L’inattivita’ forzata lede la personalita’ del dipendente e produce un danno alla sua vita di relazione Il risarcimento può essere liquidato in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 2763 del 22 febbraio 2003, Pres. e Rel. Dell’Anno).


         Sandro Z. dirigente della società Bull Italia, dopo il licenziamento ha promosso davanti al Tribunale di Milano un giudizio diretto, tra l’altro, ad ottenere la condanna della ex datrice di lavoro al risarcimento del danno per averlo lasciato privo di mansioni nella fase finale del rapporto, durata sedici mesi. Sia il Tribunale che, la Corte d’Appello di Milano, hanno rigettato questa domanda, pur essendo risultato che in effetti il dirigente era rimasto inattivo per sedici mesi. la Corte d’Appello di Milano ha motivato la sua decisione osservando che la forzata inattività non aveva comportato una decurtazione della retribuzione né una diminuzione delle attitudini lavorative del soggetto, non essendo risultato che per effetto della sua emarginazione si fosse per lui verificata un’impossibilità di avanzamento di carriera, ovvero che per una diminuzione delle attitudini lavorative egli non avesse potuto compiere la scelta di un diverso inserimento professionale. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d’Appello per violazione dell’art. 2103 cod. civ. che afferma il diritto del dipendente a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato assunto.
         La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2763 del 22 febbraio 2003, Pres. e Rel. Dell’Anno) ha accolto il ricorso, rilevando che i giudici di merito hanno disatteso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia. Dall’art. 2103 cod. civ. – ha affermato la Corte – si desume che sussiste il diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l’obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che può assumere aspetti diversi in quanto può consistere non solo nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità o nel pregiudizio subito per perdita di chances ossia di ulteriori possibilità di guadagno, ma anche in una lesione del diritto del lavoratore alla integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione.
          Più in particolare ancora – ha aggiunto la Corte – occorre ribadire che la negazione o l’impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.