In caso di trasferimento di azienda i
dirigenti sindacali del complesso ceduto mantengono il loro ruolo Lart. 2112
cod. civ. deve essere interpretato in conformità al diritto europeo In materia
di trasferimento di azienda lart. 2112 cod. civ. deve essere interpretato in
conformità con i principi enunciati dalla direttiva del Consiglio CEE n. 77/187 del 14
febbraio 1977, il cui art. 5 espressamente stabilisce che qualora lo stabilimento
conservi la propria autonomia, sussistono lo status e le funzioni dei rappresentanti o
della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento ....
Lart. 6 della
direttiva n. 2001/23 aggiunge che qualora limpresa, lo stabilimento o la parte
di unimpresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati
membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti,
che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente
rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o
designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla
prassi nazionale.
Appare chiaro che linterpretazione
dellart. 2112 c.c. conforme al diritto comunitario (oggi, rectius,
europeo) induce a ritenere che, salvo deroghe espresse desumibili dalla
normativa nazionale, esiste un principio generale secondo cui il trasferimento di azienda
(o di ramo della stessa) così come non incide negativamente sulla continuità dei
rapporti di lavoro, né sul mantenimento dei diritti e degli obblighi nascenti da tali
rapporti, a livello individuale, non osta di per sé alla continuità delle cariche e
delle competenze (nonché delle prerogative) sindacali interne instaurate sulla base dei
rapporti di rappresentanza preesistenti, salvo espresse previsioni diverse. Comune allesigenza
di mantenimento dei rapporti individuali di lavoro è lesigenza di mantenere in vita
per quanto possibile la trama delle relazioni sindacali allinterno
dellimpresa, la cui continuità risponde ad un interesse parimenti meritevole di
tutela secondo il legislatore comunitario (Cassazione Sezione Lavoro n. 6723 del 3 maggio
2003, Pres. DellAnno, Rel. Foglia).
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