| Nel periodo di prova di un rapporto di formazione e lavoro il
dipendente non puo essere impegnato solo nellattivita lavorativa
Se manca la fase formativa, il patto di prova non è valido (Cassazione
Sezione Lavoro n. 82 dell8 gennaio 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Guglielmucci).
Vincenzo
T. è stato assunto dalla S.r.l. SIPRO con contratto di formazione e lavoro, recante il
patto di prova. Essendo stato successivamente licenziato per mancato superamento della
prova, egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, sostenendo che nel
periodo di prova egli aveva svolto unicamente attività lavorativa senza ricevere alcuna
formazione. Lazienda si è difesa sostenendo che, nel rapporto di formazione e
lavoro, lattività formativa può intervenire in un momento successivo alla fase di
esperienza pratica. Il Pretore ha ritenuto che nel periodo di prova previsto da un
contratto di formazione e lavoro si richieda lalternanza dellesperienza
pratica e della formazione; avendo accertato che tale alternanza non si era verificata, il
Pretore ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Questa decisione è stata confermata,
in grado di appello, dal Tribunale di Roma. Lazienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza del Tribunale per erronea interpretazione della
normativa sul contratto di formazione e lavoro.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 82 dell8 gennaio 2003, Pres. Sciarelli, Rel.
Guglielmucci) ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua costante giurisprudenza
secondo cui scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso
guidato dei giovani nel mondo del lavoro riconoscendo al datore di lavoro discrezionalità
nella alternanza fra la fase pratica e quella teorica ed assolvendolo quindi da un obbligo
di stretta osservanza di quanto previsto dal programma. Ciò, tuttavia ha osservato
la Corte non consente di espungere del tutto dalla fase di esecuzione del contratto
una delle due fasi, atteso il rapporto di coessenzialità fra le stesse esistente, con la
conseguenza che il periodo di prova in tanto è rilevante per giudicare delle attitudini
del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto
a quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi coessenziali al
raggiungimento dello scopo di inserimento nel mondo del lavoro.
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