Corte d'Appello di Salerno, depositata il 2 febbraio 2003, Euridea s.p.a. (già Standa s.p.a.) c. Anselmo Vincenza e al.
In riforma parziale della sentenza appellata, ribadisce la dichiarata nullità della cessione di ramo d’azienda intervenuta tra l’appellante e la SrL Center Adriano, dichiara la continuità giuridica con la società cedente dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

La  Corte  di  Appello di Salerno -  Sezione del Lavoro -  nelle persone dei magistrati:

dott. Matteo Casale                                                     Presidente 

dott. Alberta Cappelli-Gajano                                     Consigliere rel.

dott. Almerindo  Nocca                                               Consigliere

ha pronunziato all’udienza del 24.4.2002 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n 1068 del ruolo generale del lavoro dell’anno 2001

TRA

EURIDEA SpA (già STANDA SpA), in persona del Dott. Michele Rapisarda, giusta procura del Notaio Guido Roveda di Milano dell’11.1.2001 Rep. N. 85514, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Pulsoni, Silvia Maresca e Matilde Delfino, in virtù  di  mandato  a  margine  del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Medaglie d’oro n° 38, presso lo studio dell’Avv. Delfino;

APPELLANTE

CONTRO

1) ANSELMO VINCENZA , 2) CRISPO FRANCESCA , 3) MANCOLETTI PATRIZIA, 4) VITO PASQUALE, 5) DE RISI PAOLO , 6) PENTANGELO ALBERTO , 7) CASTALDO PASQUALINA, 8) CIARAVOLA GIOVANNA, 9) ARDOLINO FRANCESCO, 10) LUPETTO GIUSEPPINA, 11) ECCHERIA AMALIA ANTONELLA, 12) VITALONE RITA CAMILLA, 13) NERINO ANTONIO, 14) ALFANO ENRICO, 15) SAVASTANO ANNA, 16) RUSSO FELICE, 17) AVIGLIANO MARIA CRISTINA, 18) CIARLETTA ANNA, 19) AUFIERO PATRIZIA, 20) ROMANO VINCENZO, 21) FALCO FRANCESCHINA, 22) AVVISATO CARODIO, 23) AMATO ELVIRA, 24) MARRAZZO ROSANNA, 25) CALIFANO GIOVANNA, 26) PAPARELLA FRANCESCA, 27) SCARDONE MARIA, 28) MAROTTA GIUSEPPINA, 29) CORDIANO GIUSEPPINA, 30) DE VIVO PASQUALINA, 31) SCHIAVO MARIA GRAZIA, 32) SANTELIA LUISA, 33) SENESE LUISA, 34) ESPOSITO LUCIA, 35) CASALE ANNA, 36) CAMPITIELLO ELVIRA, 37) CANNAVACCIUOLO ROSARIA, 38) CARRESE MARIA LAURA, 39) PETRAZZUOLO ROSARIA, 40) ZEQUILA GIUSEPPINA, 41) ALLOCCA AMELIO, 42) SERIO SANDRO, e 43) SFORZA GIUSEPPE, tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine ed in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Michele De Felice e Maurizio Marano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, al Corso Garibaldi n° 145;

 

NONCHE’

CURATELA   FALLIMENTARE  (FALLIMENTO N. 65367)  CENTER ADRIANO SrL, in persona del curatore p.t. Dott. Roberto Falcone, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Troianiello del Foro di Roma, giusta procura a margine della memoria difensiva ed in virtù di decreto di nomina legale del G.D. Cons. Dott. N. Pannullo del 23.3.2002, ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via Balzico n. 9, presso lo Studio dell’Avv. Damiano Antonio Balestrieri;

                                                                                         APPELLATI         

E CON L’INTERVENTO DI

1) TORRE AMELIA, 2) ARCIPRETE CARMELA, 3) BUFFARDI MICHELA, 4) BUSICO LUCIA, 5) CARUSO ROSA, 6) CONFALONE GIUSEPPINA, 7) DE GENNARO ANNA MARIA, 8) FUSCO ALESSANDRA, 9) NACCA RAFFAELINA, 10) NOCERA MARIA, 11) RUSSO LUIGI, 12) SPINA ANNA, 13) ADDONISIO MARIA, e 14) VELLUTO EMMA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto di intervento, dagli Avv.ti Giovanni e Monica Taglialatela e con gli stessi elettivamente domiciliati in Caserta al Corso Trieste n. 116.

 

OGGETTO: Impugnativa di licenziamento.

Appello  avverso  la  sentenza  n. 1134/2001 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.

CONCLUSIONI

Per  l’appellante:

“Accogliere l’appello, riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo le domande tutte formulate nei confronti della Euridea SpA, così come dedotte nel ricorso di primo grado in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio”;

Per gli appellati Anselmo Vincenza + 42:

“Rigettare l’appello, accogliere le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio e confermare integralmente la sentenza, con vittoria di spese”;

per il fallimento appellato:

“Rigettare ogni avversa domanda di riforma dell’impugnata sentenza, confermando integralmente la stessa e pronunciando condanna della parte appellante alla rifusione di ogni spesa di giudizio in favore del Fallimento Center Adriano SrL; respingere altresì ogni eventuale domanda proposta dalle controparti Anselmo Vincenza ed altri nei confronti del Fallimento appellato”;

per gli intervenuti Torre Amelia­­ + 13:

“Confermare la sentenza impugnata estendendone gli effetti ad essi dipendenti della filiale “Standa SpA” di S. Maria C. Vetere”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.7.99, Anselmo Vincenza, Crispo Francesca, Mancoletti Patrizia, Vito Pasquale, De Risi Paolo, Pentangelo Alberto, Castaldo Pasqualina, Ciaravola Giovanna, Ardolino Francesco, Lupetto Giuseppina, Eccheria Amalia Antonella, Vitalone Rita Camilla, Nerino Antonio, Alfano Enrico, Savastano Anna, Russo Felice, Avigliano Maria Cristina, Ciarletta Anna, Aufiero Patrizia, Romano Vincenzo, Falco Franceschina, Avvisato Carodio, Amato Elvira, Marrazzo Rosanna, Califano Giovanna, Paparella Francesca, Scardone Maria, Marotta Giuseppina, Cordiano Giuseppina, De Vivo Pasqualina, Schiavo Maria Grazia, Santelia Luisa, Senese Luisa, Esposito Lucia, Casale Anna, Campitiello Elvira, Cannavacciuolo Rosaria, Carrese Maria Laura, Petrazzuolo Rosaria, Zequila Giuseppina, Allocca Amelio, Sandro Serio e Sforza Giuseppe, premesso:

