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Quando il licenziamento viene annullato con applicazione dellart. 18 St. Lav. il lavoratore deve essere reintegrato nel posto precedentemente occupato Anche se nel frattempo vi sia stato collocato un altro dipendente Lordine di reintegrazione nel posto di lavoro
emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore
sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del
datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra sede
per comprovate ragioni organizzative; in base allart. 2103 cod. civ.; il datore di
lavoro non può sottrarsi allesatto adempimento dellordine di reintegrazione
sostenendo che esigenze organizzative lo hanno indotto a coprire con altro dipendente il
posto di lavoro in precedenza occupato dal lavoratore licenziato, atteso che la necessità
di copertura del posto reso vacante trae origine non da esigenze
organizzative, ma dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata
lillegittimità, ed è perciò da ricondurre in via esclusiva allillecito
comportamento del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 7841 del 19 maggio 2003,
Pres. Mileo, Rel. De Matteis). |