TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
DECRETO ex art.28 L.n.300/70
Il Giudice del Lavoro, esaminati gli atti del procedimento n.1086/2002,
osserva.
Con ricorso depositato in data 3.07.2002 il Sindacato
Lavoratori Comunicazione CGIL di Siracusa, in persona del segretario generale provinciale
Francesco DI PRIOLO, esponeva quanto segue:
G. S., dipendente della TELECOM ITALIA s.p.a. dal
novembre 1988 con la qualifica di assistente tecnico, in servizio nell'ambito del CIL
(Centro Impianti di Linea), quindi del COP (Centro Operativo), indi del CPF (Centro
Portanti Fisici) ed infine del CLU (Centro Lavoro Unico) di Siracusa, ove aveva sempre
gestito il personale addetto alla manutenzione, componente, già da circa 5 anni, della
segreteria provinciale del Sindacato ricorrente (aderente alla CGIL) di Siracusa quale
segretario aziendale responsabile TELECOM, alle elezioni delle RSU e RSL del
l8.04.2002 svolte in TELECOM 1TALIA, aveva riportato un rilevantissimo successo
elettorale, ottenendo il 62,5% dei voti validi espressi nella provincia di Siracusa e
risultando il secondo degli eletti nella lista SLC-CGIL in ambito regionale.
Subito dopo le votazioni era stato tuttavia posto in
essere dalla TELECOM ITALIA il seguente comportamento, ritenuto dal Sindacato ricorrente
manifestamente antisindacale.
In data 9 maggio 2002, alle ore 13.00, il responsabile del CLU di Siracusa,
sig. P., si era recato presso l' ufficio del G. ed aveva a quest'ultimo comunicato la (da
lui ritenuta) incompatibilità tra la qualifica di assistente e l'impegno sindacale
sotteso ai compiti di RSU e di RLS del G. medesimo, onde se il lavoratore avesse ritenuto
di mantenere tela carica sindacale elettiva, il P. avrebbe distolto il personale sino ad
allora affidato al G..
Due ore dopo il predetto colloquio il G. apprendeva
da altro collega della diramazione di un nuovo elenco di distribuzione del personale che
lo escludeva di fatto da ogni responsabilità di gestione del personale e da qualsiasi
altra attività del CLU.
Il giorno successivo il lavoratore si accorgeva
altresì che tale sua esclusione di fatto dalla vita produttiva aziendale era stata
operata anche nei sistemi informatici aziendali, risultando i lO tecnici, sino ad allora
ad egli affidati, distribuiti tutti agli altri tre assistenti di reparto, e ciò a partire
dalla data del 10.05.2002.
Da tal giorno pertanto il G. era stato lasciato in
ufficio senza alcun incarico e/o occupazione, con conseguente nocumento, oltre che alla
propria sfera professionale, anche a quella morale, essendosi propalata la notizia,
certamente non lusinghiera, che, in coincidenza con la elezione a RSU, un sindacalista,
sino ad allora provetto assistente, era stato relegato all'ozio.
Nonostante gli inviti presso i superiori e le ferme
proteste per l'ingiusta discriminazione anche tramite il segretario regionale SLC-CGIL
presso il responsabile TELECOM delle Risorse Umane, e sebbene l'Azienda, tramite
quest'ultimo, avesse dato assicurazioni in ordine alla immediata reintegra nel ruolo
del G., non era tuttavia seguito alcun atto conseguente.
Il G. inoltre, dopo la data del 10.05.2002, non era
stato più neppure invitato alle riunioni degli assistenti con il responsabile, ne
gli era più stata inviata la copiosa e giornaliera documentazione di
aggiornamento tecnico e normativo. lo stesso era stato anche escluso dai corsi
di aggiornamento tecnico organizzati dalla Azienda.
Poiché doveva ritenersi paradigmatico di
condotta antisindacale il comportamento aziendale consistito nel deprivare di
contenuto qualificante le mansioni del lavoratore in conseguenza della elezione dello
stesso ad una carica sindacale, sì da indurre il medesimo a "scegliere" tra la
propria posizione professionale e lo svolgimento dell'attività sindacale,
chiedeva dichiararsi l' antisindacalità di tale condotta datoriale, con ordine alla
società di cessazione del comportamento illegittimo nonché di rimozione dei
conseguenti effetti. Con vittoria di spese e compensi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in
giudizio la TELECOM ITALIA s.p.a., sostenendo la piena legittimità del proprio
operato.