1) che avevano lavorato presso la filiale Standa di Pagani, con qualifiche e date di assunzione per ciascuno indicate, originariamente quali dipendenti della Standa SpA (oggi EURIDEA SpA), e, a far data dal 23.2.98, a seguito di procedura di trasferimento di ramo di azienda, della società Center Adriano SrL, facente parte del gruppo Roccetti SpA;

2) che la predetta cessione veniva impugnata dalle OO.SS. di categoria FILCAMS, CGIL, FISASCAT, CISL e UILTUCS UIL, in ragione dell’avvenuta violazione dell’accordo nazionale 19.6.97;

3) che, in ogni caso, la procedura relativa al passaggio dei dipendenti alla cessionaria impegnava quest’ultima al rispetto di una clausola di stabilità dei rapporti per un anno;

4) che a far data dal 13.4.99, e pertanto in epoca immediatamente successiva alla scadenza di cui sopra, la cessionaria sospendeva unilateralmente l’attività commerciale, mentre già dal Marzo 1999 aveva omesso il pagamento delle retribuzioni;
5) che in data 9.4.99 veniva esperita, presso il Ministero del Lavoro, la procedura di consultazione sindacale ex art. 5 L. 164/75, ai fini dell’eventuale inoltro di domanda di CIGS da parte della società Center Adriano SrL, che si concludeva con il disaccordo di parte sindacale anche in considerazione della rilevata impraticabilità del piano di riorganizzazione aziendale;

6) che, con lettere del 6.5.99, veniva ad essi trasmessa comunicazione di licenziamento “per giustificato motivo oggettivo” motivato con l’avvenuta cessazione dell’attività produttiva,

tanto premesso, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore le  società Center Adriano SrL e Euridea  SpA (già Standa SpA) al fine di sentir

a)dichiarare la invalidità, nullità, inefficacia della cessione di ramo d’azienda operata tra la Standa SpA e la Center Adriano SrL, nonchè dei relativi rapporti di lavoro, con conseguente continuità giuridica dei rapporti di lavoro di essi ricorrenti alle dipendenze della Standa SpA (oggi EURIDEA SpA);

b)dichiarare, conseguentemente, l’inefficacia, inesistenza, nullità del recesso operato in danno di essi ricorrenti dalla società Center Adriano SrL;

c) in via subordinata, dichiarare l’inefficacia dei licenziamenti, con tutte le conseguenze di cui all’art. 18 L. 300/70.

Deducevano, in particolare, i ricorrenti che la cessione attuata con atto pubblico del 19.2.98 era palesemente illegittima, in quanto in aperto contrasto con gli obblighi assunti dalla Standa SpA nell’accordo sindacale del 19.6.97, che prevedeva espressamente la ricollocazione delle unità in esubero della filiale di Pagani “in area di sviluppo Campania”, mentre la Standa, con nota del 10.12.97, aveva comunicato alle OO.SS. che avrebbe proceduto alla cessione dell’unità di vendita di Pagani, e, in data 26.1.98, si era svolta, presso l’ASCOM di Salerno, la procedura di consultazione relativa alla cessione del ramo di azienda alla società Center Adriano SrL con espresso  dissenso delle OO.SS., che avevano, appunto, eccepito il mancato rispetto degli impegni assunti nell’accordo del 19.6.97; sicchè la suddetta cessione era del tutto illegittima, nulla ed inefficace perchè attuata in violazione di un espresso accordo sindacale sottoscritto in sede di contrattazione collettiva di secondo livello, ai sensi del titolo II del vigente CCNL del settore commercio. Deducevano altresì che tale cessione era da ritenersi fittizia e fraudolenta considerata la natura e l’entità della società cessionaria (la Center Adriano SrL non aveva mai operato nel settore della grande distribuzione commerciale), le modalità di svolgimento della procedura (la comunicazione di apertura della procedura aveva indicato esclusivamente, quale potenziale cessionaria, la società Roccetti, mentre la prima comunicazione in cui veniva menzionata la società Center Adriano recava la stessa data –26.1.98- di chiusura della procedura, con conseguente impossibilità, per i lavoratori, di esercitare nelle forme di legge la necessaria attività di controllo), il contenuto del contratto stesso (che prevedeva l’acquisizione di una attività per la quale nel momento in cui il cessionario subentrava nell’attività, il cedente –Standa- aveva già manifestato il proprio recesso dal contratto inviando regolare disdetta), l’assenza di garanzie per il cessionario che il cedente, nel momento in cui si era perfezionato il contratto, avesse adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti dei dipendenti, il disinteresse imprenditoriale del cessionario - sin dal subentro- nella gestione dell’attività rilevata (comprovato dalle diffide e denunce sottoscritte dai dipendenti e dalle OO.SS. nei mesi seguenti la cessione), il rapido accumularsi degli inadempimenti retributivi per ratei di 13° e 14° e per mensilità, il mancato pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali da parte della Center Adriano SrL, il trasferimento della proprietà della merce in vendita ad altra società, il mancato rifornimento ed approvvigionamento del magazzino (che aveva comportato il rapido ed inesorabile decadimento commerciale della filiale), l’appropriazione indebita, da parte della società Center Adriano, di somme che ciascun dipendente doveva rimettere alla finanziaria “FINITALIA SpA”, attraverso il meccanismo della trattenuta in busta paga non versando i relativi importi alla finanziaria, le modalità di cessazione dell’attività imprenditoriale (concretatasi nella sospensione unilaterale dell’attività di vendita, contestuale distacco dell’energia elettrica per mancato pagamento della fornitura, mancata volturazione della licenza commerciale, scadenza del contratto di fitto dei locali ingenerata dalla disdetta notificata dal conduttore Standa SpA). A tanto conseguivano i  licenziamenti, inefficaci, rilevavano i ricorrenti, in quanto posti in essere da soggetto non titolare del relativo potere e, comunque, ex lege 223/91. Il loro rapporto di lavoro doveva ritenersi, infatti, tuttora pendente con la cedente Standa (oggi EURIDEA SpA), e gli atti interposti dalla società Center Adriano, in primo luogo i licenziamenti, dovevano ritenersi giuridicamente irrilevanti, con conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro di essi  ricorrenti per inesistenza-inefficacia di un valido titolo di recesso. 

