del danno al lavoratore mobbizzato,
la giurisprudenza di merito tende a considerare tra i parametri cui fare riferimento,
anche quello dell'ammontare dello stipendio (v. Trib. Forlì, 15 maggio 2001). Venendo
alle caratteristiche dell'attività mobbizzante, è stato chiarito che tale attività può
provenire anche da un solo soggetto (è rimasto isolato, infatti, il contrario
orientamento espresso da Trib. Como, 22 maggio 2001) ma deve essere ripetuta, ovvero
protratta in un arco significativo di tempo (comprendente almeno alcuni mesi) nonché
ispirata ad una strategia complessiva, volta a recare un pregiudizio fisico,
psicologico, di immagine, ovvero attinente la sfera dell'esplicazione della personalità
nell'ambito lavorativo nei confronti della vittima. Non pare, invece, necessario
soffermarci, in questa sede, sulle varie fasi del mobbing individuate dalla sociologia del
lavoro (quattro, nel modello di Leymann ovvero sei, nel modello di Ege) atteso che, in
ogni caso, ciò che in tali studi viene evidenziato è, da un lato, il dato oggettivo
della ripetizione di più condotte persecutorie e, dall'altro, il dato soggettivo
consistente nell'evoluzione, in capo al lavoratore, vittima della persecuzione, di un
crescente disagio, che può sfociare in una serie di disturbi psicologici e può portare
sino alle più gravi conseguenze (licenziamento, suicidio, etc.). Orbene,
nel caso oggetto di esame è dato ravvisare, alla luce delle considerazioni sin qui
svolte, tutte le caratteristiche tipiche dell'attività di mobbing. Nei
confronti della ricorrente sono state, infatti, poste in essere una serie significativa e
ripetuta di condotte estrinsecantesi sia in meri comportamenti che in veri e propri
provvedimenti, alcuni dei quali illegittimi e tutti, comunque, volti al fine di
danneggiarla, sia sotto il profilo economico (si pensi al mancato conseguimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza ed alla mancata autorizzazione a svolgere lavoro
straordinario) sia sotto il profilo della realizzazione professionale (si pensi al
demansionamento); rilevante, inoltre, deve ritenersi il danno all'immagine, posto che per
giustificare il proprio intervento, volto a bloccare la pratica per il conseguimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco ha formulato pubblicamente in più
occasioni, nei confronti della ricorrente, l'accusa di non essere all'altezza dei compiti
tipici della sua funzione, di avere un atteggiamento particolarmente arrogante e
prepotente, anche nei confronti degli utenti e, addirittura, di essere pericolosa
per sé e per gli altri qualora avesse conseguito la detenzione di un'arma (in
questi termini: v. la motivazione della sanzione disciplinare irrogata il 6 ottobre 1999). Riassuntivamente,
possono ricondursi nell'ambito di un'identica strategia mobbizzante i seguenti episodi: il
comportamento tenuto dal Sindaco in relazione alla pratica della ricorrente, volta al
conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sfociato nel provvedimento
illegittimo con cui chiedeva alla Prefettura l'archiviazione provvisoria della pratica
stessa; l'irrogazione, alla medesima, della sanzione della censura, con provvedimento
emesso in data 6 ottobre 1999; l'assegnazione della ricorrente ai soli compiti di polizia
amministrativa, sottraendole i restanti compiti tipici della mansione di agente di polizia
municipale; l'assegnazione della ricorrente ad un luogo di lavoro diverso e in condizioni
deteriori, rispetto a quello dei suoi colleghi; il rifiuto, alla richiesta della
ricorrente, di poter svolgere lavoro straordinario per la consegna dei certificati
elettorali e l'imposizione, alla medesima, di svolgere tali mansioni durante il normale
orario lavorativo; l'eccessiva pressione disciplinare esercitata attraverso una
nutrita serie di richiami scritti, comprendente una scenata fatta alla presenza di altro
personale e la richiesta di sottoporre la ricorrente alla sanzione della multa in
relazione ad illeciti disciplinari inesistenti o, comunque, di lieve entità; il tutto nel
quadro di un rapporto palesemente conflittuale con l'autorità apicale del Sindaco, il
quale non risparmiava nei numerosissimi provvedimenti che riguardavano la ricorrente, toni
critici al limite dell'insulto (si pensi, a titolo esemplificativo, alla frase: Si
ha l'impressione che lei abbia sbagliato professione, contenuta nella disposizione
di servizio del 1° marzo 2000, nonché al rigetto dell'istanza di mobilità, nella quale
la motivazione è sostituita da una sorta di generico rimprovero). è
stata, inoltre, acquisita la prova in ordine al fatto che l'attività mobbizzante posta in
