Nel periodo di prova di un rapporto di formazione e lavoro il dipendente non puo’ essere impegnato solo nell’attivita’ lavorativaSe manca la fase formativa, il patto di prova non è valido (Cassazione Sezione Lavoro n. 82 dell’8 gennaio 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Guglielmucci).


          Vincenzo T. è stato assunto dalla S.r.l. SIPRO con contratto di formazione e lavoro, recante il patto di prova. Essendo stato successivamente licenziato per mancato superamento della prova, egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, sostenendo che nel periodo di prova egli aveva svolto unicamente attività lavorativa senza ricevere alcuna formazione. L’azienda si è difesa sostenendo che, nel rapporto di formazione e lavoro, l’attività formativa può intervenire in un momento successivo alla fase di esperienza pratica. Il Pretore ha ritenuto che nel periodo di prova previsto da un contratto di formazione e lavoro si richieda l’alternanza dell’esperienza pratica e della formazione; avendo accertato che tale alternanza non si era verificata, il Pretore ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale per erronea interpretazione della normativa sul contratto di formazione e lavoro.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 82 dell’8 gennaio 2003, Pres. Sciarelli, Rel. Guglielmucci) ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro riconoscendo al datore di lavoro discrezionalità nella alternanza fra la fase pratica e quella teorica ed assolvendolo quindi da un obbligo di stretta osservanza di quanto previsto dal programma. Ciò, tuttavia – ha osservato la Corte – non consente di espungere del tutto dalla fase di esecuzione del contratto una delle due fasi, atteso il rapporto di coessenzialità fra le stesse esistente, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi coessenziali al raggiungimento dello scopo di inserimento nel mondo del lavoro.