Corte d'Appello di Salerno, depositata il 2 febbraio 2003,
Euridea s.p.a. (già Standa s.p.a.) c. Anselmo Vincenza e al.
In
riforma parziale della sentenza appellata, ribadisce la dichiarata nullità della cessione
di ramo dazienda intervenuta tra lappellante e la SrL Center Adriano, dichiara
la continuità giuridica con la società cedente dei rapporti di lavoro dedotti in
giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE
LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dott.
Matteo Casale
Presidente
dott.
Alberta Cappelli-Gajano
Consigliere rel.
dott.
Almerindo Nocca
Consigliere
ha
pronunziato alludienza del 24.4.2002 la seguente
S E N T E N Z A
nel
giudizio di appello iscritto al n 1068 del ruolo generale del lavoro dellanno 2001
TRA
EURIDEA SpA (già STANDA SpA), in persona del
Dott. Michele Rapisarda, giusta procura del Notaio Guido Roveda di Milano
dell11.1.2001 Rep. N. 85514, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Pulsoni,
Silvia Maresca e Matilde Delfino, in virtù di mandato a margine del
ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Medaglie doro
n° 38, presso lo studio dellAvv. Delfino;
APPELLANTE
CONTRO
1) ANSELMO VINCENZA , 2) CRISPO FRANCESCA , 3)
MANCOLETTI PATRIZIA, 4) VITO PASQUALE, 5) DE RISI PAOLO , 6) PENTANGELO ALBERTO , 7)
CASTALDO PASQUALINA, 8) CIARAVOLA GIOVANNA, 9) ARDOLINO FRANCESCO, 10) LUPETTO GIUSEPPINA,
11) ECCHERIA AMALIA ANTONELLA, 12) VITALONE RITA CAMILLA, 13) NERINO ANTONIO, 14) ALFANO
ENRICO, 15) SAVASTANO ANNA, 16) RUSSO FELICE, 17) AVIGLIANO MARIA CRISTINA, 18) CIARLETTA
ANNA, 19) AUFIERO PATRIZIA, 20) ROMANO VINCENZO, 21) FALCO FRANCESCHINA, 22) AVVISATO
CARODIO, 23) AMATO ELVIRA, 24) MARRAZZO ROSANNA, 25) CALIFANO GIOVANNA, 26) PAPARELLA
FRANCESCA, 27) SCARDONE MARIA, 28) MAROTTA GIUSEPPINA, 29) CORDIANO GIUSEPPINA, 30) DE
VIVO PASQUALINA, 31) SCHIAVO MARIA GRAZIA, 32) SANTELIA LUISA, 33) SENESE LUISA, 34)
ESPOSITO LUCIA, 35) CASALE ANNA, 36) CAMPITIELLO ELVIRA, 37) CANNAVACCIUOLO ROSARIA, 38)
CARRESE MARIA LAURA, 39) PETRAZZUOLO ROSARIA, 40) ZEQUILA GIUSEPPINA, 41) ALLOCCA AMELIO,
42) SERIO SANDRO, e 43) SFORZA GIUSEPPE, tutti rappresentati e difesi, in virtù di
mandato a margine ed in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Michele
De Felice e Maurizio Marano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
questultimo in Salerno, al Corso Garibaldi n° 145;
NONCHE
CURATELA FALLIMENTARE (FALLIMENTO N. 65367) CENTER ADRIANO SrL, in persona del curatore
p.t. Dott. Roberto Falcone, rappresentata e difesa dallAvv. Salvatore Troianiello
del Foro di Roma, giusta procura a margine della memoria difensiva ed in virtù di decreto
di nomina legale del G.D. Cons. Dott. N. Pannullo del 23.3.2002, ed elettivamente
domiciliata in Salerno, Via Balzico n. 9, presso lo Studio dellAvv. Damiano Antonio
Balestrieri;
APPELLATI
E CON LINTERVENTO DI
1) TORRE AMELIA, 2) ARCIPRETE CARMELA, 3) BUFFARDI
MICHELA, 4) BUSICO LUCIA, 5) CARUSO ROSA, 6) CONFALONE GIUSEPPINA, 7) DE GENNARO ANNA
MARIA, 8) FUSCO ALESSANDRA, 9) NACCA RAFFAELINA, 10) NOCERA MARIA, 11) RUSSO LUIGI, 12)
SPINA ANNA, 13) ADDONISIO MARIA, e 14) VELLUTO EMMA, tutti rappresentati e difesi,
giusta procura a margine dellatto di intervento, dagli Avv.ti Giovanni e Monica
Taglialatela e con gli stessi elettivamente domiciliati in Caserta al Corso Trieste n.
116.
OGGETTO:
Impugnativa di licenziamento.
Appello avverso la sentenza n.
