| Molestare il direttore generale ordinando a suo nome varie merci
e facendogliele recapitare a casa costituisce reato, ma puo essere ritenuto
comportamento non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento In quanto scherzo di pessimo gusto che però non ha ripercussioni nella comunità
di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 18282 del 23 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto,
Rel. Celentano).
Enrico G., dipendente della S.p.A. Terminal Contenitori Porto di
Genova, è stato licenziato con laddebito di aver fatto inviare al direttore
generale vari quantitativi di merce mediante lapposizione della firma contraffatta
dal medesimo su tagliandi pubblicati da giornali e periodici. Egli ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Genova. Lazienda si è difesa sostenendo che il
licenziamento era giustificato perché il lavoratore aveva illecitamente molestato il
direttore generale. Un perito grafico nominato dal magistrato ha accertato che le firme
sugli ordinativi erano state apposte da Enrico G. Tuttavia il Pretore ha annullato il
licenziamento in quanto ha ritenuto che esso costituisse una sanzione eccessiva. In
appello il Tribunale di Genova ha confermato la decisione di primo grado, affermando che
il fatto attribuito al lavoratore, integrante il reato contravvenzionale di molestie,
poteva definirsi uno scherzo di pessimo gusto, una condotta fastidiosa, ma inidonea ad
interferire sulla comunità di lavoro, anche perché le merci erano pervenute direttamente
al domicilio del direttore generale e nessun altro in azienda era al corrente dei fatti;
il Tribunale ha inoltre rilevato che dalla perizia grafica non risultava un intento
imitativo della scrittura del direttore, il che confermava il carattere goliardico del
gesto. Lazienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la motivazione
data dal Tribunale per la sua decisione doveva ritenersi gravemente illogica in quanto,
pur dando atto che il lavoratore aveva commesso un reato nei confronti del direttore
generale, aveva escluso la sanzionabilità di questa illecita condotta con il
licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18282 del 23 dicembre 2002,
Pres. Ianniruberto, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Il Tribunale ha
osservato la Corte ha correttamente motivato la sua decisione rilevando che la
condotta tenuta dal lavoratore, pur costituendo un reato, non aveva una portata violenta,
intimidatrice ovvero ingiuriosa e quindi era inidonea a influire sullattività
lavorativa del direttore e a ripercuotersi sulla comunità di lavoro aziendale. Altra
circostanza rilevante tenuta presente dal Tribunale ha aggiunto la Corte è
la mancanza di un intento di imitazione della firma.
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