IN CASO DI LAVORO INTERINALE IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO PRESSO L’AZIENDA UTILIZZATRICE, OVE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA PROSEGUA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DAL SUO CONTRATTO CON L’IMPRESA FORNITRICE DELLA PRESTAZIONE TEMPORANEASi configura un rapporto indivisibile, trilaterale (Cassazione Sezione Lavoro n. 3020 del 27 febbraio 2003, Pres. Mileo, Rel. Guglielmucci).
         All’inizio del mese di giugno del 1998 la s.p.a. Manpower ha concluso con la s.p.a. Plaset ha concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo per sostituzione, presso la seconda, di un lavoratore assente, nominativamente indicato, con durata sino al rientro di quest’ultimo. La Manpower ha parallelamente sottoscritto l’8 giugno 1998 con Oscar V. un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo presso la Plaset s.p.a. con durata sino al 26 giugno 1998. Il lavoratore è stato mantenuto in servizio dalla s.p.a. Plaset sino al 31 luglio 1998. Nell’agosto del 1998 Oscar V. ha sottoscritto con la Manpower un altro contratto di prestazione di lavoro temporaneo per sostituzione, presso la Plaset, di un lavoratore assente non nominativamente indicato, con durata sino al rientro di costui; parallelamente la Manpower ha sottoscritto con la Plaset un secondo contratto di fornitura di lavoro temporaneo di pari durata avente ad oggetto le prestazioni di Oscar V. Quest’ultimo ha convenuto davanti al Pretore di Torino sia la Plaset che la Manpower chiedendo al magistrato di accertare che il rapporto di lavoro con la Plaset si era trasformato, per superamento del termine da lui convenuto con la Manpower – con contratto di prestazione di lavoro temporaneo – in rapporto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge n. 196/97, o in alternativa di accertare che ciò si era verificato con la Manpower per effetto del secondo contratto con il quale non era stato indicato il lavoratore sostituito, con conseguente inosservanza della forma scritta prevista dall’art. 10, comma n. 2 della legge n. 196/97. Successivamente la Manpower ha comunicato ad Oscar V. la cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha chiesto al Pretore, di disporre con provvedimento d’urgenza, in base all’art. 700 c.p.c., la sua reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti della Manpower o, in alternativa, nei confronti della Plaset. Il Pretore, riuniti i ricorsi, ha dichiarato che la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato aveva avuto luogo nei confronti della Plaset, cui ha ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione della retribuzione sino all’effettiva reintegra. In grado di appello il Tribunale di Torino ha riformato la sentenza dei primo grado dichiarando che fra Oscar V. e la Manpower si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 24 agosto 1998 e ordinando la reintegrazione presso la Manpower. Il Tribunale ha interpretato la legge n. 196/97, che disciplina il lavoro temporaneo, nel senso che il contratto tra l’impresa fornitrice di lavoro e il lavoratore e quello tra la stessa impresa e l’azienda utilizzatrice siano del tutto autonomi; conseguentemente ha escluso di potere far ricadere sulla Plaset S.p.A. le conseguenze della indicazione, nel contratto tra la Manpower e il lavoratore, di una durata risultata inferiore a quella effettiva, con conseguente applicazione dell’art. 10, comma 3 della legge n. 196 del 1997, secondo cui ove la prestazione lavorativa continui per più di dieci giorni oltre il termine di scadenza indicato nel contratto il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice. Questa decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione, sia da Oscar V. che dalla Manpower.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3020 del 27 febbraio 2003, Pres. Mileo, Rel. Guglielmucci) ha accolto il ricorso di Oscar V. dichiarando assorbito quello della Manpower. Secondo la Suprema Corte deve ritenersi sussistente un collegamento tra il contratto sottoscritto dall’impresa fornitrice di lavoro e il lavoratore e quello concluso fra la medesima impresa e l’azienda utilizzatrice. Quest’ultima pertanto ha l’obbligo, nell’accingersi a gestire le energie lavorative procacciatigli dall’impresa fornitrice, di controllare l’esatto contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo che costituisce il titolo che gli consente di gestire il lavoratore. In proposito la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro interinale, che ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro, è caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore; in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l’assoggettamento dell’impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dell’art. 10 legge 196/97, con la conseguenza che, in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel primo contratto, il contenuto di detto contratto è rilevante anche nei confronti dell’impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi – ontologicamente fra loro collegati – che danno luogo ad un rapporto-indivisibile-trilaterale; sul lavoratore, attesa la sua posizione nel contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.”
         La Corte ha deciso la causa nel merito accogliendo la domanda di reintegrazione proposta da Oscar V. nei confronti della Plaset.