Il dipendente colpito da sindrome ansiosa per effetto di un illegittimo licenziamento ha diritto al risarcimento dell'intero danno subito, anche se fisicamente predisposto alla malattia. – La concausa naturale non riduce la responsabilità del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).


         Rosario M., dipendente della s.p.a. SDA Express Courier, operante nel settore delle spedizioni, si è rivolto al Pretore di Genova, nel maggio 1995, sostenendo di avere subito una dequalificazione, con l’assegnazione di mansioni inferiori a quelle previste dalla lettera di assunzione e di fatto svolte. Egli ha chiesto la reintegrazione nelle mansioni spettantigli e l’inquadramento in un livello superiore a quello riconosciutogli. Con un secondo ricorso al Pretore di Genova, depositato nel novembre 1995 egli ha fatto presente di essere stato colpito, a causa del demansionamento, da una grave crisi depressiva che aveva reso necessaria una pesantissima terapia farmacologia e di essere stato licenziato, durante la malattia. Pertanto egli ha chiesto l’annullamento del licenziamento e la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico causatogli dal trattamento praticatogli dalla datrice di lavoro. Sia in primo grado che in appello, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente condanna dell’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un importo pari alla retribuzione maturata; è stato inoltre affermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico. In base ai risultati di una consulenza tecnica, il Tribunale di Genova, in grado di appello, ha determinato il danno alla salute subito dal lavoratore (per sindrome ansiosa depressiva e per obesità) in misura del 50% di invalidità. Il Tribunale ha però ritenuto che l’invalidità fosse riconducibile in parte alla predisposizione fisica del soggetto; pertanto, pur quantificando il danno complessivo da invalidità in lire 348.500.000 (in ragione di lire 8.500.000 per ciascun punto di invalidità, con applicazione del coefficiente 0,820 per l’età del lavoratore, trentasettenne), ha posto a carico dell’azienda solo il 50% di tale importo, in considerazione dell’accertata predisposizione fisica del dipendente alla malattia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Genova per non avere posto a carico dell’azienda l’intero importo del risarcimento del danno biologico da lui subito.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5539 del 9 aprile 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, se sussiste un nesso causale fra una causa umana imputabile e l’evento dannoso, l’esistenza di una concausa naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità per l’autore del fatto illecito; quest’ultimo deve essere pertanto ritenuto responsabile per l’intero dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. In base a questi principi, ha affermato la Corte, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell’accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, all’azienda, (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità all’autore della condotta imputabile.