Il trasferimento di azienda con la conseguente continuazione dei rapporti di lavoro si configura anche in caso di insolvenza che renda necessaria la proseguzione dell'attività da parte di un'altro soggetto.  In applicazione dell’art. 2112 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6388 del 19 aprile 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Dell’Anno).


         Valerio D. e Antonio C. hanno lavorato alle dipendenze dell’Associazione Provinciale Allevatori di Isernia fino al 14 ottobre 1996 quando sono stati licenziati con motivazione riferita alla cessazione dell’attività della datrice di lavoro, le cui funzioni sono state attribuite all’Associazione Provinciale Allevatori di Campobasso. I lavoratori hanno convenuto in giudizio davanti al Pretore di Campobasso entrambe le associazioni sostenendo che si era verificato un trasferimento di azienda e che pertanto essi non avrebbero dovuto essere licenziati essendo passati, per legge alle dipendenze dell’Associazione di Campobasso, subentrata nelle funzioni di quella di Isernia. Essi hanno chiesto pertanto l’annullamento dei licenziamenti e la reintegrazione nel posto di lavoro. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Campobasso hanno ritenuto le domande prive di fondamento. Secondo il Tribunale, nel caso in esame non era ravvisabile un trasferimento di azienda in quanto a seguito della grave crisi economica che aveva colpito la associazione di Isernia, la Associazione Italiana Allevatori, attributaria del servizio pubblico di tenuta dei libri genealogici dei bovini di razza e dei relativi controlli che venivano svolti sul territorio dalle varie associazioni provinciali, aveva deliberato di concentrare presso quella di Campobasso anche le funzioni di competenza dell’altra, che, pur non estinguendosi, venne a cessare dalla sua attività, senza che però la seconda subentrasse nella titolarità del complesso dei beni della prima. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 2112 cod. civ.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6388 del 19 aprile 2003, Pres. Ciciretti, Rel. Dell’Anno) ha accolto il ricorso. E’ noto – ha osservato la Corte – che esclusivamente con il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 18, che ha riformulato la disposizione dettata dall’art. 2112 del codice civile, si è fornita una definizione normativa del concetto di “trasferimento di azienda”, per tale dovendo intendersi “qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato”.
         Occorre però considerare – ha rilevato la Cassazione – che la definizione è solo apparentemente nuova, e ciò in quanto la stessa ricalca sostanzialmente quella che si era affermata nella elaborazione giurisprudenziale, secondo la quale la nozione di trasferimento di azienda, risultante dal testo dell’articolo 2112 del codice civile, sostituito al testo originario dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 – attuativo della direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n. 77/187 (alla quale il giudice nazionale ha il dovere di conformarsi al fine di interpretare la normativa nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva comunitaria) – implica che essa vada individuata tenendo conto, altresì, della giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull’interpretazione della direttiva stessa, quale enunciata anche nell’ambito di procedure di interpretazione pregiudiziale previste dall’art. 177 del Trattato Cee. Pertanto – ha affermato la Corte – costituisce trasferimento d’azienda il passaggio in tutto o in parte del complesso organizzato dei beni dell’impresa, nella sua identità obiettiva, passaggio che si attua tra soggetti che svolgono un’attività economica a fine di lucro;  l’indagine sulla configurabilità del “passaggio” del complesso dei beni deve effettuarsi tenendosi conto delle peculiari circostanze della fattispecie concreta, potendo il trasferimento ravvisarsi, oltre che nei casi espressamente contemplati della vendita, dell’affitto e della concessione in usufrutto dell’azienda (o di parte o settore di essa), anche in tutte le ipotesi in cui, ferma restando la organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio della impresa e quindi immutato il suo oggetto e la sua attività, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui una tale sostituzione si attui, e che l’operatività della disciplina dettata dall’art. 2112, concernente la conservazione e la tutela dei diritti dei lavoratori, presuppone la persistenza, al tempo del trasferimento stesso, di un rapporto valido ed efficace, per non essere stato esso legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo. Ne deriva – ha aggiunto la Corte – che, in ipotesi di “trasferimento” conseguente, come nelle specie, alla “insolvenza” della impresa ceduta alla quale debba necessariamente subentrare altra perché si renda possibile la continuazione della attività, è pur sempre applicabile la disposizione codicistica che sancisce, imperativamente, la continuità dei rapporti di lavoro in corso con l’azienda ceduta, non ostandovi la circostanza che si sia in presenza di un trasferimento coattivo, atteso che la fattispecie “trasferimento” prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale, assumendo esclusivo rilievo non il mezzo giuridico in concreto impiegato, ma soltanto il fatto che il nuovo imprenditore diventi titolare del complesso organizzato e funzionale di beni. In conclusione – ha affermato la Corte – si deve quindi ritenere per acquisito che la disciplina in tema di trasferimento d’azienda opera in tutti i casi in cui esso avvenga tra soggetti che svolgono un’attività organizzata allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi contrassegnata da un fine di lucro, inteso questo anche come semplice redditività, e abbia come oggetto il complesso dei beni organizzati a tale fine, ovvero autonome articolazioni della stessa, trovando tale regolamentazione il suo fondamento nell’inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, sicché in tutti i casi in cui la struttura organizzativa e l’attitudine all’esercizio dell’impresa rimangano immutate, nonostante il mutamento del titolar, il rapporto di lavoro non si interrompe.
         La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata dai lavoratori rinviando la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila, cui ha richiesto di accertare la natura di impresa dei due enti, tenendo conto che per quanto attiene al richiesto requisito della sussistenza di un’attività a fine di lucro, questo è ravvisabile anche nel più limitato concetto di mera redditività, nel senso di svolgimento di attività di prestazione di servizi contro conseguimento di utili per la costituzione di un patrimonio economico sufficiente allo svolgimento dell’attività stessa e senza uno scopo di arricchimento personale.