1134/2001 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per lappellante:
Accogliere lappello, riformare integralmente la
sentenza impugnata, respingendo le domande tutte formulate nei confronti della Euridea
SpA, così come dedotte nel ricorso di primo grado in quanto inammissibili ed infondate,
con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio;
Per
gli appellati Anselmo Vincenza + 42:
Rigettare
lappello, accogliere le conclusioni rassegnate nellatto introduttivo del
giudizio e confermare integralmente la sentenza, con vittoria di spese;
per il fallimento appellato:
Rigettare
ogni avversa domanda di riforma dellimpugnata sentenza, confermando integralmente la
stessa e pronunciando condanna della parte appellante alla rifusione di ogni spesa di
giudizio in favore del Fallimento Center Adriano SrL; respingere altresì ogni eventuale
domanda proposta dalle controparti Anselmo Vincenza ed altri nei confronti del Fallimento
appellato;
per
gli intervenuti Torre Amelia + 13:
Confermare la sentenza impugnata estendendone gli effetti ad
essi dipendenti della filiale Standa SpA di S. Maria C. Vetere.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.7.99, Anselmo Vincenza, Crispo
Francesca, Mancoletti Patrizia, Vito Pasquale, De Risi Paolo, Pentangelo Alberto, Castaldo
Pasqualina, Ciaravola Giovanna, Ardolino Francesco, Lupetto Giuseppina, Eccheria Amalia
Antonella, Vitalone Rita Camilla, Nerino Antonio, Alfano Enrico, Savastano Anna, Russo
Felice, Avigliano Maria Cristina, Ciarletta Anna, Aufiero Patrizia, Romano Vincenzo, Falco
Franceschina, Avvisato Carodio, Amato Elvira, Marrazzo Rosanna, Califano Giovanna,
Paparella Francesca, Scardone Maria, Marotta Giuseppina, Cordiano Giuseppina, De Vivo
Pasqualina, Schiavo Maria Grazia, Santelia Luisa, Senese Luisa, Esposito Lucia, Casale
Anna, Campitiello Elvira, Cannavacciuolo Rosaria, Carrese Maria Laura, Petrazzuolo
Rosaria, Zequila Giuseppina, Allocca Amelio, Sandro Serio e Sforza Giuseppe, premesso:
1)
che avevano lavorato presso la filiale Standa di Pagani, con qualifiche e date di
assunzione per ciascuno indicate, originariamente quali dipendenti della Standa SpA (oggi
EURIDEA SpA), e, a far data dal 23.2.98, a seguito di procedura di trasferimento di ramo
di azienda, della società Center Adriano SrL, facente parte del gruppo Roccetti SpA;
2)
che la predetta cessione veniva impugnata dalle OO.SS. di categoria FILCAMS, CGIL,
FISASCAT, CISL e UILTUCS UIL, in ragione dellavvenuta violazione dellaccordo
nazionale 19.6.97;
3)
che, in ogni caso, la procedura relativa al passaggio dei dipendenti alla cessionaria
impegnava questultima al rispetto di una clausola di stabilità dei rapporti per un
anno;
4)
che a far data dal 13.4.99, e pertanto in epoca immediatamente successiva alla scadenza di
cui sopra, la cessionaria sospendeva unilateralmente lattività commerciale, mentre
già dal Marzo 1999 aveva omesso il pagamento delle retribuzioni;
5) che in data 9.4.99 veniva esperita, presso il Ministero del Lavoro, la procedura di
consultazione sindacale ex art. 5 L. 164/75, ai fini delleventuale inoltro di
domanda di CIGS da parte della società Center Adriano SrL, che si concludeva con il
disaccordo di parte sindacale anche in considerazione della rilevata impraticabilità del
piano di riorganizzazione aziendale;
6)
che, con lettere del 6.5.99, veniva ad essi trasmessa comunicazione di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo motivato con lavvenuta cessazione
dellattività produttiva,
tanto
premesso, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore le società Center Adriano SrL e
Euridea SpA (già Standa SpA) al fine di
sentir
a)dichiarare
la invalidità, nullità, inefficacia della cessione di ramo dazienda operata tra la
Standa SpA e la Center Adriano SrL, nonchè dei relativi rapporti di lavoro, con
conseguente continuità giuridica dei rapporti di lavoro di essi ricorrenti alle
dipendenze della Standa SpA (oggi EURIDEA SpA);
b)dichiarare,
conseguentemente, linefficacia, inesistenza, nullità del recesso operato in danno
di essi ricorrenti dalla società Center Adriano SrL;
c)
in via subordinata, dichiarare linefficacia dei licenziamenti, con tutte le
conseguenze di cui allart. 18 L. 300/70.
Deducevano,
in particolare, i ricorrenti che la cessione attuata con atto pubblico del 19.2.98 era
palesemente illegittima, in quanto in aperto contrasto con gli obblighi assunti dalla
Standa SpA nellaccordo sindacale del 19.6.97, che prevedeva espressamente la
ricollocazione delle unità in esubero della filiale di Pagani in area di sviluppo
Campania, mentre la Standa, con nota del 10.12.97, aveva comunicato alle OO.SS. che
avrebbe proceduto alla cessione dellunità di vendita di Pagani, e, in data 26.1.98,
si era svolta, presso lASCOM di Salerno, la procedura di consultazione relativa alla
cessione del ramo di azienda alla società Center Adriano SrL con espresso dissenso delle OO.SS., che avevano, appunto,
eccepito il mancato rispetto degli impegni assunti nellaccordo del 19.6.97; sicchè
la suddetta cessione era del tutto illegittima, nulla ed inefficace perchè attuata in
violazione di un espresso accordo sindacale sottoscritto in sede di contrattazione
collettiva di secondo livello, ai sensi del titolo II del vigente CCNL del settore
commercio. Deducevano altresì che tale cessione era da ritenersi fittizia e fraudolenta
considerata la natura e lentità della società cessionaria (la Center Adriano SrL
non aveva mai operato nel settore della grande distribuzione commerciale), le modalità di
svolgimento della procedura (la comunicazione di apertura della procedura aveva indicato
esclusivamente, quale potenziale cessionaria, la società Roccetti, mentre la prima
comunicazione in cui veniva menzionata la società Center Adriano recava la stessa data
26.1.98- di chiusura della procedura, con conseguente impossibilità, per i
lavoratori, di esercitare nelle forme di legge la necessaria attività di controllo), il
contenuto del contratto stesso (che prevedeva lacquisizione di una attività per la
quale nel momento in cui il cessionario subentrava nellattività, il cedente
Standa- aveva già manifestato il proprio recesso dal contratto inviando regolare
disdetta), lassenza di garanzie per il cessionario che il cedente, nel momento in
cui si era perfezionato il contratto, avesse adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti
dei dipendenti, il disinteresse imprenditoriale del cessionario - sin dal subentro- nella
gestione dellattività rilevata (comprovato dalle diffide e denunce sottoscritte dai
dipendenti e dalle OO.SS. nei mesi seguenti la cessione), il rapido accumularsi degli
inadempimenti retributivi per ratei di 13° e 14° e per mensilità, il mancato pagamento
dei contributi assistenziali e previdenziali da parte della Center Adriano SrL, il
trasferimento della proprietà della merce in vendita ad altra società, il mancato
rifornimento ed approvvigionamento del magazzino (che aveva comportato il rapido ed
inesorabile decadimento commerciale della filiale), lappropriazione indebita, da
parte della società Center Adriano, di somme che ciascun dipendente doveva rimettere alla
finanziaria FINITALIA SpA, attraverso il meccanismo della trattenuta in busta
paga non versando i relativi importi alla finanziaria, le modalità di cessazione
dellattività imprenditoriale (concretatasi nella sospensione unilaterale
dellattività di vendita, contestuale distacco dellenergia elettrica per
mancato pagamento della fornitura, mancata volturazione della licenza commerciale,
scadenza del contratto di fitto dei locali ingenerata dalla disdetta notificata dal
conduttore Standa SpA). A tanto conseguivano i licenziamenti,
inefficaci, rilevavano i ricorrenti, in quanto posti in essere da soggetto non titolare
del relativo potere e, comunque, ex lege 223/91. Il loro rapporto di lavoro doveva
ritenersi, infatti, tuttora pendente con la cedente Standa (oggi EURIDEA SpA), e gli atti
interposti dalla società Center Adriano, in primo luogo i licenziamenti, dovevano
ritenersi giuridicamente irrilevanti, con conseguente continuità giuridica del rapporto
di lavoro di essi ricorrenti per
inesistenza-inefficacia di un valido titolo di recesso.
