Quando il licenziamento viene annullato con applicazione dell’art. 18 St. Lav. il lavoratore deve essere reintegrato nel posto precedentemente occupato – Anche se nel frattempo vi sia stato collocato un altro dipendente –

L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra sede per comprovate ragioni organizzative; in base all’art. 2103 cod. civ.; il datore di lavoro non può sottrarsi all’esatto adempimento dell’ordine di reintegrazione sostenendo che esigenze organizzative lo hanno indotto a coprire con altro dipendente il posto di lavoro in precedenza occupato dal lavoratore licenziato, atteso che la necessità di “copertura” del posto reso vacante trae origine non da esigenze organizzative, ma dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata l’illegittimità, ed è perciò da ricondurre in via esclusiva all’illecito comportamento del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 7841 del 19 maggio 2003, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).