La Standa SpA (ora EURIDEA SpA) si costituiva in giudizio tempestivamente, con memoria depositata il 18.9.99, ed eccepiva:

l’inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra Standa e Center Adriano, tenuto conto che le cause e i vizi che determinano la nullità, annullabilità ed inefficacia del contratto sono tassativamente indicate dalla legge, e non avendo i ricorrenti dedotto nulla di specifico in merito; la non violazione degli impegni assunti con l’accordo del 17.6.97, in quanto la decisione di modificare i piani relativi alla filiale di Pagani aveva rappresentato l’unica alternativa alla definitiva chiusura della stessa filiale, altrimenti prevista per il 31.3.98 non essendosi più realizzato il previsto piano di investimenti nella cosìdetta “area Campana”;

l’intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 6 L. n. 604/66, non avendo i ricorrenti impugnato la risoluzione dei rapporti di lavoro con la Standa SpA avvenuta il 23.2.98, ma soltanto i licenziamenti irrogati il 6.5.99, nei confronti della Center Adriano SrL, alle cui esclusive dipendenze i ricorrenti avevano svolto attività lavorativa dal 23.2.98 al 6.5.98, senza mai, neppure con il ricorso, provvedere a porre a disposizione di essa Standa le proprie energie lavorative;

l’impossibilità, in ogni caso, di procedere all’eventuale ripristino dei rapporti di lavoro, tenuto conto che a decorrere dall’1.1.99 l’EURIDEA SpA aveva dismesso qualunque attività commerciale avendo provveduto a cedere a terzi tutti i punti vendita di sua proprietà.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.

Anche la Center Adriano SrL si costituiva in giudizio con memoria del 10.11.99, eccependo la legittimità dei licenziamenti intimati con lettere raccomandate del 6.5.99 per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 15.7.96 n. 604, sussistendo i requisiti della effettività delle esigenze aziendali, che avevano imposto il licenziamento, e della impossibilità di utilizzare i lavoratori in mansioni diverse da quelle per cui erano stati assunti.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e in diritto e, comunque, carente dei requisiti per la tutela invocata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

A seguito dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della Center Adriano SrL, pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 18.5.2000, il procedimento veniva interrotto all’udienza dell’11.7.2000 e, quindi, riassunto dai ricorrenti, nei confronti anche della curatela del fallimento Center Adriano, con ricorso depositato in data 23.11.2000, con il quale si riportavano integralmente alle deduzioni e richieste già formulate.

La Standa SpA, ora denominata Euridea SpA, si costituiva con memoria difensiva in riassunzione depositata in data 23.2.2001, e, oltre a ribadire quanto già dedotto, eccepiva l’incompetenza per materia del giudice del lavoro adito sulla domanda principale relativa alla invalidità della cessione del ramo di azienda, atteso che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di “inefficacia, inesistenza e nullità del recesso operato in danno dei ricorrenti dalla società Center Adriano SrL” costituiva la conseguenza dell’accertamento e della declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di cessione stipulato tra due soggetti privati, Standa –ora denominata Euridea- e Center Adriano (controversia che pacificamente apparteneva  alla competenza del giudice ordinario civile).

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata, in via principale, la incompetenza per materia del giudice adito e, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il Fallimento n. 65367 Center Adriano SrL, in persona del curatore, si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.5.2001 e, riportandosi alle precedenti difese già svolte dalla società, eccepiva la improcedibilità della domanda spiegata dai ricorrenti ai sensi degli artt. 24, 25, 1° comma n.8, e 92 e segg. RD 16.3.42 n. 267.

Chiedeva, pertanto, una declaratoria di improcedibilità e, comunque, di infondatezza di ogni avversa domanda proposta nei confronti del Fallimento Center Adriano SrL, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ammessa ed espletata prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note difensive, il primo giudice decideva la controversia, dichiarando la nullità della cessione di ramo d’azienda operata tra Standa SpA e la Center Adriano SrL in data 19.2.98 e, per l’effetto, il ripristino del rapporto lavorativo con la società cedente, e condannava la società Standa SpA –oggi Euridea SpA- resistente al pagamento delle spese processuali.

Con detta sentenza (la n. 1134/2001, pronunciata il 29.5.2001), il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore

a) ha ritenuto la sua competenza a decidere la controversia, così rigettando la eccezione sollevata dalla Euridea SpA, ricorrendo il c.d. cumulo oggettivo ex art. 104 e secondo le regole di cui all’art. 40, 3° 4° e 5° comma, CpC;

b) ha ritenuto insussistente la dedotta improcedibilità, così rigettando l’eccezione sollevata dal Fallimento della Center Adriano SrL, avendo i ricorrenti avanzato domanda di mero accertamento sulla legittimità dei licenziamenti intimati e le conseguenze ex art. 18 l. 300/70, mentre alcuna condanna, nei confronti della Center Adriano –prima- e nei confronti del Fallimento –poi- era  stata mai richiesta;

c) nel merito, ha ritenuto il comportamento della società Standa “obiettivamente inadempiente degli accordi intervenuti” con le OO.SS. in data 19.6.97, ed integrante una “totale violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 CC)”;

d) ha ritenuto “l’intento fraudolento delle parti” nella stipulazione del contratto di vendita tra la società cedente, la Standa SpA, dotata di notevole solidità e capacità, e la società Center Adriano, con capitale sociale inadeguato (40.000.000) e con evidente gestione fallimentare (dopo due anni ne veniva dichiarato il fallimento), sì da rendere evidente “la volontà della società Standa SpA di eludere, attraverso il contratto di cessione del punto vendita, la disciplina sui licenziamenti;

e) ha ritenuto, alla stregua delle risultanze istruttorie (prova testimoniale), comprovato che l’atto di cessione mirava a realizzare la illecita finalità di eludere le norme imperative sui licenziamenti, cui la Standa tendeva e condivisa anche dalla società cessionaria, che conseguiva così anche un proprio interesse patrimoniale: acquisire merci a costo zero, senza fornire alcuna garanzia, con l’unico impegno di continuare il rapporto per non più di un anno.