La
Standa SpA (ora EURIDEA SpA) si costituiva in giudizio tempestivamente, con memoria
depositata il 18.9.99, ed eccepiva:
linammissibilità
della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto di cessione di ramo di
azienda stipulato tra Standa e Center Adriano, tenuto conto che le cause e i vizi che
determinano la nullità, annullabilità ed inefficacia del contratto sono tassativamente
indicate dalla legge, e non avendo i ricorrenti dedotto nulla di specifico in merito; la
non violazione degli impegni assunti con laccordo del 17.6.97, in quanto la
decisione di modificare i piani relativi alla filiale di Pagani aveva rappresentato
lunica alternativa alla definitiva chiusura della stessa filiale, altrimenti
prevista per il 31.3.98 non essendosi più realizzato il previsto piano di investimenti
nella cosìdetta area Campana;
lintervenuta
decadenza, ai sensi dellart. 6 L. n. 604/66, non avendo i ricorrenti impugnato la
risoluzione dei rapporti di lavoro con la Standa SpA avvenuta il 23.2.98, ma soltanto i
licenziamenti irrogati il 6.5.99, nei confronti della Center Adriano SrL, alle cui
esclusive dipendenze i ricorrenti avevano svolto attività lavorativa dal 23.2.98 al
6.5.98, senza mai, neppure con il ricorso, provvedere a porre a disposizione di essa
Standa le proprie energie lavorative;
limpossibilità,
in ogni caso, di procedere alleventuale ripristino dei rapporti di lavoro, tenuto
conto che a decorrere dall1.1.99 lEURIDEA SpA aveva dismesso qualunque
attività commerciale avendo provveduto a cedere a terzi tutti i punti vendita di sua
proprietà.
Chiedeva,
pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
Anche
la Center Adriano SrL si costituiva in giudizio con memoria del 10.11.99, eccependo la
legittimità dei licenziamenti intimati con lettere raccomandate del 6.5.99 per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dellart. 3 della Legge 15.7.96 n. 604,
sussistendo i requisiti della effettività delle esigenze aziendali, che avevano imposto
il licenziamento, e della impossibilità di utilizzare i lavoratori in mansioni diverse da
quelle per cui erano stati assunti.
Chiedeva,
pertanto, il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto e, comunque,
carente dei requisiti per la tutela invocata, con vittoria di spese, competenze ed
onorari.
A
seguito dellavvenuta dichiarazione di fallimento della Center Adriano SrL,
pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 18.5.2000, il procedimento veniva
interrotto alludienza dell11.7.2000 e, quindi, riassunto dai ricorrenti, nei
confronti anche della curatela del fallimento Center Adriano, con ricorso depositato in
data 23.11.2000, con il quale si riportavano integralmente alle deduzioni e richieste già
formulate.
La
Standa SpA, ora denominata Euridea SpA, si costituiva con memoria difensiva in
riassunzione depositata in data 23.2.2001, e, oltre a ribadire quanto già dedotto,
eccepiva lincompetenza per materia del giudice del lavoro adito sulla domanda
principale relativa alla invalidità della cessione del ramo di azienda, atteso che la
domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, inesistenza e nullità del
recesso operato in danno dei ricorrenti dalla società Center Adriano SrL costituiva
la conseguenza dellaccertamento e della declaratoria di nullità ed inefficacia del
contratto di cessione stipulato tra due soggetti privati, Standa ora denominata
Euridea- e Center Adriano (controversia che pacificamente apparteneva alla competenza del giudice ordinario civile).
Chiedeva,
pertanto, che fosse dichiarata, in via principale, la incompetenza per materia del giudice
adito e, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il
Fallimento n. 65367 Center Adriano SrL, in persona del curatore, si costituiva in giudizio
con memoria difensiva depositata in data 17.5.2001 e, riportandosi alle precedenti difese
già svolte dalla società, eccepiva la improcedibilità della domanda spiegata dai
ricorrenti ai sensi degli artt. 24, 25, 1° comma n.8, e 92 e segg. RD 16.3.42 n. 267.
Chiedeva,
pertanto, una declaratoria di improcedibilità e, comunque, di infondatezza di ogni
avversa domanda proposta nei confronti del Fallimento Center Adriano SrL, con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
Ammessa
ed espletata prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note difensive, il primo
giudice decideva la controversia, dichiarando la nullità della cessione di ramo
dazienda operata tra Standa SpA e la Center Adriano SrL in data 19.2.98 e, per
leffetto, il ripristino del rapporto lavorativo con la società cedente, e
condannava la società Standa SpA oggi Euridea SpA- resistente al pagamento delle
spese processuali.
Con
detta sentenza (la n. 1134/2001, pronunciata il 29.5.2001), il giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore
a)
ha ritenuto la sua competenza a decidere la controversia, così rigettando la eccezione
sollevata dalla Euridea SpA, ricorrendo il c.d. cumulo oggettivo ex art. 104 e secondo le
regole di cui allart. 40, 3° 4° e 5° comma, CpC;
b) ha ritenuto insussistente la
dedotta improcedibilità, così rigettando leccezione sollevata dal Fallimento della
Center Adriano SrL, avendo i ricorrenti avanzato domanda di mero accertamento sulla
legittimità dei licenziamenti intimati e le conseguenze ex art. 18 l. 300/70, mentre
alcuna condanna, nei confronti della Center Adriano prima- e nei confronti del
Fallimento poi- era stata mai
richiesta;
c)
nel merito, ha ritenuto il comportamento della società Standa obiettivamente
inadempiente degli accordi intervenuti con le OO.SS. in data 19.6.97, ed integrante
una totale violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375
CC);
d)
ha ritenuto lintento fraudolento delle parti nella stipulazione del
contratto di vendita tra la società cedente, la Standa SpA, dotata di notevole solidità
e capacità, e la società Center Adriano, con capitale sociale inadeguato (40.000.000) e
con evidente gestione fallimentare (dopo due anni ne veniva dichiarato il fallimento), sì
da rendere evidente la volontà della società Standa SpA di eludere, attraverso il
contratto di cessione del punto vendita, la disciplina sui licenziamenti;
e)
ha ritenuto, alla stregua delle risultanze istruttorie (prova testimoniale), comprovato
che latto di cessione mirava a realizzare la illecita finalità di eludere le norme
imperative sui licenziamenti, cui la Standa tendeva e condivisa anche dalla società
cessionaria, che conseguiva così anche un proprio interesse patrimoniale: acquisire merci
a costo zero, senza fornire alcuna garanzia, con lunico impegno di continuare il
rapporto per non più di un anno.