Premesso in fatto che, con riorganizzazione recente,
la società aveva operato una modificazione della struttura di lavoro, sopprimendo i
centri di lavoro preesistenti (rispettivamente:
COP - cui era demandata l'attività di manutenzione e implementazione
della telefonia per la generalità dei clienti, con personale operativo costituito
da operai ed impiegati;
COR già svolgente attività di gestione
delle centrali telefoniche, con personale operativo costituito esclusivamente da
impiegati;
CLPS - cui era demandata attività di
assistenza tecnica per la clientela cd. d' affari, con personale costituito
unicamente da impiegati;
CPF - cui era assegnata attività di gestione delle
linee telefoniche di giunzione, con personale operativo costituito esclusivamente da
operai) e costituendo un unico centro di lavoro, denominato CLU
- era avvenuto che, mentre il numero dei tecnici
presso il nuovo centro di Siracusa era rimasto invariato (n.98 unità), in base alla
nuova organizzazione necessitavano ormai in Siracusa solo n.7 assistenti, in luogo
dei lO in precedenza assegnati, risultando ora assegnate a ciascuna squadra n.14
unità.
Peraltro, l'attività del G. - già assistente
tecnico unitamente al coordinatore Z. nell'ambito del CPF - richiedeva un contenuto
professionale inferiore sotto il profilo tecnico rispetto a quella svolta dagli altri
Centri di lavoro, mentre adesso con la nascita del CLU era richiesto agli assistenti di
assicurare un' assistenza tecnica generalizzata, relativa, cioè, a tutte le
specializzazioni in precedenza di competenza dei singoli settori .
Il G. era stato di conseguenza assegnato ad attività
specialistiche più consone al bagaglio professionale posseduto. In particolare, quanto
alle mansioni in atto svolte dal predetto, esse consistevano. Nella effettuazione di
sopralluoghi per spostamenti di cavi, pali e raccordi, con compilazione di relazioni
ed elevazione a valori dei relativi costi; controllo e supervisione della attività
di rilevazione delle presenze del personale del CLU. supporto alla gestione del magazzino;
effettuazione di sopralluoghi per, controlli prese di terra; gestione di apparati
radiomobili in dotazione del personale CLU.
La nuova organizzazione inoltre era dotata di un
nuovo sistema di assegnazione delle attività (Work Force Management), attestato per
l'AOR Sicilia Est in Catania, il quale consentiva la diretta assegnazione delle
attività ai singoli tecnici, onde l' attività oggi richiesta agli assistenti era
mutata, consistendo la stessa sostanzialmente nel supporto e monitoraggio della attività
dei tecnici all'esterno della sede di lavoro.
Evidenziava peraltro la società come, in data 7
maggio 2002, alla presenza dello Z., era stato lo stesso G. a comunicare al sig. P.
che l' impegno derivante dal suo nuovo incarico di segretario provinciale e le
continue assenze per permessi sindacali non gli avrebbero permesso di gestire il
personale e di supportarlo nelle attività lavorative giornaliere, ed a richiedere quindi
di essere utilizzato diversamente, onde l'assegnazione delle attività al G. era
stata dal medesimo condivisa.
La riorganizzazione del CLU aveva peraltro
determinato in altre realtà territoriali analoghi fenomeni di esubero di assistenti; nel
caso delle realtà territoriali della Sicilia Est, in particolare, si era provveduto a
realizzare i relativi trasferimenti verso Catania e tale fenomeno aveva riguardato
anche due dipendenti del CLU di Siracusa.
La profonda riorganizzazione che aveva interessato la
società, lungi dall'essersi trattato di un'operazione di mera facciata, escludeva
pertanto in radice la possibilità di ravvisare una condotta antisindacale, essendo
la scelta di affidare al G. mansioni diverse avvenuta per ragioni obiettive
che nulla avevano a che vedere con la esistenza di una presunta discriminazione.
Inoltre, la particolare conformazione dell'attività
all'interno del CLU aveva imposto che la scelta degli assistenti cadesse innanzi tutto sul
personale ritenuto in possesso di un bagaglio professionale più completo nel rispetto del
presidio delle attività a più alto valore aggiunto per svolgere tale nuovo ruolo.
Rilevava altresì che nella nuova organizzazione il
G. avrebbe dovuto coordinare una squadra di 14 persone, mentre in precedenza egli ne
coordinava solamente 11, per di più unitamente ad altro collega.
Ora, se in precedenza lo svolgimento di attività
sindacale era del tutto compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa,
considerato il minor numero di persone da coordinare e soprattutto la circostanza che tale
attività di coordinamento era condivisa con altra persona che ben poteva sopperire
alle assenze del sindacalista, tutt'affatto diversa era la situazione attuale; onde doveva
ritenersi del tutto impossibile che il G. potesse coordinare una squadra, ipotesi ritenuta
dalla società "del tutto incompatibile con una ordinata gestione dell'organizzazione
di lavoro".
