Molestare il direttore generale ordinando a suo nome varie merci e facendogliele recapitare a casa costituisce reato, ma puo’ essere ritenuto comportamento non sufficientemente grave da giustificare il licenziamento

In quanto scherzo di pessimo gusto che però non ha ripercussioni nella comunità di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 18282 del 23 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Celentano).


Enrico G., dipendente della S.p.A. Terminal Contenitori Porto di Genova, è stato licenziato con l’addebito di aver fatto inviare al direttore generale vari quantitativi di merce mediante l’apposizione della firma contraffatta dal medesimo su tagliandi pubblicati da giornali e periodici. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Genova. L’azienda si è difesa sostenendo che il licenziamento era giustificato perché il lavoratore aveva illecitamente molestato il direttore generale. Un perito grafico nominato dal magistrato ha accertato che le firme sugli ordinativi erano state apposte da Enrico G. Tuttavia il Pretore ha annullato il licenziamento in quanto ha ritenuto che esso costituisse una sanzione eccessiva. In appello il Tribunale di Genova ha confermato la decisione di primo grado, affermando che il fatto attribuito al lavoratore, integrante il reato contravvenzionale di molestie, poteva definirsi uno scherzo di pessimo gusto, una condotta fastidiosa, ma inidonea ad interferire sulla comunità di lavoro, anche perché le merci erano pervenute direttamente al domicilio del direttore generale e nessun altro in azienda era al corrente dei fatti; il Tribunale ha inoltre rilevato che dalla perizia grafica non risultava un intento imitativo della scrittura del direttore, il che confermava il carattere goliardico del gesto. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la motivazione data dal Tribunale per la sua decisione doveva ritenersi gravemente illogica in quanto, pur dando atto che il lavoratore aveva commesso un reato nei confronti del direttore generale, aveva escluso la sanzionabilità di questa illecita condotta con il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18282 del 23 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Il Tribunale – ha osservato la Corte – ha correttamente motivato la sua decisione rilevando che la condotta tenuta dal lavoratore, pur costituendo un reato, non aveva una portata violenta, intimidatrice ovvero ingiuriosa e quindi era inidonea a influire sull’attività lavorativa del direttore e a ripercuotersi sulla comunità di lavoro aziendale. Altra circostanza rilevante tenuta presente dal Tribunale – ha aggiunto la Corte – è la mancanza di un intento di imitazione della firma.