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LORARIO DI LAVORO PART-TIME NON PUO ESSERE MODIFICATO, IN SENSO
PEGGIORATIVO, DALLAZIENDA IN BASE AD UN ACCORDO SINDACALE E
perciò giustificato il rifiuto, da parte del lavoratore, di osservare il nuovo orario
(Cassazione Sezione Lavoro n. 3898 del 17 marzo 2003, Pres. DellAnno, Rel.
Cellerino).
Anna S. è stata assunta come impiegata
alle dipendenze della Pellegrini s.p.a. con contratto a tempo parziale che prevedeva un
orario giornaliero di quattro ore dalle 10.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì. Nel
luglio del 1993 la società datrice di lavoro, in applicazione di un accordo sindacale
aziendale ha stabilito per Anna S. un nuovo orario di lavoro: dalle 17.30 alle 21.00 dal
lunedì al venerdì e dalle 10.30 alle 13.00 il sabato. La lavoratrice ha chiesto al
Pretore di Latina di ripristinare in via durgenza lorario inizialmente
convenuto, facendo presente che lazienda non aveva diritto di modificarlo e che laccordo
collettivo aziendale non poteva incidere sul suo contratto individuale, pur essendo ella
iscritta alla organizzazione sindacale stipulante.
Il Pretore ha rigettato il ricorso ex
art. 700 c.p.c. in quanto ha escluso la sussistenza di un pericolo nel ritardo. Lazienda,
in seguito a ciò, ha ripristinato quasi integralmente il vecchio orario, continuando
però a richiedere la prestazione lavorativa nella giornata di sabato per unora e
mezza dalle 10.25 alle 12.05. La lavoratrice ha rifiutato di lavorare il sabato, per
motivi familiari, ed è stata perciò licenziata. Ella ha impugnato il licenziamento
davanti al Pretore di Latina, che lo ha annullato in quanto ha ritenuta illegittima la
modifica dellorario. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal
Tribunale di Latina, che ha ritenuto legittimo il licenziamento, affermando che la
lavoratrice avrebbe dovuto attenersi allorario modificato, anche in considerazione
del fatto che il suo ricorso in via durgenza era stato rigettato. Anna S. ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo che ella non era tenuta ad osservare lordine
di rispettare lorario modificato senza il suo consenso.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3898
del 17 marzo 2003, Pres. DellAnno, Rel. Cellerino) ha accolto il ricorso, affermando
che il Tribunale ha errato nel ritenere legittima la modifica dellorario della
lavoratrice in quanto attuata in base ad un accordo sindacale aziendale. Se è vero che lart.
5 della legge 19.12.1984 n. 863 conferisce alla fonte collettiva anche aziendale, il
potere di determinare le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo
parziale ha osservato la Corte non può essere trascurato il principio
generale secondo cui la contrattazione collettiva non può disporre, se non in senso
migliorativo, dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro,
salvo che il dipendente stesso non consenta espressamente alla modificazione dei patti
(art. 2077 cod. civ.).
La lavoratrice aveva, pertanto, il
diritto-dovere soggettivo perfetto, ad essa attribuito pacificamente dal contratto di
lavoro individuale, ad onorare e vedere rispettato il turno settimanale previsto dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00; infatti, nel caso di prestazione a
tempo parziale, il lavoratore è interessato alla puntuale osservanza del suo impegno
lavorativo presso lazienda, onde conciliarlo con le proprie esigenze familiari e/o
con altre attività di lavoro. Ne consegue ha affermato la Corte che questa
tipologia contrattuale esclude dal potere gestionale del datore di lavoro la possibilità
di una definizione unilaterale dei tempi della prestazione; nella specie, essendo pacifico
che inizialmente la prestazione giornaliera fosse spalmata dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 14.00, il diritto di Anna S. non poteva essere violato
unilateralmente dallimprenditore, pur sorretto da una contrattazione aziendale a
lei, come visto, non opponibile, non essendo sufficiente la semplice adesione al
sindacato, come limitatamente eccepito da parte imprenditoriale, bensì risultando
essenziale un esplicito ed espresso mandato. Pertanto la Corte, pronunciando nel merito,
ha confermato la sentenza del Pretore.
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