| Quando lanzianita di
servizio e il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di
personale, lazienda deve comunicare le modalita della sua applicazione
consentendo la valutazione comparativa La mancanza di
questa precisazione comporta lillegittimità del licenziamento (Cassazione Sezione
Lavoro n. 86 dell8 gennaio 2003, Pres. Mileo, Rel. Di Lella).
La Citec S.p.A. ha attuato nel 1995 una riduzione di personale con
la procedura prevista dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991. Al termine della procedura,
lazienda, con riferimento allart. 4, nono comma, della legge, ha comunicato
alle organizzazioni sindacali e allUfficio del Lavoro lelenco dei licenziati
precisando di avere utilizzato come criterio di scelta quello dellanzianità di
servizio.
Carla L., dipendente della Citec S.p.A. con mansioni di segretaria,
inclusa nellelenco, ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma,
sostenendo che esso doveva ritenersi illegittimo perché lazienda non aveva
precisato le modalità di applicazione del criterio di scelta adottato ed in particolare
aveva omesso ogni riferimento comparativo tra i lavoratori licenziati e il restante
personale. Lazienda si è difesa sostenendo che le indicazioni date erano
sufficienti a soddisfare le prescrizioni dellarticolo 4 legge n. 223/1991, secondo
cui lelenco dei lavoratori licenziati deve essere accompagnato dalla puntuale
indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta; essa ha
aggiunto che la lavoratrice era stata licenziata in quanto il suo posto nella segreteria
della direzione amministrativa era stato soppresso. Il Pretore ha ritenuto legittimo il
licenziamento. In grado di appello il Tribunale di Roma ha riformato la decisione di primo
grado, in quanto ha ritenuto che lazienda non abbia soddisfatto allobbligo di
informazione previsto dallart. 4 della legge ed abbia inoltre ammesso di avere
applicato nei confronti della lavoratrice un criterio diverso dallanzianità di
servizio, tenendo conto della soppressione del suo posto per esigenze organizzative.
Pertanto il Tribunale ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Carla
L. nel posto di lavoro e condannando lazienda al risarcimento del danno. La Società
ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 86 dell8 gennaio 2003, Pres. Mileo, Rel. Di Lella) ha rigettato il ricorso. La
legge ha osservato la Corte prevede che il datore di lavoro, dopo avere
individuato i criteri di scelta da utilizzare (concordati con le organizzazioni sindacali
o unilateralmente predisposti), debba darne comunicazione, precisandone le modalità di
applicazione, alle organizzazioni sindacali ed ai competenti organismi amministrativi.
Nel caso di specie - ha osservato la Corte il giudice
dellappello ha evidenziato che, attraverso la mera indicazione dei nominativi dei
lavoratori licenziati, dei loro dati anagrafici, della anzianità aziendale e della
precisazione del criterio di scelta applicato (lanzianità di servizio), non può
considerarsi soddisfatto lonere della puntuale indicazione delle modalità con cui
sono stati applicati i criteri di scelta, poiché la omessa valutazione comparativa dei
dipendenti fra i quali la scelta è stata operata, rende la comunicazione inidonea a
consentire la verifica della effettiva applicazione dei criteri stessi; questa motivazione
ha affermato la Corte deve ritenersi corretta, in quanto lindicazione
delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, rispondendo
allesigenza di consentire ai sindacati, ed al giudice, un sollecito ed immediato
controllo, presuppone necessariamente la evidenziazione della valutazione comparativa fra
tutti i dipendenti nellambito dei quali la scelta va operata, così da permettere
una vera e propria graduatoria derivante dal raffronto fra tutti i lavoratori interessati
al provvedimento espulsivo, in relazione ai quali è intervenuta la scelta; in tal modo si
consente di verificare come e perché i lavoratori licenziati siano stati scelti, mentre
in assenza della suddetta comparazione, la comunicazione si riduce ad un inutile rituale.
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