Infatti, le frequenti assenze imposte dallo
svolgimento dell' attività sindacale - assenze che ad es. negli ultimi mesi assommavano
al 50% delle ore lavorabili - avrebbero determinato che, nei periodi di assenza del
G., la quadra sarebbe stata priva di un capo, con la conseguenza pratica che la stessa
sarebbe rimasta priva di coordinamento, a meno di non assegnare le mansioni di
coordinamento ad altro soggetto, con grave pregiudizio per l' attività aziendale e con il
pratico risultato che il G. sarebbe stato di fatto espropriato delle mansioni affidategli,
trovandosi ad eseguire decisioni prese da altri.
Poiché infine il comportamento TELECOM non aveva
affatto determinato una lesione della possibilità per il G. di svolgere le sue funzioni
di RSU, essendo anzi la possibilità di svolgere attività sindacale del tutto preservata
dalla scelta aziendale, anche a voler ritenere - ipotesi in ogni caso decisamente negata
dalla TELECOM - le mansioni attuali del G. non conformi al principio della equivalenza
professionale, si sarebbe trattato, all'evidenza, di una controversia non già collettiva,
ma schiettamente individuale, con assenza di qualsivoglia pregiudizio per la posizione
della organizzazione sindacale, onde l'azione proposta era da ritenersi inammissibile,
coinvolgendo un interesse ricadente nella sfera individuale del soggetto.
Tanto premesso, appare opportuno preliminarmente
precisare che la nozione della condotta antisindacale si è, com'è noto, staccata dal
riferimento letterale agli istituti specificamente disciplinati dallo St.dei Lav. Lav.,
per pervenire ad una articolata accezione esperibile nei confronti di una serie
"aperta" di fattispecie, comunque riconducibili alla violazione dei diritti
sindacali, con la conseguenza che va ritenuta la esperibilità del procedimento ex art.28
St. in tutte le ipotesi in cui il comportamento datoriale possa implicare un possibile
pregiudizio alla posizione o alla credibilità sindacale.
La norma, in altri termini, si caratterizza per una
fattispecie di illecito strutturalmente "aperta", atta peraltro a qualificare la
condotta del datore di lavoro come antisindacale - qualora risulti menomato l' interesse
protetto - anche a prescindere dal verificarsi di un danno risarcibile.
Pertanto, mentre da un lato, così come è stato precisato dalla
giurisprudenza della S.C. con orientamento ormai consolidato, per integrare gli estremi
della condotta antisindacale, è sufficiente che il comportamento scrutinato leda
oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni
sindacali, senza che sia necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo
da parte del datore di lavoro (cfr. Cass.98/10324; 98/6193; 97/11573; 97/5295), d'altro
verso deve ritenersi, così passando ad esaminare il caso di specie, che anche il semplice
mutamento di mansioni di un rappresentante sindacale possa essere ritenuto potenzialmente
illegittimo con conseguente riconoscimento dell'interesse ad agire in capo
all'organizzazione sindacale qualora l'azione sia rivolta a tutelare posizioni del
sindacato medesimo connesse a diritti del lavoratore in relazione ad atti del datore di
lavoro idonei, al contempo, ad arrecare pregiudizio anche al libero espletamento della
attività sindacale - oltre che in ipotesi di violazione del divieto di atti
discriminatori, sancito dall'art.15 St., anche qualora esso comporti l'esautoramento
definitivo delle mansioni in precedenza espletate dal lavoratore/rappresentante sindacale
e sia stato determinato proprio in ragione dell' impegno sindacale sotteso alla carica
elettiva ricoperta.
Non può infatti dubitarsi, a parere di chi scrive,
che costituisca comportamento potenzialmente idoneo ad integrare la ipotesi di
antisindacalità della condotta, non solo il provvedimento datoriale di mutamento di
mansioni che implichi un pregiudizio all'efficace svolgimento della attività sindacale da
parte del rappresentante (ad es. per l'allontanamento definitivo di quest'ultimo da tutti
i compagni di lavoro o dalla specifica base rappresentata), ma anche quello che determini
in concreto uno svilimento del livello professionale raggiunto dal lavoratore - con
conseguente mancato utilizzo del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase
del rapporto e nella precedente attività svolta, in contrasto con il principio secondo
cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità,
nell'ottica di un costante loro affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse
(Cass. 17.03.1999, n.2428) - ove tale svilimento risulti giustificato, da parte datoriale,
proprio in ragione dell' attività sindacale sottesa all' impegno derivante dalla carica
elettiva.