Avverso
tale sentenza la società EURIDEA SpA, già denominata Standa SpA, ha proposto appello con ricorso del 6.10.2001, censurando la sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
1) violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 112,113 e 116 CpC, con totale
stravolgimento del petitum e della causa petendi, con lintrodurre, nella decisione,
lesame di questioni neppure lontanamente adombrate dai ricorrenti allorchè, dopo
aver dichiarato, come richiesto, la nullità della cessione di ramo di azienda,
inopinatamente, aveva pronunciato una statuizione di ripristino del rapporto lavorativo
con la società cedente, domanda che i ricorrenti non avevano mai formulato, avendo invece
richiesto la mera declaratoria di continuità giuridica dei rapporti di lavoro, ed aveva
ritenuto la violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375, 1344 e 1345 CC mai
dedotte o invocate dai ricorrenti;
2) omessa valutazione delle
ampie e documentate deduzioni avanzate da essa società, dalle quali emergeva la piena
validità ed efficacia del contratto di cessione relativo al punto vendita di Pagani, ed
omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano determinato il rigetto delle
suddette deduzioni, con particolare riguardo alla eccepita decadenza ex art. 6 L. 604 del
1966 ed alla dedotta impossibilità di ripristino dei rapporti di lavoro per non essere
più, la Euridea SpA, a decorrere dall1.1.99, in possesso di alcun punto vendita,
tenuto conto che il settore alimentare era stato ceduto alla società denominata Standa
Commerciale SpA e il settore tradizionale al Gruppo COIN
SpA;
3) del pari erroneamente il primo giudice ha ritenuto
la violazione delle norme di legge ex artt. 1175, 1375, 1344 e 1345 CC, con il sostenere,
da un lato, che essa Euridea aveva violato, nei confronti dei ricorrenti, gli obblighi di
buona fede e correttezza, per non aver adempiuto gli obblighi previsti nellaccordo
sindacale, dallaltro che il contratto di cessione era nullo, in quanto adottato in
frode alla legge e per motivo illecito esclusivo comune alle parti, atteso che nessun
comportamento fraudolento poteva essere imputato ad essa società appellante, che, tra la
sicura chiusura della filiale e la possibilità di consentire ad altro imprenditore, di
cui non poteva prevedersi il fallimento, di mantenere vitale il punto vendita, aveva
giustamente preferito scegliere tale ultima soluzione; quanto alla violazione degli artt.
1175 e 1375 CC, poichè la controparte stipulante laccordo sindacale erano le sole
OO.SS., un problema di correttezza e buona fede nellesecuzione del contratto,
peraltro mai sollevato, poteva porsi solo nei confronti di queste, ma non dei singoli
lavoratori; nè il primo Giudice, ritenuta la nullità del contratto di cessione perchè
adottato in frode alla legge, ha chiarito quale sia stata, in concreto, la norma
imperativa di legge violata, non potendo essere considerata tale la Legge n. 223 del 1991
non avendo, laccordo sindacale del 19.6.97, sancito il divieto della Euridea di
procedere ai licenziamenti, e, comunque, detta legge, o le conseguenze previste
dallart. 18 L. 300/70, trovavano applicazione anche nei confronti della Center
Adriano SrL;
4)
errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Ha,
pertanto, chiesto, in accoglimento dellappello, la riforma integrale della sentenza
appellata e il rigetto delle domande tutte formulate nei confronti di essa Euridea SpA,
così come dedotte nel ricorso di primo grado, in quanto inammissibili ed infondate, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il Presidente ha fissato ludienza
di discussione con decreto del 16.10.2001, notificato, unitamente allatto di
appello, tempestivamente alla curatela del Fallimento Center Adriano S.r.l. ed alle altre
parti del giudizio di primo grado.
Con
memoria depositata il 13.4.2002, il curatore del fallimento Center Adriano S.r.L. si è
costituito in giudizio, eccependo linfondatezza e la pretestuosità dei motivi
addotti a sostegno dellappello, ed ha chiesto la conferma integrale della sentenza
impugnata con condanna della parte appellante alla rifusione di ogni spesa di giudizio in
favore del Fallimento Center Adriano SrL, ed, altresì, il rigetto di ogni eventuale
domanda proposta dalle controparti Anselmo Vincenza ed altri nei confronti di esso
Fallimento appellato.
Anche
gli appellati Anselmo Vincenza + 42 si sono costituiti in giudizio, con memoria depositata
in data 19.4.2002, e, eccependo la inammissibilità ed infondatezza dei motivi di
impugnazione proposti dalla società appellante, riportandosi alle domande tutte proposte
nel giudizio di primo grado, hanno chiesto il rigetto dellappello con integrale
conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese.