Avverso tale sentenza la società EURIDEA SpA, già denominata Standa SpA, ha  proposto  appello  con  ricorso  del 6.10.2001, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1)    violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 112,113 e 116 CpC, con totale stravolgimento del petitum e della causa petendi, con l’introdurre, nella decisione, l’esame di questioni neppure lontanamente adombrate dai ricorrenti allorchè, dopo aver dichiarato, come richiesto, la nullità della cessione di ramo di azienda, inopinatamente, aveva pronunciato una statuizione di ripristino del rapporto lavorativo con la società cedente, domanda che i ricorrenti non avevano mai formulato, avendo invece richiesto la mera declaratoria di continuità giuridica dei rapporti di lavoro, ed aveva ritenuto la violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375, 1344 e 1345 CC mai dedotte o invocate dai ricorrenti;

2)    omessa valutazione delle ampie e documentate deduzioni avanzate da essa società, dalle quali emergeva la piena validità ed efficacia del contratto di cessione relativo al punto vendita di Pagani, ed omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano determinato il rigetto delle suddette deduzioni, con particolare riguardo alla eccepita decadenza ex art. 6 L. 604 del 1966 ed alla dedotta impossibilità di ripristino dei rapporti di lavoro per non essere più, la Euridea SpA, a decorrere dall’1.1.99, in possesso di alcun punto vendita, tenuto conto che il settore alimentare era stato ceduto alla società denominata Standa Commerciale SpA e il settore tradizionale al Gruppo COIN   SpA;

3)     del pari erroneamente il primo giudice ha ritenuto la violazione delle norme di legge ex artt. 1175, 1375, 1344 e 1345 CC, con il sostenere, da un lato, che essa Euridea aveva violato, nei confronti dei ricorrenti, gli obblighi di buona fede e correttezza, per non aver adempiuto gli obblighi previsti nell’accordo sindacale, dall’altro che il contratto di cessione era nullo, in quanto adottato in frode alla legge e per motivo illecito esclusivo comune alle parti, atteso che nessun comportamento fraudolento poteva essere imputato ad essa società appellante, che, tra la sicura chiusura della filiale e la possibilità di consentire ad altro imprenditore, di cui non poteva prevedersi il fallimento, di mantenere vitale il punto vendita, aveva giustamente preferito scegliere tale ultima soluzione; quanto alla violazione degli artt. 1175 e 1375 CC, poichè la controparte stipulante l’accordo sindacale erano le sole OO.SS., un problema di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, peraltro mai sollevato, poteva porsi solo nei confronti di queste, ma non dei singoli lavoratori; nè il primo Giudice, ritenuta la nullità del contratto di cessione perchè adottato in frode alla legge, ha chiarito quale sia stata, in concreto, la norma imperativa di legge violata, non potendo essere considerata tale la Legge n. 223 del 1991 non avendo, l’accordo sindacale del 19.6.97, sancito il divieto della Euridea di procedere ai licenziamenti, e, comunque, detta legge, o le conseguenze previste dall’art. 18 L. 300/70, trovavano applicazione anche nei confronti della Center Adriano SrL;

4) errata valutazione delle risultanze istruttorie.

Ha, pertanto, chiesto, in accoglimento dell’appello, la riforma integrale della sentenza appellata e il rigetto delle domande tutte formulate nei confronti di essa Euridea SpA, così come dedotte nel ricorso di primo grado, in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Il  Presidente  ha  fissato  l’udienza di discussione con decreto del 16.10.2001, notificato, unitamente all’atto di appello, tempestivamente alla curatela del Fallimento Center Adriano S.r.l. ed alle altre parti del giudizio di primo grado.

Con memoria depositata il 13.4.2002, il curatore del fallimento Center Adriano S.r.L. si è costituito in giudizio, eccependo l’infondatezza e la pretestuosità dei motivi addotti a sostegno dell’appello, ed ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata con condanna della parte appellante alla rifusione di ogni spesa di giudizio in favore del Fallimento Center Adriano SrL, ed, altresì, il rigetto di ogni eventuale domanda proposta dalle controparti Anselmo Vincenza ed altri nei confronti di esso Fallimento appellato.

Anche gli appellati Anselmo Vincenza + 42 si sono costituiti in giudizio, con memoria depositata in data 19.4.2002, e, eccependo la inammissibilità ed infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalla società appellante, riportandosi alle domande tutte proposte nel giudizio di primo grado, hanno chiesto il rigetto dell’appello con integrale conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese.

Hanno dedotto, in particolare, che:

1)      il motivo di impugnazione in ordine agli artt. 113 e 116 CpC, impropriamente dedotti, è del tutto inconferente;

2)      la presunta violazione del principio di cui all’art. 112 CpC è insussistente, essendo la sentenza impugnata in correlazione con la domanda giudiziale proposta (accertamento della invalidità, nullità ed inefficacia della cessione di ramo di azienda operata tra Standa SpA e Center Adriano SrL, nonchè dei relativi rapporti di lavoro, con conseguente continuità giuridica di questi ultimi alle dipendenze della Standa SpA –oggi Euridea SpA-), comportando, la declaratoria di nullità, la conseguenza che il rapporto va considerato non interrotto, e, quindi, ne consegue il ripristino;

3)      nel ricorso introduttivo sono stati articolati 12 argomenti a sostegno della natura fraudolenta e fittizia del negozio traslativo,  e i vizi dedotti afferiscono, in virtù di principi codicistici, alle categorie giuridiche della simulazione (art. 1414 CC) e del negozio in frode alla legge (art.1344 CC); in ogni caso vigono i principi, di generale applicazione, del potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda (art.112 CpC), di rilevabilità di ufficio delle cause di nullità del contratto (art. 1421 CC), della pronuncia secondo diritto (art.113 CpC);

4)      l’impegno assunto dalla Standa –oggi Euridea-, di non cedere a terzi la filiale di Pagani, assunto nello specifico e mai contestato accordo sindacale del 19.6.97 di livello nazionale, nel quale veniva esaminata la complessiva situazione dell’azienda e concordata una complessiva strategia di intervento e rilancio, non poteva essere unilateralmente disatteso, atteso che dalla sottoscrizione di detto accordo, intervenuta – quale contrattazione di II livello- ai sensi dell’art. 12 del titolo II del vigente CCNL del settore commercio, derivavano all’azienda obblighi non eludibili, tra cui quello di non poter procedere a riduzioni –dirette, o indirette attraverso la cessione a terzi- di personale;

