| Il contratto i formazione lavoro da luogo ad un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato se l'azienda non precisa per iscritto il progetto di
formazione. Al momento dellassunzione (Cassazione Sezione Lavoro
n. 12090 del 18 agosto 2003, Pres. Trezza, Rel. Toffoli).
Livio P.
è stato assunto dalla s.r.l. Menarini con contratto di formazione e lavoro della durata
di 24 mesi. Alla scadenza del termine lazienda ha comunicato al lavoratore la
cessazione del rapporto. Egli si è rivolto al Pretore di Firenze sostenendo che il
rapporto di lavoro doveva ritenersi a tempo indeterminato per violazione dellobbligo
stabilito dalla legge della forma scritta per il contratto di formazione e lavoro, in
quanto allinizio del rapporto lazienda si era limitata a consegnargli una
lettera di assunzione, ma non aveva precisato in forma scritta il progetto di formazione;
conseguentemente il lavoratore ha chiesto lannullamento del licenziamento e la
reintegrazione nel posto di lavoro. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale
di Firenze, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Il Tribunale ha rilevato che la
legge prevede la nullità del contratto di formazione e lavoro, con conversione del
medesimo in contratto a tempo indeterminato, in caso di mancanza del requisito della forma
scritta, mentre analoghe sanzioni non sono previste in caso di mancata consegna al
dipendente del progetto formativo. Livio P. ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 12090 del 18 agosto 2003, Pres. Trezza, Rel. Toffoli) ha accolto il
ricorso. Il requisito della forma scritta previsto dallart. 8 legge 29 dicembre 1990
n. 407 per il contratto di formazione e lavoro ha affermato la Corte
investe, oltre allapposizione del termine, lelemento essenziale del contratto
rappresentato dalla componente formativa; le specifiche esigenze garantistiche alla base
della norma in esame presuppongono la determinazione delloggetto del contratto
riguardo alla sua componente formativa, in quanto non è pensabile che tale elemento possa
venire a determinarsi solo in fase di concreta attuazione del rapporto.
Ai fini
dellintegrazione del requisito formale in esame, quindi ha osservato la Corte
non può essere sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia
contrattuale (contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato, almeno
nelle sue linee essenziali, il tipo di formazione cui il contratto mira. Non può
escludersi, peraltro, in relazione ai principi in materia ha aggiunto la Corte
lidoneità della determinazione dellelemento in questione mediante il
preciso e univoco riferimento ad altra documentazione: si pensi per esempio
allipotesi del riferimento al progetto di formazione di cui lo stesso art. 8 comma
7, legge n. 407 del 1990 prevede la consegna in copia al lavoratore.
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