Hanno
dedotto, in particolare, che:
1) il motivo di
impugnazione in ordine agli artt. 113 e 116 CpC, impropriamente dedotti, è del tutto
inconferente;
2) la presunta
violazione del principio di cui allart. 112 CpC è insussistente, essendo la
sentenza impugnata in correlazione con la domanda giudiziale proposta (accertamento della
invalidità, nullità ed inefficacia della cessione di ramo di azienda operata tra Standa
SpA e Center Adriano SrL, nonchè dei relativi rapporti di lavoro, con conseguente
continuità giuridica di questi ultimi alle dipendenze della Standa SpA oggi Euridea
SpA-), comportando, la declaratoria di nullità, la conseguenza che il rapporto va
considerato non interrotto, e, quindi, ne consegue il ripristino;
3) nel ricorso
introduttivo sono stati articolati 12 argomenti a sostegno della natura fraudolenta e
fittizia del negozio traslativo, e i vizi
dedotti afferiscono, in virtù di principi codicistici, alle categorie giuridiche della
simulazione (art. 1414 CC) e del negozio in frode alla legge (art.1344 CC); in ogni caso
vigono i principi, di generale applicazione, del potere di interpretazione e
qualificazione giuridica della domanda (art.112 CpC), di rilevabilità di ufficio delle
cause di nullità del contratto (art. 1421 CC), della pronuncia secondo diritto (art.113
CpC);
4) limpegno
assunto dalla Standa oggi Euridea-, di non cedere a terzi la filiale di Pagani,
assunto nello specifico e mai contestato accordo sindacale del 19.6.97 di livello
nazionale, nel quale veniva esaminata la complessiva situazione dellazienda e
concordata una complessiva strategia di intervento e rilancio, non poteva essere
unilateralmente disatteso, atteso che dalla sottoscrizione di detto accordo, intervenuta
quale contrattazione di II livello- ai sensi dellart. 12 del titolo II del
vigente CCNL del settore commercio, derivavano allazienda obblighi non eludibili,
tra cui quello di non poter procedere a riduzioni dirette, o indirette attraverso la
cessione a terzi- di personale;
5) anche a voler
ritenere, in ipotesi, giustificato linadempimento da parte della Standa
dellimpegno di non cedere a terzi lunità produttiva di Pagani, laccordo
sindacale prevedeva, comunque, oltre la ricollocazione (e non la cessione a terzi dei
dipendenti della filiale) anche, sotto la rubrica Procedura di mobilità ai sensi
della L. 223/91, che lazienda farà ricorso a tale strumento esclusivamente
previo accordo sindacale territoriale, sicchè, anche in ragione di tale ulteriore
impegno, è evidente lintento elusivo perseguito dalla Standa che ha provveduto al
trasferimento a terzi proprio per evitare di
affrontare una trattativa sindacale (dallesito evidentemente incerto) finalizzata
alla adozione della procedura di mobilità, e la Center Adriano era pienamente consapevole
del fatto che la cessione a terzi doveva ritenersi vietata
dal citato accordo sindacale e che la Standa si era determinata al
trasferimento intendendo eludere la normativa in materia di licenziamenti, anche in
considerazione del particolare vincolo allapertura di procedure di mobilità
presente nellaccordo, poichè allinterno del verbale di incontro redatto in
data 26.1.98 nel corso della procedura di cessione del ramo di azienda le OO.SS.
formalmente contestarono alla Standa, in presenza della società Center Adriano,
linadempimento degli impegni assunti con il suddetto accordo del 19.6.97;
6) lassoluta
inconsistenza imprenditoriale della Center Adriano SrL (azienda amministrata dal ventenne figlio del Cavalier Roccetti, titolare di un gruppo
imprenditoriale edile rimasto estraneo, nelle sue componenti sane e solvibili, alla
vicenda de qua) e le incredibili modalità di gestione dellattività commerciale da
parte di tale ditta sono risultate confermate
dalla prova orale;
7) la dedotta
mancata impugnazione, ex art. 6 L. 604/66, del licenziamento intimato dalla
Standa e la conseguente eccepita inammissibilità della reintegra richiesta, nei confronti
della stessa società, è del tutto irrilevante, poichè nellipotesi di
trasferimento di ramo dazienda ex art. 2112 CC leffetto del citato
trasferimento sui rapporti di lavoro è, pacificamente, quello della continuità
giuridica, per modo che nel trapasso dalluno allaltro datore di lavoro non
interviene alcuna risoluzione del rapporto, con conseguente insussistenza di qualsiasi
onere di impugnazione; peraltro, la Standa non aveva comunicato alcun recesso ai
dipendenti in quanto, pacificamente, i rapporti di lavoro si erano trasferiti in capo alla
subentrante;
8) il primo Giudice
non ha ritenuto di ammettere la prova articolata dalla Standa SpA in quanto
alludienza del 2.12.99 la predetta società non chiese lammissione della
prova, nè si oppose alla ammissione della prova di essi appellati, avendo sempre
affermato, nei propri atti difensivi, che la causa potesse essere decisa in base ai
documenti acquisiti, e, alludienza del 29.2.2000, dopo laudizione dei testi
indicati da essi ricorrenti, la società non chiese più di essere ammessa alla prova
testimoniale ma solo linterrogatorio formale del proprio legale rappresentante,
richiesta non contenuta nella memoria difensiva e, perciò, inammissibile;
9) i licenziamenti
intimati sono inesistenti, in quanto posti in essere da soggetto non titolare del relativo
potere, e, conseguentemente, il rapporto di lavoro di essi appellati deve ritenersi
tuttora pendente con la cedente Standa oggi Euridea SpA-, e, comunque, inefficaci ex
lege 223/91, attesa lapplicabilità di tali disposizioni anche allipotesi di
licenziamento per cessazione di attività.
In
data 22.4.2002, Torre Amelia ed altri 13, ritenendosi portatori di un interesse in quanto
titolari di un diritto ed un rapporto strettamente legato e connesso con quello oggetto
della controversia, hanno depositato atto di intervento nel presente giudizio, al fine di
far valere nei confronti della Euridea SpA anche le proprie ragioni, analoghe a quelle dei
lavoratori di Pagani, esponendo:
1) di aver lavorato alle
dipendenze della Standa SpA presso la filiale di S.Maria C. Vetere fino al 23.2.98,
allorquando divenivano dipendenti della Center Adriano SrL,
per effetto del trasferimento anche del ramo di azienda sito in S.Maria C.
Vetere con il medesimo contratto pubblico del 19.2.98 (dichiarato nullo limitatamente alla
filiale di Pagani con la sentenza impugnata);
2) che latto veniva
preceduto dagli impegni sottoscritti dalla Standa, con le OO.SS. Nazionali, il 19.6.97
(medesimo documento preso in considerazione nella sentenza impugnata), e da varie
comunicazioni dirette alle OO.SS. locali, tra cui quella relativa allavvenuta
cessione del ramo di azienda di Pagani e di S,Maria C. Vetere;
3) che, in epoca immediatamente
successiva alla instaurazione del rapporto di lavoro con la Center Adriano SrL, anche
essi, come i dipendenti della filiale di Pagani, venivano, prima, sospesi e non
retribuiti, poi, licenziati per giustificato motivo oggettivo per
avvenuta cessazione dellattività produttiva;
4) che la nullità del
contratto di cessione del ramo di azienda, dichiarata dal primo Giudice con la sentenza n.
1134 del 29.5.2001. si riflette anche sulle loro posizioni lavorative, in quanto
dipendenti della filiale di S.Maria C. Vetere interessata dalla medesima operazione
economica.
Gli
interventori hanno dedotto, a loro volta, la infondatezza dei motivi di impugnazione, non
essendo configurabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato, risultando palese dallesame degli atti che i ricorrenti avevano
espresso chiaramente lintenzione di far accertare lillegittimità e nullità
della cessione del ramo di azienda ed altrettanto chiaramente la volontà di essere
reintegrati alle dipendenze della Standa, fondando la propria pretesa sulla continuità del rapporto con un unico soggetto la Standa
SpA-, ed atteso che il Giudice, sulla base dei fatti oggettivi dedotti, si era limitato,
nellambito del principio iura novit curia, ad individuare correttamente
lesatta qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro in contestazione.