5)      anche a voler ritenere, in ipotesi, giustificato l’inadempimento da parte della Standa dell’impegno di non cedere a terzi l’unità produttiva di Pagani, l’accordo sindacale prevedeva, comunque, oltre la ricollocazione (e non la cessione a terzi dei dipendenti della filiale) anche, sotto la rubrica “Procedura di mobilità ai sensi della L. 223/91, che “l’azienda farà ricorso a tale strumento esclusivamente previo accordo sindacale territoriale”, sicchè, anche in ragione di tale ulteriore impegno, è evidente l’intento elusivo perseguito dalla Standa che ha provveduto al trasferimento a terzi  proprio per evitare di affrontare una trattativa sindacale (dall’esito evidentemente incerto) finalizzata alla adozione della procedura di mobilità, e la Center Adriano era pienamente consapevole del fatto che la cessione a terzi doveva ritenersi vietata   dal citato accordo sindacale e che la Standa si era determinata al trasferimento intendendo eludere la normativa in materia di licenziamenti, anche in considerazione del particolare vincolo all’apertura di procedure di mobilità presente nell’accordo, poichè all’interno del verbale di incontro redatto in data 26.1.98 nel corso della procedura di cessione del ramo di azienda le OO.SS. formalmente contestarono alla Standa, in presenza della società Center Adriano, l’inadempimento degli impegni assunti con il suddetto accordo del 19.6.97;

6)      l’assoluta inconsistenza imprenditoriale della Center Adriano SrL (azienda  amministrata dal ventenne figlio  del Cavalier Roccetti, titolare di un gruppo imprenditoriale edile rimasto estraneo, nelle sue componenti sane e solvibili, alla vicenda de qua) e le incredibili modalità di gestione dell’attività commerciale da parte di tale ditta sono risultate  confermate dalla prova orale;

7)      la dedotta mancata impugnazione, ex art. 6 L. 604/66, del “licenziamento” intimato dalla Standa e la conseguente eccepita inammissibilità della reintegra richiesta, nei confronti della stessa società, è del tutto irrilevante, poichè nell’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 CC l’effetto del citato trasferimento sui rapporti di lavoro è, pacificamente, quello della continuità giuridica, per modo che nel trapasso dall’uno all’altro datore di lavoro non interviene alcuna risoluzione del rapporto, con conseguente insussistenza di qualsiasi onere di impugnazione; peraltro, la Standa non aveva comunicato alcun recesso ai dipendenti in quanto, pacificamente, i rapporti di lavoro si erano trasferiti in capo alla subentrante;

8)      il primo Giudice non ha ritenuto di ammettere la prova articolata dalla Standa SpA in quanto all’udienza del 2.12.99 la predetta società non chiese l’ammissione della prova, nè si oppose alla ammissione della prova di essi appellati, avendo sempre affermato, nei propri atti difensivi, che la causa potesse essere decisa in base ai documenti acquisiti, e, all’udienza del 29.2.2000, dopo l’audizione dei testi indicati da essi ricorrenti, la società non chiese più di essere ammessa alla prova testimoniale ma solo l’interrogatorio formale del proprio legale rappresentante, richiesta non contenuta nella memoria difensiva e, perciò, inammissibile;

9)      i licenziamenti intimati sono inesistenti, in quanto posti in essere da soggetto non titolare del relativo potere, e, conseguentemente, il rapporto di lavoro di essi appellati deve ritenersi tuttora pendente con la cedente Standa –oggi Euridea SpA-, e, comunque, inefficaci ex lege 223/91, attesa l’applicabilità di tali disposizioni anche all’ipotesi di licenziamento per cessazione di attività.    

In data 22.4.2002, Torre Amelia ed altri 13, ritenendosi portatori di un interesse in quanto titolari di un diritto ed un rapporto strettamente legato e connesso con quello oggetto della controversia, hanno depositato atto di intervento nel presente giudizio, al fine di far valere nei confronti della Euridea SpA anche le proprie ragioni, analoghe a quelle dei lavoratori di Pagani, esponendo:

1)    di aver lavorato alle dipendenze della Standa SpA presso la filiale di S.Maria C. Vetere fino al 23.2.98, allorquando divenivano dipendenti della Center Adriano SrL,   per effetto del trasferimento anche del ramo di azienda sito in S.Maria C. Vetere con il medesimo contratto pubblico del 19.2.98 (dichiarato nullo limitatamente alla filiale di Pagani con la sentenza impugnata);

2)    che l’atto veniva preceduto dagli impegni sottoscritti dalla Standa, con le OO.SS. Nazionali, il 19.6.97 (medesimo documento preso in considerazione nella sentenza impugnata), e da varie comunicazioni dirette alle OO.SS. locali, tra cui quella relativa all’avvenuta cessione del ramo di azienda di Pagani e di S,Maria C. Vetere;

3)    che, in epoca immediatamente successiva alla instaurazione del rapporto di lavoro con la Center Adriano SrL, anche essi, come i dipendenti della filiale di Pagani, venivano, prima, sospesi e non retribuiti, poi, licenziati per “giustificato motivo oggettivo” per “avvenuta cessazione dell’attività produttiva”;

4)    che la nullità del contratto di cessione del ramo di azienda, dichiarata dal primo Giudice con la sentenza n. 1134 del 29.5.2001. si riflette anche sulle loro posizioni lavorative, in quanto dipendenti della filiale di S.Maria C. Vetere interessata dalla medesima operazione economica.

Gli interventori hanno dedotto, a loro volta, la infondatezza dei motivi di impugnazione, non essendo configurabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, risultando palese dall’esame degli atti che i ricorrenti avevano espresso chiaramente l’intenzione di far accertare l’illegittimità e nullità della cessione del ramo di azienda ed altrettanto chiaramente la volontà di essere reintegrati alle dipendenze della Standa, fondando la propria pretesa sulla continuità  del rapporto con un unico soggetto –la Standa SpA-, ed atteso che il Giudice, sulla base dei fatti oggettivi dedotti, si era limitato, nell’ambito del principio “iura novit curia”, ad individuare correttamente l’esatta qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro in contestazione.

