Quando l’anzianita’ di servizio e’ il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale, l’azienda deve comunicare le modalita’ della sua applicazione consentendo la valutazione comparativa

La mancanza di questa precisazione comporta l’illegittimità del licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 86 dell’8 gennaio 2003, Pres. Mileo, Rel. Di Lella).


La Citec S.p.A. ha attuato nel 1995 una riduzione di personale con la procedura prevista dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991. Al termine della procedura, l’azienda, con riferimento all’art. 4, nono comma, della legge, ha comunicato alle organizzazioni sindacali e all’Ufficio del Lavoro l’elenco dei licenziati precisando di avere utilizzato come criterio di scelta quello dell’anzianità di servizio.  
Carla L., dipendente della Citec S.p.A. con mansioni di segretaria, inclusa nell’elenco, ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, sostenendo che esso doveva ritenersi illegittimo perché l’azienda non aveva precisato le modalità di applicazione del criterio di scelta adottato ed in particolare aveva omesso ogni riferimento comparativo tra i lavoratori licenziati e il restante personale. L’azienda si è difesa sostenendo che le indicazioni date erano sufficienti a soddisfare le prescrizioni dell’articolo 4 legge n. 223/1991, secondo cui l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere accompagnato dalla puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta; essa ha aggiunto che la lavoratrice era stata licenziata in quanto il suo posto nella segreteria della direzione amministrativa era stato soppresso. Il Pretore ha ritenuto legittimo il licenziamento. In grado di appello il Tribunale di Roma ha riformato la decisione di primo grado, in quanto ha ritenuto che l’azienda non abbia soddisfatto all’obbligo di informazione previsto dall’art. 4 della legge ed abbia inoltre ammesso di avere applicato nei confronti della lavoratrice un criterio diverso dall’anzianità di servizio, tenendo conto della soppressione del suo posto per esigenze organizzative. Pertanto il Tribunale ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione di Carla L. nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno. La Società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 86 dell’8 gennaio 2003, Pres. Mileo, Rel. Di Lella) ha rigettato il ricorso. La legge – ha osservato la Corte – prevede che il datore di lavoro, dopo avere individuato i criteri di scelta da utilizzare (concordati con le organizzazioni sindacali o unilateralmente predisposti), debba darne comunicazione, precisandone le modalità di applicazione, alle organizzazioni sindacali ed ai competenti organismi amministrativi.
Nel caso di specie  - ha osservato la Corte – il giudice dell’appello ha evidenziato che, attraverso la mera indicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati, dei loro dati anagrafici, della anzianità aziendale e della precisazione del criterio di scelta applicato (l’anzianità di servizio), non può considerarsi soddisfatto l’onere della puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, poiché la omessa valutazione comparativa dei dipendenti fra i quali la scelta è stata operata, rende la comunicazione inidonea a consentire la verifica della effettiva applicazione dei criteri stessi; questa motivazione – ha affermato la Corte – deve ritenersi corretta, in quanto l’indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, rispondendo all’esigenza di consentire ai sindacati, ed al giudice, un sollecito ed immediato controllo, presuppone necessariamente la evidenziazione della valutazione comparativa fra tutti i dipendenti nell’ambito dei quali la scelta va operata, così da permettere una vera e propria graduatoria derivante dal raffronto fra tutti i lavoratori interessati al provvedimento espulsivo, in relazione ai quali è intervenuta la scelta; in tal modo si consente di verificare come e perché i lavoratori licenziati siano stati scelti, mentre in assenza della suddetta comparazione, la comunicazione si riduce ad un inutile rituale.