Hanno,
pertanto, concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, estendendone gli
effetti ad essi dipendenti della filiale Standa SpA di S.Maria C. Vetere.
Alludienza
collegiale di discussione del 24.4.2002, dopo la formulazione delle conclusioni delle
parti e la discussione orale, la causa é
stata decisa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lappello
è solo parzialmente fondato e va, perciò, accolto nei limiti di cui si dirà.
Va,
in primo luogo, rilevato che la ritenuta competenza del Giudice del lavoro (eccezione
sollevata in primo grado dalla Euridea Spa) ed il rigetto della eccezione di
improcedibilità sollevata, sempre in primo grado, dal Fallimento della Center Adriano
SrL, non sono state oggetto di impugnazione, sicchè hanno valore di giudicato.
Va,
poi, dichiarata la inammissibilità del proposto intervento, nel presente grado di
giudizio, di Torre Amelia ed altri 13.
La
fattispecie trova, infatti, la sua regolamentazione nella disposizione di cui
allart. 344 CpC, secondo cui nel
giudizio di appello è ammesso soltanto lintervento dei terzi che potrebbero
proporre opposizione a norma dellart. 404. Lintervento nel giudizio di
appello è, dunque, consentito, ai sensi dellart. 344 CpC, solo ai soggetti
legittimati allopposizione ordinaria, in quanto dalla conferma o riforma della
sentenza di primo grado possano ricevere un pregiudizio ai loro diritti (art. 404 !°
comma CpC), ed agli aventi causa di una delle parti legittimati alla opposizione
revocatoria, subordinatamente alla dimostrazione che la sentenza sia stata effetto di dolo
o collusione in loro danno (art. 404 2° comma CpC). Invero, lintervento in appello
di un soggetto diverso da quelli che hanno partecipato al giudizio di primo grado si
giustifica con la finalità di evitare che dalla sentenza emanata nei confronti di altre
parti possa derivare pregiudizio ai diritti di una persona che non è stata posta in grado
di tutelarsi in prima istanza e che, come titolare di un diritto autonomo ed incompatibile
con quello in discussione, sarebbe abilitata a proporre opposizione di terzo avverso la
sentenza conclusiva di quel giudizio (così Cass. Civ. Sez
III 16.6.81 n. 3902). In
particolare, in relazione alla previsione di cui al 1° comma dellart. 404 CpC,
lintervento di terzi nel giudizio di appello deve ritenersi ammesso quando il terzo
faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto
di contestazione tra le parti originarie e incompatibile con la situazione giuridica
accertata dalla sentenza di primo grado, o con quella che, eventualmente, potrebbe essere
accertata dalla sentenza di appello (Cass. Civ. Sezioni Unite 27.8.98 n. 8500). Il
che non è nel caso di specie. Rileva la Corte che un intervento così come proposto
sarebbe stato possibile nel giudizio di primo grado, ove il terzo può intervenire
volontariamente, sia mediante lintervento principale che mediante lintervento
adesivo, mentre nel giudizio di appello lintervento, come detto, è ammesso solo a
favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dellart. 404 CpC e, in
particolare, con riferimento allipotesi di cui al 1° comma, quando il terzo sia
titolare di un diritto autonomo incompatibile (e non coincidente, come nel caso) con
quello degli altri due litiganti (così Cass. Civ. Sez I 27.6.97 n. 5766). Quando
linterventore, pur essendo titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere
non in via autonoma (cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e
che sia emessa nei suoi confronti), bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le
ragioni di una delle parti, lintervento va qualificato adesivo dipendente e,
in quanto tale, è inammissibile in appello (Cass. Civ. Sez. II 1.12.97 n. 12134).
Quanto
ai motivi di impugnazione, ritiene la Corte che la doglianza di ultrapetizione formulata
dalla società appellante sia fondata, ma limitatamente al disposto ripristino del
rapporto lavorativo con la società cedente.
Ed
invero, per come si rileva dal ricorso introduttivo, i ricorrenti in primo grado
chiedevano solo la mera declaratoria di continuità giuridica dei loro rapporti di lavoro
alle dipendenze della Standa oggi Euridea- SpA, e non il ripristino di detti
rapporti, che è uno degli effetti della continuità giuridica, quale mezzo di attuazione
di essa, con conseguente violazione, sul punto, del principio della corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato di cui allart. 112 CpC, che implica il divieto per il
giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.
Alcuna
violazione del medesimo principio è, invece, ravvisabile in relazione alle altre
statuizioni della sentenza impugnata. Nel ricorso introduttivo del giudizio era stata,
infatti, espressamente eccepita e dedotta linefficacia e nullità del trasferimento
di ramo di azienda del 23.2.98, in ragione della violazione dellaccordo sindacale
del 19.6.97, nonchè la inefficacia e nullità della cessione in ragione della sua
fittizietà e fraudolenza. Lamenta lappellante che il primo Giudice ha
...stravolto totalmente il thema decidendum, ben andando oltre i limiti previsti dal
petitum e dalla causa petendi così come ex adverso proposti, introducendo invece
lesame di questioni neppure lontanamente adombrate da controparte, peraltro
totalmente ininfluenti ai fini del decidere.... La doglianza è, come detto,
infondata. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti chiedevano al Giudice
laccertamento della invalidità, nullità, inefficacia della cessione di ramo
di azienda operata tra la Standa SpA e la Center Adriano SrL, nonchè dei relativi
rapporti di lavoro (petitum), e la sentenza impugnata ha, appunto, dichiarato la
nullità della cessione di ramo di azienda. A fondamento delle proprie richieste,
articolando numerosi argomenti, i ricorrenti deducevano la nullità del trasferimento
perchè operato in violazione di un accordo sindacale (quello del 19.6.97), nonchè
fittizio e fraudolento (causa petendi), e il primo Giudice, nella sentenza impugnata, nel
rendere la pronuncia richiesta, ha, correttamente (per come si dirà), utilizzato ed
indicato le categorie giuridiche applicabili alla fattispecie individuando lesatta
qualificazione giuridica, in virtù del principio iura novit curia, sulla base
dei fatti oggettivi dedotti in causa.
Passando
alla disamina del merito, va ribadita la infondatezza di tutti i motivi di appello proposti.