essere nei confronti della ricorrente le abbia procurato una serie di pregiudizi, tra cui
un danno biologico consistente nell'insorgere di una sindrome depressiva, attestata dalla
documentazione versata in atti. è
stata prodotta, infatti, un ampia relazione a firma del dottor Francesco Ganau (Dirigente
I^ livello psichiatria dell'A.S.L. n. 2 di Olbia) il quale analizzati i dati
anamnestici, documentali (cartella clinica ambulatoriale), obiettivi (esame psichico) e
psicometrici (test di personalità MMPI) ha diagnosticato uno stato ansioso
depressivo reattivo alle problematiche nell'ambiente di lavoro (disturbo
dell'adattamento con ansia e umore depresso misti), escludendo, invece, l'evidenza
di psicopatologia cronica di alcun genere e segnatamente psicosi, nevrosi o psicopatia. Non
si hanno ragioni per disattendere la diagnosi di detto referto, sia per l'autorevolezza
del soggetto che l'ha sottoscritto (uno specialista inserito nella struttura sanitaria
pubblica), sia perché, in sostanza, neppure il resistente ha formulato, sul punto,
contestazioni specifiche onde non si è ravvisata la necessità di espletare un
accertamento a mezzo di consulente tecnico d'ufficio. Deve,
altresì, ritenersi provato che la suddetta patologia sia insorta a seguito dell'attività
di mobbing per cui è causa e non avesse precedenti nella storia personale della
ricorrente, posto che in tal senso depongono la testimonianza di F. S. (fratello della
ricorrente, il quale ha deposto: Non mi risulta che mia sorella sia mai stata
affetta da depressione o comunque da disturbi psichici) ed il certificato medico a
forma del dottor L. M. (medico curante della ricorrente, il quale ha certificato che la
predetta, nel periodo in cui è stata seguita da lui, a partire dall'aprile 1991, non ha
mai manifestato alcuna patologia psichiatrica, in particolare di tipo depressivo, né si
sono evidenziate in capo alla medesima, labilità psicologiche o alterazioni
psico-comportamentali). Secondo
quanto attestato dal dottor Ganau, la ricorrente ha presentato, in passato, sporadici
stati ansiosi, reattivi a dinamiche conflittuali relazionali, per i quali ha praticato
sporadici controlli di contenimento presso il CIM di Olbia (quattro in tutto tra il 1991 e
il 1994) senza necessità di alcuna terapia farmacologica come certificato dal
dottor Ganau nella relazione sopra citata; tale circostanza non vale, però, a far venir
meno il nesso causale tra l'attività di mobbing, dalla stessa subita, ed il danno
biologico per la sindrome ansioso depressiva derivatane, con conseguente responsabilità
del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. Come
rilevato dalla Suprema Corte (5539/03) se sussiste un nesso causale fra una causa umana
imputabile e l'evento dannoso, l'esistenza di una concausa naturale non imputabile non
comporta un parziale esonero di responsabilità per l'autore del fatto illecito;
quest'ultimo deve essere pertanto ritenuto responsabile, per l'intero, dei danni subiti
dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause
concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli,
ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (sulla base
di tali principi, la S.C. ha affermato che un dipendente colpito da sindrome
ansioso-depressiva per effetto di un illegittimo licenziamento aveva diritto al
risarcimento del danno subito anche qualora fosse stato fisicamente predisposto alla
malattia). Può
incidentalmente rilevarsi, a questo proposito, che le descrizioni caratteriali dei
soggetti mobbizzante/mobbizzato, delineate dai sociologi e psicologi del lavoro, ben si
attagliano al caso in esame, cosicché quelli che il resistente ha rimarcato come difetti
caratteriali della ricorrente (ad esempio, una particolare puntigliosità nello
svolgimento del lavoro e nel rapporto con i suoi superiori) non sono altro che
caratteristiche spesso ricorrenti nel soggetto mobbizzato caratteristiche che se,
da un lato, possono far comprendere le dinamiche della vicenda che lo vede coinvolto,
dall'altro non fanno venir meno, in capo al soggetto mobbizzante, la responsabilità
risarcitoria per il pregiudizio derivante dall'attività persecutoria. è
stato osservato negli studi di Leymannn, Hyrigoyen, Ege e Gilioli che se, da
un lato, il soggetto che pone in essere l'attività di mobbing (c.d. mobber) si distingue per uno spiccato egocentrismo
e per la mancanza di empatia nel rapporto con il prossimo, per la vittima non emerge una
sola tipologia, ma spesso si tratta di un soggetto responsabile, ordinato e scrupoloso,
sensibile tanto ai riconoscimenti quanto alle critiche. Dovendo
ritenersi provato che la condotta di mobbing posta in essere nei confronti della