Hanno, pertanto, concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, estendendone gli effetti ad essi dipendenti della filiale Standa SpA di S.Maria C. Vetere.   

All’udienza collegiale di discussione del 24.4.2002, dopo la formulazione delle conclusioni delle parti e la  discussione orale, la causa é stata decisa con la pubblica lettura del dispositivo della presente  sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è solo parzialmente fondato e va, perciò, accolto nei limiti di cui si dirà.

Va, in primo luogo, rilevato che la ritenuta competenza del Giudice del lavoro (eccezione sollevata in primo grado dalla Euridea Spa) ed il rigetto della eccezione di improcedibilità sollevata, sempre in primo grado, dal Fallimento della Center Adriano SrL, non sono state oggetto di impugnazione, sicchè hanno valore di giudicato.

Va, poi, dichiarata la inammissibilità del proposto intervento, nel presente grado di giudizio, di Torre Amelia ed altri 13.

La fattispecie trova, infatti, la sua regolamentazione nella disposizione di cui all’art. 344 CpC, secondo cui  “nel giudizio di appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404”. L’intervento nel giudizio di appello è, dunque, consentito, ai sensi dell’art. 344 CpC, solo ai soggetti legittimati all’opposizione ordinaria, in quanto dalla conferma o riforma della sentenza di primo grado possano ricevere un pregiudizio ai loro diritti (art. 404 !° comma CpC), ed agli aventi causa di una delle parti legittimati alla opposizione revocatoria, subordinatamente alla dimostrazione che la sentenza sia stata effetto di dolo o collusione in loro danno (art. 404 2° comma CpC). Invero, l’intervento in appello di un soggetto diverso da quelli che hanno partecipato al giudizio di primo grado si giustifica con la finalità di evitare che dalla sentenza emanata nei confronti di altre parti possa derivare pregiudizio ai diritti di una persona che non è stata posta in grado di tutelarsi in prima istanza e che, come titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello in discussione, sarebbe abilitata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio (così Cass. Civ. Sez III 16.6.81 n. 3902). In particolare, in relazione alla previsione di cui al 1° comma dell’art. 404 CpC, l’intervento di terzi nel giudizio di appello deve ritenersi ammesso quando il terzo “faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado, o con quella che, eventualmente, potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello” (Cass. Civ. Sezioni Unite 27.8.98 n. 8500). Il che non è nel caso di specie. Rileva la Corte che un intervento così come proposto sarebbe stato possibile nel giudizio di primo grado, ove il terzo può intervenire volontariamente, sia mediante l’intervento principale che mediante l’intervento adesivo, mentre nel giudizio di appello l’intervento, come detto, è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell’art. 404 CpC e, in particolare, con riferimento all’ipotesi di cui al 1° comma, quando il terzo sia titolare di un diritto autonomo incompatibile (e non coincidente, come nel caso) con quello degli altri due litiganti (così Cass. Civ. Sez I 27.6.97 n. 5766). Quando l’interventore, pur essendo titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere non in via autonoma (cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti), bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, “l’intervento va qualificato adesivo dipendente e, in quanto tale, è inammissibile in appello” (Cass. Civ. Sez. II 1.12.97 n. 12134).

Quanto ai motivi di impugnazione, ritiene la Corte che la doglianza di ultrapetizione formulata dalla società appellante sia fondata, ma limitatamente al disposto “ripristino del rapporto lavorativo con la società cedente”.

Ed invero, per come si rileva dal ricorso introduttivo, i ricorrenti in primo grado chiedevano solo la mera declaratoria di continuità giuridica dei loro rapporti di lavoro alle dipendenze della Standa –oggi Euridea- SpA, e non il ripristino di detti rapporti, che è uno degli effetti della continuità giuridica, quale mezzo di attuazione di essa, con conseguente violazione, sul punto, del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 CpC, che implica il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.

Alcuna violazione del medesimo principio è, invece, ravvisabile in relazione alle altre statuizioni della sentenza impugnata. Nel ricorso introduttivo del giudizio era stata, infatti, espressamente eccepita e dedotta l’inefficacia e nullità del trasferimento di ramo di azienda del 23.2.98, in ragione della violazione dell’accordo sindacale del 19.6.97, nonchè la inefficacia e nullità della cessione in ragione della sua fittizietà e fraudolenza. Lamenta l’appellante che il primo Giudice ha “...stravolto totalmente il thema decidendum, ben andando oltre i limiti previsti dal petitum e dalla causa petendi così come ex adverso proposti, introducendo invece l’esame di questioni neppure lontanamente adombrate da controparte, peraltro totalmente ininfluenti ai fini del decidere...”. La doglianza è, come detto, infondata. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti chiedevano al Giudice l’accertamento della “invalidità, nullità, inefficacia della cessione di ramo di azienda operata tra la Standa SpA e la Center Adriano SrL, nonchè dei relativi rapporti di lavoro” (petitum), e la sentenza impugnata ha, appunto, dichiarato la nullità della cessione di ramo di azienda. A fondamento delle proprie richieste, articolando numerosi argomenti, i ricorrenti deducevano la nullità del trasferimento perchè operato in violazione di un accordo sindacale (quello del 19.6.97), nonchè fittizio e fraudolento (causa petendi), e il primo Giudice, nella sentenza impugnata, nel rendere la pronuncia richiesta, ha, correttamente (per come si dirà), utilizzato ed indicato le categorie giuridiche applicabili alla fattispecie individuando l’esatta qualificazione giuridica, in virtù del principio “iura novit curia”, sulla base dei fatti oggettivi dedotti in causa.

Passando alla disamina del merito, va ribadita la infondatezza di tutti i motivi di  appello proposti.

E per vero, il Collegio, dopo un esame approfondito della questione, è pervenuto alla decisione di ritenere corretta l’esegesi fatta dal primo giudice in ordine all’operato trasferimento di ramo di azienda, cui era seguito il licenziamento collettivo di tutti i lavoratori trasferiti, motivato dalla cessazione dell’attività della società acquirente. Ha ritenuto il primo Giudice, così rigettando implicitamente tutte le deduzioni di parte resistente che, nel caso, era configurabile e sussistente una frode alla normativa sui licenziamenti collettivi. Trattasi di decisione certamente corretta e sicuramente “conseguenziale” alla domanda originaria come proposta ed ai fatti, verificatisi prima della proposizione del ricorso giudiziario,  che hanno caratterizzato l’intera vicenda giudiziaria.

