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IN CASO DI LAVORO INTERINALE IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE DEL
RAPPORTO PRESSO LAZIENDA UTILIZZATRICE, OVE LATTIVITA LAVORATIVA
PROSEGUA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DAL SUO CONTRATTO CON LIMPRESA FORNITRICE DELLA
PRESTAZIONE TEMPORANEA Si configura un
rapporto indivisibile, trilaterale (Cassazione Sezione Lavoro n. 3020 del 27
febbraio 2003, Pres. Mileo, Rel. Guglielmucci).
Allinizio del mese di giugno del
1998 la s.p.a. Manpower ha concluso con la s.p.a. Plaset ha concluso un contratto di
fornitura di lavoro temporaneo per sostituzione, presso la seconda, di un lavoratore
assente, nominativamente indicato, con durata sino al rientro di questultimo. La
Manpower ha parallelamente sottoscritto l8 giugno 1998 con Oscar V. un contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo presso la Plaset s.p.a. con durata sino al 26 giugno
1998. Il lavoratore è stato mantenuto in servizio dalla s.p.a. Plaset sino al 31 luglio
1998. Nellagosto del 1998 Oscar V. ha sottoscritto con la Manpower un altro
contratto di prestazione di lavoro temporaneo per sostituzione, presso la Plaset, di un
lavoratore assente non nominativamente indicato, con durata sino al rientro di costui;
parallelamente la Manpower ha sottoscritto con la Plaset un secondo contratto di fornitura
di lavoro temporaneo di pari durata avente ad oggetto le prestazioni di Oscar V. Questultimo
ha convenuto davanti al Pretore di Torino sia la Plaset che la Manpower chiedendo al
magistrato di accertare che il rapporto di lavoro con la Plaset si era trasformato, per
superamento del termine da lui convenuto con la Manpower con contratto di
prestazione di lavoro temporaneo in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dellart.
10 comma 3 della legge n. 196/97, o in alternativa di accertare che ciò si era verificato
con la Manpower per effetto del secondo contratto con il quale non era stato indicato il
lavoratore sostituito, con conseguente inosservanza della forma scritta prevista dallart.
10, comma n. 2 della legge n. 196/97. Successivamente la Manpower ha comunicato ad Oscar
V. la cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha chiesto al Pretore, di disporre
con provvedimento durgenza, in base allart. 700 c.p.c., la sua reintegrazione
nel posto di lavoro nei confronti della Manpower o, in alternativa, nei confronti della
Plaset. Il Pretore, riuniti i ricorsi, ha dichiarato che la conversione del rapporto di
lavoro in rapporto a tempo indeterminato aveva avuto luogo nei confronti della Plaset, cui
ha ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione della retribuzione sino
alleffettiva reintegra. In grado di appello il Tribunale di Torino ha riformato la
sentenza dei primo grado dichiarando che fra Oscar V. e la Manpower si era costituito un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 24 agosto 1998 e ordinando la reintegrazione
presso la Manpower. Il Tribunale ha interpretato la legge n. 196/97, che disciplina il
lavoro temporaneo, nel senso che il contratto tra limpresa fornitrice di lavoro e il
lavoratore e quello tra la stessa impresa e lazienda utilizzatrice siano del tutto
autonomi; conseguentemente ha escluso di potere far ricadere sulla Plaset S.p.A. le
conseguenze della indicazione, nel contratto tra la Manpower e il lavoratore, di una
durata risultata inferiore a quella effettiva, con conseguente applicazione dellart.
10, comma 3 della legge n. 196 del 1997, secondo cui ove la prestazione lavorativa
continui per più di dieci giorni oltre il termine di scadenza indicato nel contratto il
lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dallimpresa utilizzatrice.
Questa decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione, sia da Oscar V. che dalla
Manpower.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
3020 del 27 febbraio 2003, Pres. Mileo, Rel. Guglielmucci) ha accolto il ricorso di Oscar
V. dichiarando assorbito quello della Manpower. Secondo la Suprema Corte deve ritenersi
sussistente un collegamento tra il contratto sottoscritto dallimpresa fornitrice di
lavoro e il lavoratore e quello concluso fra la medesima impresa e lazienda
utilizzatrice. Questultima pertanto ha lobbligo, nellaccingersi a
gestire le energie lavorative procacciatigli dallimpresa fornitrice, di controllare
lesatto contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo che costituisce
il titolo che gli consente di gestire il lavoratore. In proposito la Corte ha enunciato il
seguente principio di diritto: Il rapporto di lavoro interinale, che ha luogo
attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di
prestazione di tale lavoro, è caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e
gestione tecnico-produttiva del lavoratore; in tale ambito il contratto di prestazione di
lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina
normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto base) ed al suo contenuto va fatto
riferimento per accertare lassoggettamento dellimpresa utilizzatrice alla
sanzione prevista dal comma 3 dellart. 10 legge 196/97, con la conseguenza che, in
caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e
quello contenuto nel primo contratto, il contenuto di detto contratto è rilevante anche
nei confronti dellimpresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di
una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro
collegati che danno luogo ad un rapporto-indivisibile-trilaterale; sul lavoratore,
attesa la sua posizione nel contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di
conoscenza del contenuto dello stesso.
La Corte ha deciso la causa nel merito
accogliendo la domanda di reintegrazione proposta da Oscar V. nei confronti della Plaset.
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