| La tutela reale contro i licenziamenti si applica anche ai
dipendenti di un ente di tendenza, se e organizzato imprenditorialmente La mancanza della finalità di lucro non è sufficiente ad escludere
lapplicabilità dellart. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18218 del
20 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella).
Carlo B.,
dipendente dellIstituto Addestramento Lavoratori con mansioni di direttore di
funzione, è stato licenziato con motivazione riferita a ragioni organizzative. Egli ha
impugnato il licenziamento chiedendo, in applicazione dellart. 18 St. Lav., la
reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dellIstituto al risarcimento dei
danni. LIstituto si è difeso sostenendo, tra laltro, che, in quanto
emanazione del sindacato nazionale CISL, esso svolgeva unattività dotata di
rilevanza costituzionale e di alto valore sociale e pertanto nei suoi confronti non era
applicabile lart. 18 St. Lav. LIstituto ha invocato lart. 4 della legge
11 maggio 1990 n. 108 secondo cui lart. 18 non è applicabile ai datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Il Pretore ha
ritenuto illegittimo il licenziamento, ma ha escluso lapplicabilità dellart.
18 St. Lav. e pertanto si è limitato a condannare lIstituto a riassumere il
lavoratore ovvero a versargli lindennità di quarantadue milioni di lire. Il
Tribunale di Torino, in grado di appello, ha confermato lillegittimità del
licenziamento, ma ha ritenuto applicabile lart. 18 St. Lav. ordinando pertanto la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando lIstituto al
risarcimento del danno. Il Tribunale ha rilevato che lIstituto, con 270 dipendenti e
9 centri di formazione professionale, ancorché sovvenzionato in prevalenza con interventi
pubblici, aveva tutte le caratteristiche dellimpresa industriale sia per
loggetto (attività di formazione professionale anche con corsi a pagamento) che per
i criteri di economicità della gestione, diretta a rendere un servizio anche
economicamente redditizio, sia pur socialmente apprezzabile. LIstituto ha proposto
ricorso per cassazione censurando il Tribunale, tra laltro per avere ritenuto
applicabile lart. 18 St. Lav.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18218 del 20 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel.
Mazzarella) ha rigettato il ricorso, affermando che ai fini dellapplicazione
dellart. 18 St. Lav. ciò che rileva è la struttura imprenditoriale del datore di
lavoro, anche se esso non persegua fini di lucro; infatti lart. 4 della legge n. 108
del 1990 si riferisce ai datori di lavoro non imprenditori e pone pertanto
quale requisito indefettibile ai fini della esclusione della tutela reale in materia di
licenziamenti che lorganizzazione datrice di lavoro non possa in ogni caso proporsi
in termini imprenditoriali. Questa norma, pertanto ha aggiunto la Corte
esige in via preliminare la indagine sulla imprenditorialità o meno della organizzazione
e, solo in caso negativo, quella successiva sulla configurabilità di
unorganizzazione di tendenza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia
correttamente accertato la struttura imprenditoriale dellIstituto e pertanto non sia
incorso in violazione dellart. 4 della legge n. 108 del 1990.
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