ricorrente le abbia cagionato un danno, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale,
deve conclusivamente rilevarsi, alla luce delle considerazioni che precedono, che la
ricorrente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante (consistente nella prova
del nesso di causalità tra gli eventi dannosi e l'espletamento della prestazione
lavorativa) mentre il resistente non ha dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di
protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore cosicché sussistono i
presupposti di legge per accogliersi, in parte qua,
la domanda, fondata sulla tutela riconosciuta, al lavoratore, dall'art. 2087 c.c. Il
danno patrimoniale, come già rilevato, consiste nell'indennità mensile lorda di
vigilanza che la ricorrente avrebbe percepito qualora avesse mantenuto le originarie
mansioni ed avesse conseguito la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In ricorso
tale somma è stata indicata in lit. 53.350, sulla base di un raffronto tra la busta paga
e quella di un suo collega, e detto importo non è stato smentito dal resistente. Può
dunque quantificarsi tale voce di danno in complessivi 495,95 somma che si
ottiene moltiplicando lit. 53.350 per 18 mensilità e convertendo il risultato
dell'operazione (lit. 960.300) in valuta attuale; il parametro delle 18 mensilità
(utilizzato per il calcolo di cui sopra) si desume dal lasso di tempo intercorrente tra
l'epoca in cui la Prefettura ha affermato che avrebbe proceduto alla definizione della
pratica qualora avesse ricevuto la documentazione necessaria dal Comune (v. la missiva del
2 novembre 1998) e la data di deposito del ricorso (il 23 maggio 2000). Vi
è poi da aggiungere, sempre a titolo di danno patrimoniale, la somma di 206,58,
relativa al mancato svolgimento di lavoro straordinario. Tenuto conto che in ricorso sono
stati indicati gli importi (non contestati da controparte) di lit. 17.000 lorde per 70 ore
di straordinario (relativi alla busta paga di un collega della ricorrente), la somma di
206,58 è stata calcolata stimando,
prudenzialmente, lit. 10.000 di retribuzione netta per 40 ore di straordinario. Si
perviene, così all'importo complessivo di 702,53 sulla quale non vengono
liquidati accessori, in quanto non richiesti. Relativamente
al danno non patrimoniale, devono distinguersi, ai fini della sua liquidazione, il danno
biologico e quello che, più in generale, rientra nella categoria del danno esistenziale
comprendente, dunque, il danno da demansionamento, il danno all'immagine e, più in
generale, le sofferenze patite dalla ricorrente per aver lavorato, per un lasso di tempo
di molti mesi, in un ambiente ostile, dove ripetutamente venivano emessi nei suoi
confronti provvedimenti, disciplinari e non, aventi natura pregiudizievole. Sulla
base di un criterio equitativo e tenuto conto, quali parametri ai fini della
quantificazione, anche del lasso di tempo in cui il mobbing si è protratto e del tipo di
patologia insorta a causa di esso (che non ha però comportato, per quanto risulta in
atti, effetti permanenti sulla salute della ricorrente), si ritiene di liquidare il danno
non patrimoniale subito dalla ricorrente nella complessiva somma di 10.329,14. In
ordine alle spese processuali, ritiene questo Giudice che la soccombenza della ricorrente
su un capo della domanda (quello avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento
disciplinare asseritamente emesso il 13 dicembre 1999) giustifichi la compensazione delle
spese, tra le parti, in misura del 25%; per il restante 75% dette spese vanno poste a
carico del Comune soccombente, nella misura meglio specificata in dispositivo. P.Q.M. il
Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa
e respinta, così decide: -)
condanna il Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco, al pagamento, in
favore di Fideli Angela Natalia, di 702,53; -)
condanna inoltre il Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco, al pagamento,
in favore di Fideli Angela Natalia, di 10.329,14, a titolo di risarcimento del
danno conseguente all'attività persecutoria posta in essere nei confronti della
ricorrente; -)
compensa tra le parti, in misura del 25%, le spese del giudizio; )
condanna il Comune di Loiri Porto San Paolo, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, in favore della
ricorrente, delle spese del giudizio in misura del restante 75%, che liquida in
complessivi 6.205,84, di cui 564,16 per spese, 991,68 per diritti ed
4.650 per onorari, oltre a quanto spettante per legge (per I.V.A. e C.P.A.). Tempio
Pausania, 10 luglio 2003. Il
Giudice Dr. Paola Ponassi |