L’invalidità del negozio traslativo di un ramo di azienda posto in essere tra la Standa SpA e la Center Adriano SrL, alla luce delle risultanze istruttorie, appare, infatti, riconducibile, come esattamente ritenuto dal Giudice di primo grado, a quella particolare ipotesi di illiceità della causa rappresentata dal contratto in frode alla legge di cui all’art. 1344 CC, caratterizzato da una consapevole divergenza fra la causa tipica e la determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di una norma imperativa (nel caso, la normativa sui licenziamenti collettivi).

Occorre premettere che con un accordo sindacale di livello nazionale datato 19.6.97, nel quale veniva esaminata la complessiva situazione dell’azienda e concordata una complessiva strategia di intervento e rilancio, la Standa SpA (ora Euridea SpA) si era impegnata a non cedere a terzi la filiale di Pagani ed a ricollocare le unità in esubero di tale filiale in altre filiali “in area di sviluppo Campania”; oltre a ciò, nel citato accordo, si prevedeva, sotto la rubrica “Procedura di mobilità ai sensi della L. 223/91”, che l’azienda avrebbe dovuto far ricorso a tale strumento esclusivamente previo accordo sindacale territoriale. Orbene, non è dubbia, e neppure contestata, con la operata cessione, la violazione, da parte della Standa Spa, del primo dei suddetti impegni assunti dalla società con il citato accordo sindacale, giustificata dalla stessa con ragioni tecnico-produttive con l’affermare che la prevista ricollocazione del personale era  collegata alla realizzazione di un nuovo investimento presso l’area Salernitana, poi, di fatto, non attuato, sicchè, afferma l’appellante, “si vide costretta a modificare i piani relativi alla filiale di Pagani previsti nell’accordo quadro del 12.6.97, procedendo alla cessione a terzi del punto vendita, rappresentando quest’ultima l’unica alternativa che aveva per evitare l’immediata chiusura della filiale ed il licenziamento di tutto il personale”. Ma, le modalità ed i tempi della cessione, la sua regolamentazione contrattuale, il comportamento complessivo delle parti, l’assoluta inconsistenza imprenditoriale della Center Adriano SrL e le sue successive modalità di gestione dell’attività commerciale, tutti elementi di fatto provati documentalmente o confermati dalla espletata prova testimoniale, inducono a ritenere l’intento fraudolento dell’intera operazione: la società alienante ha operato la cessione della filiale, molto presumibilmente prossima alla chiusura, al solo scopo di liberarsi dei dipendenti addetti ad essa, aggirando, così, un preciso accordo che ne imponeva la ricollocazione su una diversa filiale. A sua volta, lo scopo della società acquirente si è dimostrato essere solo quello di procurarsi le merci presenti nella filiale trasferita ad un prezzo assai conveniente, non essendo in alcun modo interessata a proseguire l’attività della filiale e potendosi facilmente liberare dei dipendenti  cessando l’attività dopo un anno, essendo a ciò vincolata da un accordo sindacale stipulato dalla società alienante; la società  acquirente ha, infatti, dimostrato di non aver, in nessun momento, avuto intenzione di svolgere, e di fatto non ha mai svolto, attività di impresa: il magazzino non è mai stato approvvigionato e, finite le scorte, la filiale ha praticamente perso ogni ragione di esistere, anche se per la sua cessazione formale ed i licenziamenti conseguenti si è dovuto attendere, come detto, un anno dal trasferimento. Le stesse modalità contrattuali della cessione (v. atto pubblico di Vendita di rami d’azienda per Notai Roveda del 19.2.98, in copia in atti nel fascicolo di primo grado degli appellati)  comprovano l’intento fraudolento perseguito dalle parti contraenti: le merci venivano cedute “al prezzo di costo fornitore” con un doppio sconto, di cui uno (quello relativo ai saldi in atto) da quantificarsi “...in occasione della revisione del corrispettivo di cui si dirà...”, sicchè non veniva determinata, all’atto della cessione, la misura del corrispettivo dovuto e venivano riconosciuti ben due sconti sul prezzo fornitore, stabilendo, dunque, inadeguate condizione economiche; la determinazione delle poste attive e passive dalle quali scaturiva il prezzo complessivo dell’operazione era poco chiaro, ad esempio allorchè la parte venditrice dichiarava di aver già ricevuto una parte del corrispettivo pari, per tutti i cinque rami di azienda ceduti, ad appena lire 280.000.000, rispetto ad un saldo di lire 1.080.000.000, rimandando il pagamento del residuo di lire 800.000.000 ad una fase successiva di revisione del corrispettivo, mai portata a termine con conseguente omesso pagamento del predetto saldo; l’azienda veniva ceduta e trasferita senza che fosse avvenuto il pagamento del prezzo e senza, soprattutto, la sua esatta determinazione, nè la società venditrice pretendeva garanzie per l’esatto adempimento degli oneri contrattuali, differiti, come sopra evidenziato, attesa, peraltro, la assoluta inconsistenza patrimoniale della società acquirente (la società Center Adriano SrL  acquirente aveva un capitale sociale di lire 40.000.000); le rimanenze, il cui valore veniva determinato provvisoriamente in lire 665.000.000, venivano di fatto cedute a costo zero per la società acquirente che, subito dopo, trasferiva la proprietà delle merci  ad altra società del gruppo che incassava, pertanto, il prezzo di vendita delle stesse; la Standa trasferiva sulla Center Adriano, presto fallita senza disporre di attivo sufficiente, il complessivo debito per TFR maturato nei confronti dei dipendenti. A sua volta la società acquirente, con le modalità di gestione dell’attività, dimostrava il suo totale disinteresse alla operazione posta in essere: dopo il trasferimento, l’attività commerciale proseguiva in assenza di licenza amministrativa e di regolare contratto di locazione, attesa la mancata voltura del contratto di fitto dei locali dovuta alla disdetta, con effetti dal 1° Gennaio 1998, del contratto di locazione commerciale in corso da parte della stessa Standa, sebbene, ex art. 2558 CC, l’acquirente subentri nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda. Il  mancato approvvigionamento del magazzino, la mancanza di generi commerciali di largo consumo che indusse, addirittura, i dipendenti ad acquistare la merce presso altri esercizi commerciali al fine di rifornire il magazzino; la sospensione dell’attività commerciale per interruzione della fornitura di energia elettrica conseguente al mancato pagamento dell’utenza; lo sfratto per morosità dai locali; i ripetuti inadempimenti nei confronti dei dipendenti (v. dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado), comprovano che nella vicenda è venuto a mancare uno degli elementi essenziali ai fini della configurabilità di un trasferimento d’azienda: la presenza di un imprenditore cessionario. La società acquirente del ramo d’azienda   non possiede praticamente nessuno dei requisiti minimi necessari e sufficienti ad identificare, ex art. 2082 CC, un imprenditore: se, infatti, un’attività finalizzata allo scambio di beni e servizi è stata, forse, svolta per un breve periodo di tempo, di fatto sono mancate le specifiche modalità con le quali deve svolgersi tale attività (organizzazione, economicità, professionalità). La filiale è stata trasferita ad una società, costituita forse ad hoc, che si è accollata il peso dei lavoratori nella piena consapevolezza di potersene, poi, liberare, semplicemente cessando l’attività di impresa. Accertata, sulla scorta degli elementi di fatto e degli elementi indiziari (tutti sopra evidenziati), la intenzione frodatoria, il contratto (di cessione del ramo d’azienda) è nullo per illiceità della causa ex art. 1344CC, perchè stipulato con l’intento (ed al solo scopo) di aggirare la normativa sui licenziamenti collettivi (il datore di lavoro acquirente, licenziando tutti i lavoratori per cessazione dell’attività,  attuerà il disegno di una frode alla legge) configurabile nella decisione del datore di lavoro alienante di procedere alla cessione del ramo di azienda, anzichè aprire una procedura di licenziamento collettivo che si prospettava dall’esito incerto. Ed infatti, se è vero che la Standa SpA (ora Euridea SpA) avrebbe potuto far ricorso alla procedura di mobilità per disfarsi dei dipendenti, è altrettanto vero che la possibilità di accedere a tale procedura appariva altamente improbabile, perchè nell’accordo sindacale del 19.6.97 si era convenuto un patto di stabilità, nel senso che la Standa si impegnava a non far ricorso alla mobilità senza l’accordo dei sindacati, sicchè in tal caso sarebbe rimasta bloccata.