E
per vero, il Collegio, dopo un esame approfondito della questione, è pervenuto alla
decisione di ritenere corretta lesegesi fatta dal primo giudice in ordine
alloperato trasferimento di ramo di azienda, cui era seguito il licenziamento
collettivo di tutti i lavoratori trasferiti, motivato dalla cessazione dellattività
della società acquirente. Ha ritenuto il primo Giudice, così rigettando implicitamente
tutte le deduzioni di parte resistente che, nel caso, era configurabile e sussistente una
frode alla normativa sui licenziamenti collettivi. Trattasi di decisione certamente
corretta e sicuramente conseguenziale alla domanda originaria come proposta ed
ai fatti, verificatisi prima della proposizione del ricorso giudiziario, che hanno caratterizzato lintera vicenda
giudiziaria.
Linvalidità
del negozio traslativo di un ramo di azienda posto in essere tra la Standa SpA e la Center
Adriano SrL, alla luce delle risultanze istruttorie, appare, infatti, riconducibile, come
esattamente ritenuto dal Giudice di primo grado, a quella particolare ipotesi di
illiceità della causa rappresentata dal contratto in frode alla legge di cui
allart. 1344 CC, caratterizzato da una consapevole divergenza fra la causa tipica e
la determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di una norma imperativa
(nel caso, la normativa sui licenziamenti collettivi).
Occorre
premettere che con un accordo sindacale di livello nazionale datato 19.6.97, nel quale
veniva esaminata la complessiva situazione dellazienda e concordata una complessiva
strategia di intervento e rilancio, la Standa SpA (ora Euridea SpA) si era impegnata a non
cedere a terzi la filiale di Pagani ed a ricollocare le unità in esubero di tale filiale
in altre filiali in area di sviluppo Campania; oltre a ciò, nel citato
accordo, si prevedeva, sotto la rubrica Procedura di mobilità ai sensi della L.
223/91, che lazienda avrebbe dovuto far ricorso a tale strumento
esclusivamente previo accordo sindacale territoriale. Orbene, non è dubbia, e neppure
contestata, con la operata cessione, la violazione, da parte della Standa Spa, del primo
dei suddetti impegni assunti dalla società con il citato accordo sindacale, giustificata
dalla stessa con ragioni tecnico-produttive con laffermare che la prevista
ricollocazione del personale era collegata
alla realizzazione di un nuovo investimento presso larea Salernitana, poi, di fatto,
non attuato, sicchè, afferma lappellante, si vide costretta a modificare i
piani relativi alla filiale di Pagani previsti nellaccordo quadro del 12.6.97,
procedendo alla cessione a terzi del punto vendita, rappresentando questultima
lunica alternativa che aveva per evitare limmediata chiusura della filiale ed
il licenziamento di tutto il personale. Ma, le modalità ed i tempi della cessione,
la sua regolamentazione contrattuale, il comportamento complessivo delle parti,
lassoluta inconsistenza imprenditoriale della Center Adriano SrL e le sue successive
modalità di gestione dellattività commerciale, tutti elementi di fatto provati
documentalmente o confermati dalla espletata prova testimoniale, inducono a ritenere
lintento fraudolento dellintera operazione: la società alienante ha operato
la cessione della filiale, molto presumibilmente prossima alla chiusura, al solo scopo di
liberarsi dei dipendenti addetti ad essa, aggirando, così, un preciso accordo che ne
imponeva la ricollocazione su una diversa filiale. A sua volta, lo scopo della società
acquirente si è dimostrato essere solo quello di procurarsi le merci presenti nella
filiale trasferita ad un prezzo assai conveniente, non essendo in alcun modo interessata a
proseguire lattività della filiale e potendosi facilmente liberare dei dipendenti cessando lattività dopo un anno, essendo a
ciò vincolata da un accordo sindacale stipulato dalla società alienante; la società acquirente ha, infatti, dimostrato di non aver, in
nessun momento, avuto intenzione di svolgere, e di fatto non ha mai svolto, attività di
impresa: il magazzino non è mai stato approvvigionato e, finite le scorte, la filiale ha
praticamente perso ogni ragione di esistere, anche se per la sua cessazione formale ed i
licenziamenti conseguenti si è dovuto attendere, come detto, un anno dal trasferimento.
Le stesse modalità contrattuali della cessione (v. atto pubblico di Vendita di rami
dazienda per Notai Roveda del 19.2.98, in copia in atti nel fascicolo di primo grado
degli appellati) comprovano lintento
fraudolento perseguito dalle parti contraenti: le merci venivano cedute al prezzo di
costo fornitore con un doppio sconto, di cui uno (quello relativo ai saldi in atto)
da quantificarsi ...in occasione della revisione del corrispettivo di cui si
dirà..., sicchè non veniva determinata, allatto della cessione, la misura
del corrispettivo dovuto e venivano riconosciuti ben due sconti sul prezzo fornitore,
stabilendo, dunque, inadeguate condizione economiche; la determinazione delle poste attive
e passive dalle quali scaturiva il prezzo complessivo delloperazione era poco
chiaro, ad esempio allorchè la parte venditrice dichiarava di aver già ricevuto una
parte del corrispettivo pari, per tutti i cinque rami di azienda ceduti, ad appena lire
280.000.000, rispetto ad un saldo di lire 1.080.000.000, rimandando il pagamento del
residuo di lire 800.000.000 ad una fase successiva di revisione del corrispettivo, mai
portata a termine con conseguente omesso pagamento del predetto saldo; lazienda
veniva ceduta e trasferita senza che fosse avvenuto il pagamento del prezzo e senza,
soprattutto, la sua esatta determinazione, nè la società venditrice pretendeva garanzie
per lesatto adempimento degli oneri contrattuali, differiti, come sopra evidenziato,
attesa, peraltro, la assoluta inconsistenza patrimoniale della società acquirente (la
società Center Adriano SrL acquirente aveva
un capitale sociale di lire 40.000.000); le rimanenze, il cui valore veniva determinato
provvisoriamente in lire 665.000.000, venivano di fatto cedute a costo zero per la
società acquirente che, subito dopo, trasferiva la proprietà delle merci ad altra società del gruppo che incassava,
pertanto, il prezzo di vendita delle stesse; la Standa trasferiva sulla Center Adriano,
presto fallita senza disporre di attivo sufficiente, il complessivo debito per TFR
maturato nei confronti dei dipendenti. A sua volta la società acquirente, con le
modalità di gestione dellattività, dimostrava il suo totale disinteresse alla
operazione posta in essere: dopo il trasferimento, lattività commerciale proseguiva
in assenza di licenza amministrativa e di regolare contratto di locazione, attesa la
mancata voltura del contratto di fitto dei locali dovuta alla disdetta, con effetti dal
1° Gennaio 1998, del contratto di locazione commerciale in corso da parte della stessa
Standa, sebbene, ex art. 2558 CC, lacquirente subentri nei contratti stipulati per
