La tutela sindacale in materia di trasferimenti può essere riconosciuta anche al lavoratore che di fatto svolga l’attività di dirigente della rappresentanza - Non è necessario che egli abbia avuto una nomina formale

Secondo l’art. 22 St. Lav. il trasferimento di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza. Questa tutela si applica anche ai lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nella rappresentanza sindacale, svolgano, in concreto, un’attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di tale organismo sindacale. I soli requisiti richiesti perché si produca l’effetto della titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad “iniziativa dei lavoratori” e dalla circostanza che detta rappresentanza operi “nell’ambito” delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 19 Stat. Lav. nel testo risultante dall’esito referendario dell’11 giugno 1995. Questi requisiti sono da intendersi, secondo lo spirito del diritto sindacale, in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali. Anche il requisito dell’iniziativa dei lavoratori facenti parte dell’unità produttiva – configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali – deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato, sì da potersi esprimere anche in un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e facciano propria la designazione proveniente dal sindacato (Cassazione Sezione Lavoro n. 1684 del 5 febbraio 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).