Decreto
Legislativo 8 aprile 2003, n.66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare
attuazione organica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993, così
come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili
di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così
come definito all'articolo 3 del presente decreto;
d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo
di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto
di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite
minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in
base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro,
secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo
o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a
ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel
quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale
viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o
merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore
(compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente
legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali,
compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività,
effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari,
la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per
evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o
danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della
gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di volo nella aviazione
civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello stato le disposizioni contenute
nel presente decreto non trovano applicazione unicamente in presenza di particolari
esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e
sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi espletati
dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del ministro
competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti
maggiorenni.
Titolo II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
Art.3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata
minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno.
Art.4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario
di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo
di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma
3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di
lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il
datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro
competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità
per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro
regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è
ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non
superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle
attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle
persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le
stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in
ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i
lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art.6
Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in
considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il
lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui
al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai
fini della media di cui all'articolo 4.
Titolo III
Pause, riposi e ferie
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11
ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata.
Art. 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui
durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle
energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare
il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa
una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero
di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o
computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del
rd 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.
Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo
di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le
ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari
del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico
ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica
e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli
tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le
seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia
elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e
operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica e operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento
continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia
prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione,
comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di
lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda
e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso
complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche
ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di
capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo
settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22
febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, adottato
sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già
ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni,
pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett.
d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il
ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvede all'aggiornamento e alla
integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi
30 giorni dal deposito dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le
materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di
lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior
favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti
collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Titolo IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti
strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere
esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le
donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro
notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 12
Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le
modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze
sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto
collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le
organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite
dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va
effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca
mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia
disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni
sindacali di cui al comma 1.
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle
24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni
dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori
notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di
trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non
concesse a titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e
delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il
cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il predetto decreto, per le
materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il
computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti
collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma
1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve
avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore
è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di
prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che
comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3,
appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di
prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di
lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e
alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle
strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre
mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni
di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione
prevista dal comma citato non risulti applicabile.
Titolo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai
contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della
durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni ivi
previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di
posa di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive
modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici
di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche
e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività di composizione,
stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento
degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività
produttive delle agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende
pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all'art. 2 della legge
13/7/1966, n. 559;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la
continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle
autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende
che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di
telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione,
distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di
rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il
servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica
sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non
autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali,
lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) del comma 1 verranno
aggiornate e armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo
mediante decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Il predetto decreto, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante
contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni
sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei
datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente
alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi
conclusi al secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i
pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un
decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel
limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di
lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla
distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di
assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di
guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la
continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure
prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in
formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli
impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per
ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in
ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, del dpr 26
ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in
particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del
traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state
comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui
all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e
non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della
squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in
particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse soltanto a
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di
riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori
interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente
decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a
causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o
può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio
e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13
del presente decreto legislativo non si applicano al personale mobile. Per il personale
mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative
disposizioni di cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di
navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata
dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro
settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti
dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così
stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui
uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di
riposo non deve superare le 14 ore.
Art.19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro del
lavoro e delle politiche sociali, unitamente al ministro per la funzione pubblica per
quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e
le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative al fine di
verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto
legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni
aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività
caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n.
138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.