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Il trasferimento di azienda con la conseguente continuazione dei
rapporti di lavoro si configura anche in caso di insolvenza che renda necessaria la
proseguzione dell'attività da parte di un'altro soggetto. In applicazione dellart. 2112 cod.
civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6388 del 19 aprile 2003, Pres. Ciciretti, Rel.
DellAnno).
Valerio D. e Antonio C. hanno lavorato alle dipendenze dellAssociazione Provinciale
Allevatori di Isernia fino al 14 ottobre 1996 quando sono stati licenziati con motivazione
riferita alla cessazione dellattività della datrice di lavoro, le cui funzioni sono
state attribuite allAssociazione Provinciale Allevatori di Campobasso. I lavoratori
hanno convenuto in giudizio davanti al Pretore di Campobasso entrambe le associazioni
sostenendo che si era verificato un trasferimento di azienda e che pertanto essi non
avrebbero dovuto essere licenziati essendo passati, per legge alle dipendenze
dellAssociazione di Campobasso, subentrata nelle funzioni di quella di Isernia. Essi
hanno chiesto pertanto lannullamento dei licenziamenti e la reintegrazione nel posto
di lavoro. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Campobasso hanno
ritenuto le domande prive di fondamento. Secondo il Tribunale, nel caso in esame non era
ravvisabile un trasferimento di azienda in quanto a seguito della grave crisi economica
che aveva colpito la associazione di Isernia, la Associazione Italiana Allevatori,
attributaria del servizio pubblico di tenuta dei libri genealogici dei bovini di razza e
dei relativi controlli che venivano svolti sul territorio dalle varie associazioni
provinciali, aveva deliberato di concentrare presso quella di Campobasso anche le funzioni
di competenza dellaltra, che, pur non estinguendosi, venne a cessare dalla sua
attività, senza che però la seconda subentrasse nella titolarità del complesso dei beni
della prima. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione per violazione
dellart. 2112 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6388 del 19 aprile 2003, Pres. Ciciretti, Rel.
DellAnno) ha accolto il ricorso. E noto ha osservato la Corte
che esclusivamente con il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 18, che ha riformulato la
disposizione dettata dallart. 2112 del codice civile, si è fornita una definizione
normativa del concetto di trasferimento di azienda, per tale dovendo
intendersi qualsiasi operazione che comporti
il mutamento nella titolarità di unattività economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il
trasferimento è attuato.
Occorre però considerare ha rilevato la Cassazione che la definizione è
solo apparentemente nuova, e ciò in quanto la stessa ricalca sostanzialmente quella che
si era affermata nella elaborazione giurisprudenziale, secondo la quale la nozione di
trasferimento di azienda, risultante dal testo dellarticolo 2112 del codice civile,
sostituito al testo originario dallarticolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428
attuativo della direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n. 77/187 (alla quale il
giudice nazionale ha il dovere di conformarsi al fine di interpretare la normativa
nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva comunitaria)
implica che essa vada individuata tenendo conto, altresì, della giurisprudenza della
Corte di giustizia europea sullinterpretazione della direttiva stessa, quale
enunciata anche nellambito di procedure di interpretazione pregiudiziale previste
dallart. 177 del Trattato Cee. Pertanto ha affermato la Corte
costituisce trasferimento dazienda il passaggio in tutto o in parte del complesso
organizzato dei beni dellimpresa, nella sua identità obiettiva, passaggio che si
attua tra soggetti che svolgono unattività economica a fine di lucro;
lindagine sulla configurabilità del passaggio del complesso dei beni
deve effettuarsi tenendosi conto delle peculiari circostanze della fattispecie concreta,
potendo il trasferimento ravvisarsi, oltre che nei casi espressamente contemplati della
vendita, dellaffitto e della concessione in usufrutto dellazienda (o di parte
o settore di essa), anche in tutte le ipotesi in cui, ferma restando la organizzazione del
complesso dei beni destinati allesercizio della impresa e quindi immutato il suo
oggetto e la sua attività, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare,
quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui una tale sostituzione si attui, e
che loperatività della disciplina dettata dallart. 2112, concernente la
conservazione e la tutela dei diritti dei lavoratori, presuppone la persistenza, al tempo
del trasferimento stesso, di un rapporto valido ed efficace, per non essere stato esso
legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo. Ne deriva ha
aggiunto la Corte che, in ipotesi di trasferimento conseguente, come
nelle specie, alla insolvenza della impresa ceduta alla quale debba
necessariamente subentrare altra perché si renda possibile la continuazione della
attività, è pur sempre applicabile la disposizione codicistica che sancisce,
imperativamente, la continuità dei rapporti di lavoro in corso con lazienda ceduta,
non ostandovi la circostanza che si sia in presenza di un trasferimento coattivo, atteso
che la fattispecie trasferimento prescinde dallesistenza di un rapporto
contrattuale, assumendo esclusivo rilievo non il mezzo giuridico in concreto impiegato, ma
soltanto il fatto che il nuovo imprenditore diventi titolare del complesso organizzato e
funzionale di beni. In conclusione ha affermato la Corte si deve quindi
ritenere per acquisito che la disciplina in tema di trasferimento dazienda opera in
tutti i casi in cui esso avvenga tra soggetti che svolgono unattività organizzata
allo scopo della produzione o dello scambio di beni o di servizi contrassegnata da un fine
di lucro, inteso questo anche come semplice redditività, e abbia come oggetto il
complesso dei beni organizzati a tale fine, ovvero autonome articolazioni della stessa,
trovando tale regolamentazione il suo fondamento nellinerenza del rapporto di lavoro
al complesso aziendale, sicché in tutti i casi in cui la struttura organizzativa e
lattitudine allesercizio dellimpresa rimangano immutate, nonostante il
mutamento del titolar, il rapporto di lavoro non si interrompe.
La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata dai lavoratori rinviando la causa alla
Corte dAppello di LAquila, cui ha richiesto di accertare la natura di impresa
dei due enti, tenendo conto che per quanto attiene al richiesto requisito della
sussistenza di unattività a fine di lucro, questo è ravvisabile anche nel più
limitato concetto di mera redditività, nel senso di svolgimento di attività di
prestazione di servizi contro conseguimento di utili per la costituzione di un patrimonio
economico sufficiente allo svolgimento dellattività stessa e senza uno scopo di
arricchimento personale.
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