Il contratto collettivo puņ stabilire un limite di durata per i rapporti di lavoro a termine – Ciņ non contrasta con la legge n. 230 del 1962 –

 

La legge 18 aprile 1962 n. 230 – come del resto successivamente anche il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 – non prevede una durata massima del contratto di lavoro a termine, salvo che per i dirigenti d’azienda. Tale mancata previsione non implica affatto una disposizione inderogabile in negativo, nel senso che sarebbe sottratta all’autonomia delle parti la fissazione di alcun termine massimo. Al contrario la contrattazione collettiva ben puņ integrare tale disciplina di fonte legale con la previsione – mediante una norma contrattuale – di un limite massimo di durata. Si tratta di un’integrazione a livello negoziale che costituisce mero esercizio dell’autonomia collettiva. La violazione della norma collettiva comporta che il rapporto di lavoro divenga a tempo indeterminato (Cassazione Sezione Lavoro n. 5768 dell’11 aprile 2002, Pres. Ciciretti, Rel. Amoroso).