Secondo lart. 22 St. Lav.
il trasferimento di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito
solo previo nulla osta dellassociazione sindacale di appartenenza. Questa tutela si
applica anche ai lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente
nominalistica della loro posizione nella rappresentanza sindacale, svolgano, in concreto,
unattività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di tale
organismo sindacale. I soli requisiti richiesti perché si produca leffetto della
titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza
sindacale aziendale ad iniziativa dei lavoratori e dalla circostanza che detta
rappresentanza operi nellambito delle organizzazioni che rispondono ai
requisiti indicati dallart. 19 Stat. Lav. nel testo risultante dallesito
referendario dell11 giugno 1995. Questi requisiti sono da intendersi, secondo lo
spirito del diritto sindacale, in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi
riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali. Anche il requisito
delliniziativa dei lavoratori facenti parte dellunità produttiva
configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali
deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato, sì da potersi esprimere anche in
un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e facciano propria
la designazione proveniente dal sindacato (Cassazione Sezione Lavoro n. 1684 del 5
febbraio 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri). |