lesercizio dellazienda. Il mancato
approvvigionamento del magazzino, la mancanza di generi commerciali di largo consumo che
indusse, addirittura, i dipendenti ad acquistare la merce presso altri esercizi
commerciali al fine di rifornire il magazzino; la sospensione dellattività
commerciale per interruzione della fornitura di energia elettrica conseguente al mancato
pagamento dellutenza; lo sfratto per morosità dai locali; i ripetuti inadempimenti
nei confronti dei dipendenti (v. dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado),
comprovano che nella vicenda è venuto a mancare uno degli elementi essenziali ai fini
della configurabilità di un trasferimento dazienda: la presenza di un imprenditore
cessionario. La società acquirente del ramo dazienda
non possiede praticamente nessuno dei requisiti minimi necessari e
sufficienti ad identificare, ex art. 2082 CC, un imprenditore: se, infatti,
unattività finalizzata allo scambio di beni e servizi è stata, forse, svolta per
un breve periodo di tempo, di fatto sono mancate le specifiche modalità con le quali deve
svolgersi tale attività (organizzazione, economicità, professionalità). La filiale è
stata trasferita ad una società, costituita forse ad hoc, che si è accollata il peso dei
lavoratori nella piena consapevolezza di potersene, poi, liberare, semplicemente cessando
lattività di impresa. Accertata, sulla scorta degli elementi di fatto e degli
elementi indiziari (tutti sopra evidenziati), la intenzione frodatoria, il contratto (di
cessione del ramo dazienda) è nullo per illiceità della causa ex art. 1344CC,
perchè stipulato con lintento (ed al solo scopo) di aggirare la normativa sui
licenziamenti collettivi (il datore di lavoro acquirente, licenziando tutti i lavoratori
per cessazione dellattività, attuerà
il disegno di una frode alla legge) configurabile nella decisione del datore di lavoro
alienante di procedere alla cessione del ramo di azienda, anzichè aprire una procedura di
licenziamento collettivo che si prospettava dallesito incerto. Ed infatti, se è
vero che la Standa SpA (ora Euridea SpA) avrebbe potuto far ricorso alla procedura di
mobilità per disfarsi dei dipendenti, è altrettanto vero che la possibilità di accedere
a tale procedura appariva altamente improbabile, perchè nellaccordo sindacale del
19.6.97 si era convenuto un patto di stabilità, nel senso che la Standa si impegnava a
non far ricorso alla mobilità senza laccordo dei sindacati, sicchè in tal caso
sarebbe rimasta bloccata.
Di
alcun pregio giuridico è, poi, la doglianza di parte appellante in ordine alla decadenza
ex art. 6 L. 604/66, che si sarebbe verificata per
la mancata impugnazione, da parte dei lavoratori, della cessazione del loro rapporto di
lavoro con la Standa, atteso che nel caso di trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112
CC, come è nella fattispecie, leffetto del trasferimento sui rapporti di lavoro è
quello della continuità giuridica, per modo che, nel trapasso dalluno
allaltro datore di lavoro, non interviene alcuna risoluzione del rapporto con
conseguente insussistenza di qualsiasi onere di impugnazione; peraltro, la Standa non
aveva comunicato alcun recesso ai dipendenti in quanto pacificamente i rapporti di lavoro
si erano trasferiti in capo alla subentrante.
Quanto
alleffetto giuridico dellaccertata nullità dellatto di trasferimento,
rileva la Corte che esso non può che essere
quello della continuità giuridica dei rapporti di lavoro con la cedente.
Ed
in tal senso era la richiesta formulata nel ricorso introduttivo, come si è già
evidenziato.
Chiedere
(nellambito del petitum originario) la declaratoria di illegittimità del
licenziamento ai fini della continuità giuridica del
rapporto di lavoro, significa, daltra parte, escludere esplicitamente (e non solo
implicitamente) la richiesta di reintegra nel posto di lavoro, in quanto, nell'ipotesi di
annullamento del licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, la ricostituzione "de iure"
del rapporto comporta l'equiparazione
dell'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del prestatore alla loro mera
utilizzabilita'; la garanzia retributiva connessa
alla continuità giuridica del rapporto di lavoro non comprende peraltro elementi
variabili (quali il compenso per
lavoro straordinario e indennità non collegate
al contenuto professionale delle mansioni)
non riferibili alla normale retribuzione assicurata dall'art. 18 legge citata per l'ipotesi di mancata esecuzione
dell'ordine di reintegrazione (Cass. sez. lav., 24 marzo 1998, n. 3131).
Infatti,
l'obbligo (nellipotesi di ordine di reintegrazione concesso) del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore (o di pagargli
la retribuzione) trova il suo fondamento genetico nella "lex contractus" e nella giuridica continuita' del rapporto sostanziale,
non interrotto dal licenziamento illegittimo.
In sostanza la continuità giuridica di un rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento,
si verifica con la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e non di
certo con lordine di reintegrazione, che, in presenza di tutela reale, si pone come
il mezzo di attuazione della continuità effettiva del rapporto; nel caso di specie, detta
continuità si verifica con la declaratoria di nullità del contratto di cessione del ramo
di azienda e dei relativi rapporti di lavoro. Consegue che i dipendenti illecitamente
trasferiti alla società Center Adriano SrL devono essere considerati, giuridicamente ed
in fatto, alle dipendenze della società Euridea SpA.
In
tal senso, e su tale punto, va riformata la sentenza impugnata, che va confermata nel
resto.
Tenuto
conto dei fatti di causa e delle considerazioni svolte, nonché del parziale accoglimento,
le spese del presente grado del giudizio devono essere compensate per intero tra tutte le
parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno,
in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sullappello proposto da Euridea
SpA (già Standa SpA) in persona del procuratore speciale, contro Anselmo Vincenza + 42 e
Curatela Fallimentare Center Adriano S.r.l. in persona del curatore p.t., e con
lintervento di Torre Amelia + 13, avverso la sentenza n.
1134/2001 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore:
1)
in parziale accoglimento dellappello e in riforma parziale della sentenza appellata,
ribadita la dichiarata nullità della cessione di ramo dazienda intervenuta tra
lappellante e la SrL Center Adriano, dichiara la continuità giuridica con la
società cedente dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio;
2)
dichiara linammissibilità dellintervento spiegato;
3)
conferma nel resto limpugnata sentenza e compensa per intero tra le parti le spese
del presente grado del giudizio.
Salerno
24.4.2002.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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