| Linattivita forzata
lede la personalita del dipendente e produce un danno alla sua vita di relazione
Il risarcimento può essere liquidato in via
equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 2763 del 22 febbraio 2003, Pres. e Rel.
DellAnno).
Sandro Z.
dirigente della società Bull Italia, dopo il licenziamento ha promosso davanti al
Tribunale di Milano un giudizio diretto, tra laltro, ad ottenere la condanna della
ex datrice di lavoro al risarcimento del danno per averlo lasciato privo di mansioni nella
fase finale del rapporto, durata sedici mesi. Sia il Tribunale che, la Corte
dAppello di Milano, hanno rigettato questa domanda, pur essendo risultato che in
effetti il dirigente era rimasto inattivo per sedici mesi. la Corte dAppello di
Milano ha motivato la sua decisione osservando che la forzata inattività non aveva
comportato una decurtazione della retribuzione né una diminuzione delle attitudini
lavorative del soggetto, non essendo risultato che per effetto della sua emarginazione si
fosse per lui verificata unimpossibilità di avanzamento di carriera, ovvero che per
una diminuzione delle attitudini lavorative egli non avesse potuto compiere la scelta di
un diverso inserimento professionale. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza della Corte dAppello per violazione dellart. 2103 cod.
civ. che afferma il diritto del dipendente a svolgere lattività lavorativa per la
quale è stato assunto.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 2763 del 22 febbraio 2003, Pres. e Rel. DellAnno) ha
accolto il ricorso, rilevando che i giudici di merito hanno disatteso il costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia. Dallart.
2103 cod. civ. ha affermato la Corte si desume che sussiste il diritto del
lavoratore alleffettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la
lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento
contrattuale e determina, oltre allobbligo di corrispondere le retribuzioni dovute,
lobbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che può
assumere aspetti diversi in quanto può consistere non solo nel danno patrimoniale
derivante dallimpoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e
dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità o nel pregiudizio subito per perdita
di chances ossia di ulteriori possibilità di guadagno, ma anche in una lesione del
diritto del lavoratore alla integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero alla
immagine o alla vita di relazione.
Più in
particolare ancora ha aggiunto la Corte occorre ribadire che la negazione o
limpedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento
professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione
della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio
che incide sulla vita professionale e di relazione dellinteressato, con una indubbia
dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e
di valutazione anche in via equitativa.
|