Di alcun pregio giuridico è, poi, la doglianza di parte appellante in ordine alla decadenza ex art. 6 L. 604/66, che si sarebbe verificata  per la mancata impugnazione, da parte dei lavoratori, della cessazione del loro rapporto di lavoro con la Standa, atteso che nel caso di trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 CC, come è nella fattispecie, l’effetto del trasferimento sui rapporti di lavoro è quello della continuità giuridica, per modo che, nel trapasso dall’uno all’altro datore di lavoro, non interviene alcuna risoluzione del rapporto con conseguente insussistenza di qualsiasi onere di impugnazione; peraltro, la Standa non aveva comunicato alcun recesso ai dipendenti in quanto pacificamente i rapporti di lavoro si erano trasferiti in capo alla subentrante.

Quanto all’effetto giuridico dell’accertata nullità dell’atto di trasferimento, rileva la Corte che  esso non può che essere quello della continuità giuridica dei rapporti di lavoro con la cedente.

Ed in tal senso era la richiesta formulata nel ricorso introduttivo, come si è già evidenziato.      

Chiedere (nell’ambito del petitum originario) la declaratoria di illegittimità del licenziamento ai fini della continuità giuridica del rapporto di lavoro, significa, d’altra parte, escludere esplicitamente (e non solo implicitamente) la richiesta di reintegra nel posto di lavoro, in quanto, nell'ipotesi di annullamento del licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300  del 1970, la ricostituzione "de iure" del rapporto  comporta l'equiparazione dell'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del prestatore alla loro mera utilizzabilita'; la garanzia retributiva  connessa alla continuità giuridica del rapporto di lavoro non comprende peraltro elementi variabili (quali  il  compenso  per lavoro straordinario e indennità non collegate    al   contenuto   professionale delle   mansioni)   non riferibili  alla  normale retribuzione  assicurata dall'art. 18 legge citata    per l'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di reintegrazione (Cass. sez. lav., 24 marzo 1998, n. 3131).

Infatti, l'obbligo (nell’ipotesi di ordine di reintegrazione concesso) del datore di  lavoro di reintegrare il lavoratore (o di pagargli la retribuzione) trova il suo fondamento genetico nella "lex contractus" e nella  giuridica continuita' del rapporto sostanziale, non interrotto dal licenziamento  illegittimo. In sostanza la continuità giuridica di un rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, si verifica con la declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e non di certo con l’ordine di reintegrazione, che, in presenza di tutela reale, si pone come il mezzo di attuazione della continuità effettiva del rapporto; nel caso di specie, detta continuità si verifica con la declaratoria di nullità del contratto di cessione del ramo di azienda e dei relativi rapporti di lavoro. Consegue che i dipendenti illecitamente trasferiti alla società Center Adriano SrL devono essere considerati, giuridicamente ed in fatto, alle dipendenze della società Euridea SpA.

In tal senso, e su tale punto, va riformata la sentenza impugnata, che va confermata nel resto.

Tenuto conto dei fatti di causa e delle considerazioni svolte, nonché del parziale accoglimento, le spese del presente grado del giudizio devono essere compensate per intero tra tutte le parti.

P.Q.M.

La  Corte  di  Appello di Salerno,   in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente  pronunciando sull’appello proposto da Euridea SpA (già Standa SpA) in persona del procuratore speciale, contro Anselmo Vincenza + 42 e Curatela Fallimentare Center Adriano S.r.l. in persona del curatore p.t., e con l’intervento di Torre Amelia + 13, avverso  la  sentenza  n. 1134/2001  del   Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore:

1) in parziale accoglimento dell’appello e in riforma parziale della sentenza appellata, ribadita la dichiarata nullità della cessione di ramo d’azienda intervenuta tra l’appellante e la SrL Center Adriano, dichiara la continuità giuridica con la società cedente dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio;

2) dichiara l’inammissibilità dell’intervento spiegato;

3) conferma nel resto l’impugnata sentenza e compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Salerno 24.4.2002.                                           

                  Il Consigliere estensore                                 Il Presidente