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Il dipendente colpito da sindrome ansiosa per effetto di un
illegittimo licenziamento ha diritto al risarcimento dell'intero danno subito, anche se
fisicamente predisposto alla malattia. La concausa naturale non riduce la
responsabilità del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003,
Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
Rosario
M., dipendente della s.p.a. SDA Express Courier, operante nel settore delle spedizioni, si
è rivolto al Pretore di Genova, nel maggio 1995, sostenendo di avere subito una
dequalificazione, con lassegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla
lettera di assunzione e di fatto svolte. Egli ha chiesto la reintegrazione nelle mansioni
spettantigli e linquadramento in un livello superiore a quello riconosciutogli. Con
un secondo ricorso al Pretore di Genova, depositato nel novembre 1995 egli ha fatto
presente di essere stato colpito, a causa del demansionamento, da una grave crisi
depressiva che aveva reso necessaria una pesantissima terapia farmacologia e di essere
stato licenziato, durante la malattia. Pertanto egli ha chiesto lannullamento del
licenziamento e la condanna dellazienda al risarcimento del danno biologico
causatogli dal trattamento praticatogli dalla datrice di lavoro. Sia in primo grado che in
appello, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente condanna
dellazienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un importo
pari alla retribuzione maturata; è stato inoltre affermato il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno biologico. In base ai risultati di una consulenza tecnica, il
Tribunale di Genova, in grado di appello, ha determinato il danno alla salute subito dal
lavoratore (per sindrome ansiosa depressiva e per obesità) in misura del 50% di
invalidità. Il Tribunale ha però ritenuto che linvalidità fosse riconducibile in
parte alla predisposizione fisica del soggetto; pertanto, pur quantificando il danno
complessivo da invalidità in lire 348.500.000 (in ragione di lire 8.500.000 per ciascun
punto di invalidità, con applicazione del coefficiente 0,820 per letà del
lavoratore, trentasettenne), ha posto a carico dellazienda solo il 50% di tale
importo, in considerazione dellaccertata predisposizione fisica del dipendente alla
malattia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del
Tribunale di Genova per non avere posto a carico dellazienda lintero importo
del risarcimento del danno biologico da lui subito.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha accolto
il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, se sussiste un nesso causale
fra una causa umana imputabile e levento dannoso, lesistenza di una concausa
naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità per
lautore del fatto illecito; questultimo deve essere pertanto ritenuto
responsabile per lintero dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione
del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra
una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed
una concausa naturale non imputabile. In base a questi principi, ha affermato la Corte, il
Tribunale di Genova avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei
danni cagionati al lavoratore in ragione dellaccertato concorso nella fattispecie in
esame tra causa imputabile, appunto, allazienda, (provvedimenti di illegittima
dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione
organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa
naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro
totalità allautore della condotta imputabile.
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