| Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
Circolare 29 gennaio 2003, n.19 Importi
massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, SOMMARIO: I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE
SALARIALE Secondo quanto previsto dalla normativa
vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla
legge 13 agosto 1989, n. 427, come modificata dallarticolo 1, comma 5, della legge
19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è
possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal
1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell80 per cento dellaumento
derivate dalla variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati. Detti importi massimi devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dallarticolo 2, comma 17, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di
integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per
intemperie stagionali. Ciò premesso, si comunica che
tenuto conto della variazione di tale indice accertata per lanno 2002 gli
importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per lanno 2003,
nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione
prevista dallarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è
pari al 5,54 per cento: 1) euro 791,21 747,38 2) euro 950,95 898,27 Settore edile 1) euro 949,45 896,85 2) euro 1.141,14 1.077,92 Limporto della retribuzione mensile
che costituisce la soglia per lapplicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti
è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in euro 1.711,71. II INDENNITA DI MOBILITA Gli importi massimi mensili, da applicare
alla misura iniziale dellindennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi,
da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2002, sono,
rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dallarticolo 26 della
legge n. 41/1986, i seguenti: 1) euro 791,21 747,38 2) euro 950,95 898,27 Anche per lindennità di mobilità
limporto della retribuzione mensile per lapplicazione del massimale più
elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.711,71. III - TRATTAMENTI SPECIALI DI
DISOCCUPAZIONE PER LEDILIZIA Gli importi riportati nel precedente
paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia di cui allarticolo 11,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui allarticolo 3,
comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451. * * * Limporto che deve essere
corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per
ledilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per lanno
2003 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro
547,39. IV - INDENNITA ORDINARIA DI
DISOCCUPAZIONE Gli importi massimi mensili dellindennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la
riduzione di cui allarticolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 791,21 ed a
euro 950,95. Per quanto riguarda lindennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con
requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento allattività svolta nel
corso dellanno 2002, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno
e indicati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002 (euro 776,12 ed euro 932,82). V - ASSEGNO PER ATTIVITA
SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.) Limporto mensile dellassegno
spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili che, ai sensi dellarticolo
8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal
1° gennaio di ciascun anno nella misura dell80 per cento della variazione annuale
dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati è pari, dal 1° gennaio 2003, a euro 472,36. Anche a tale prestazione
non si applica la riduzione di cui allarticolo 26 della legge n. 41/1986. * * * Per quanto riguarda i lavori di pubblica
utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale
prestazione, non opera la rivalutazione in parola né laumento di cui allarticolo
45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto
fissato in euro 413,16 mensili.
PRAUSCELLO |