In caso di trasferimento di azienda i dirigenti sindacali del complesso ceduto mantengono il loro ruolo – L’art. 2112 cod. civ. deve essere interpretato in conformità al diritto europeo – In materia di trasferimento di azienda l’art. 2112 cod. civ. deve essere interpretato in conformità con i principi enunciati dalla direttiva del Consiglio CEE n. 77/187 del 14 febbraio 1977, il cui art. 5 espressamente stabilisce che “qualora lo stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento ...”.
         L’art. 6 della direttiva n. 2001/23 aggiunge che “qualora l’impresa, lo stabilimento o la parte di un’impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale”.
         Appare chiaro che l’interpretazione dell’art. 2112 c.c. “conforme” al diritto comunitario (oggi, rectius, “europeo”) induce a ritenere che, salvo deroghe espresse desumibili dalla normativa nazionale, esiste un principio generale secondo cui il trasferimento di azienda (o di ramo della stessa) così come non incide negativamente sulla continuità dei rapporti di lavoro, né sul mantenimento dei diritti e degli obblighi nascenti da tali rapporti, a livello individuale, non osta di per sé alla continuità delle cariche e delle competenze (nonché delle prerogative) sindacali interne instaurate sulla base dei rapporti di rappresentanza preesistenti, salvo espresse previsioni diverse. Comune all’esigenza di mantenimento dei rapporti individuali di lavoro è l’esigenza di mantenere in vita – per quanto possibile – la trama delle relazioni sindacali all’interno dell’impresa, la cui continuità risponde ad un interesse parimenti meritevole di tutela secondo il legislatore comunitario (Cassazione Sezione Lavoro n. 6723 del 3 maggio 2003, Pres. Dell’Anno, Rel. Foglia).