In altri termini, non appare dubitabile che in casi
del genere il Sindacato sia portatore di un interesse proprio, non potendosi peraltro già
sul piano astratto nemmeno escludersi a priori, in siffatte ipotesi, la violazione
della norma di cui all'art.15 St., comma 1, lett. b).
Tanto premesso sul piano dell'interesse ad agire da
parte dell' organizzazione sindacale odierna ricorrente, deve ritenersi che nel
caso di specie la condotta datoriale scrutinata, seguita alla riorganizzazione
aziendale espletata da TELECOM ITALIA, integri effettivamente la ipotesi vietata di cui
all'art.28 St.
E' la stessa convenuta infatti a riconoscere (v. pag.
10 e ss.) che a determinare il mutamento delle mansioni affidate al G. abbia
influito in modo determinante l'impegno sindacale di quest'ultimo, in special modo in
considerazione delle assenze necessitate dallo svolgimento della attività sindacale
espletata.
Prescindendo dalla contestazione in ordine alle ore
effettive di assenza (*nota* in sede di dibattimento con la produzione delle buste
paga, si è dimostrato che le ore di effettiva assenza per motivi sindacali era
notevolmente inferiore a quella palesata da Telecom Italia) (cfr. documentazione esibita
dalla ricorrente alla udienza del 18.09.2002), è la stessa società, in ogni caso, ad
affermare che l'intervenuto mutamento di mansioni sia stato determinato proprio
dalla attività sindacale (e dall'impegno inerente) svolta dal G..
D'altro verso, che l' intervenuto mutamento di
mansioni abbia comportato una vera e propria dequalificazione risulta pacificamente,
oltre che alla luce dei nuovi compiti affidati rispetto a quelli in precedenza
svolti, così come descritti nella memoria TELECOM (alcuni dei nuovi compiti-
effettuazione di sopralluoghi per spostamento cavi, pali e raccordi e di
sopralluoghi per controlli prese di terra; compilazione della relativa relazione -
rientrano pacificamente nella competenza degli operai : v. deposizioni M. e P.
(*nota* questultimo di parte resistente) ; altri - come ad es. la attività di
gestione di report di avanzamento, della quale ha riferito l'informatore P. - vengono
svolti esclusivamente dagli assistenti tecnici coordinatori di squadra per la parte di
relativa competenza e coordinati infine dal P.), anche in considerazione della
esclusione di fatto del G., dopo la data del 10.05.2002 dalle riunioni degli
assistenti con il responsabile CLU e dai corsi di aggiornamento tecnico organizzati
dalla azienda, nonché del mancato invio al lavoratore della giornaliera
documentazione di aggiornamento tecnico e normativo, circostanze queste ultime da
ritenersi pacifiche in quanto mai contestate dalla convenuta e comprovanti la
esclusione di fatto del sindacalista, oltre che da ogni responsabilità di gestione
del personale, anche da qualsiasi attività organizzativa del CLU interessante la
figura dell' assistente.
Poiché lo svolgimento di attività sindacale da
parte dei dipendenti costituisce pacificamente un diritto costituzionalmente
garantito, dal quale non possono ne debbono scaturire conseguenze dannose per coloro
che ne fanno uso, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla
società, che, qualora a seguito dell'attività sindacale svolta dal dipendente,
l'espletamento delle prestazioni lavorative e lui affidate ne risenta, è l'organizzazione
complessiva del lavoro che va semmai modificata, e non già il dipendente adibito ad
attività meno qualificate e/o rilevanti (in termini: Pretura Milano, 14 febbraio 1990,
Orient. giur. lav. 1990).
Quanto appena esposto già basterebbe ai fini della
configurabilità della condotta antisindacale nella adibizione del G. da mansioni di
assistente tecnico a mansioni di "assistente specialistico (delle quali,
per inciso, nemmeno l' informatore di parte resistente C. da ritenersi
particolarmente qualificato attesa la sua qualità di responsabile dei CLU dell'Area
Operativa TELECOM della Sicilia orientale - ha tuttavia fornito esauriente spiegazione,
essendosi il predetto limitato ad affermare che la differenza tra le due figure
professionali è la seguente: "l'assistente tecnico coordina dei tecnici,.
l'assistente specialista non coordina personale, ma svolge funzioni (quali?) che
l'azienda ritiene siano di un assistente e non di un impiegato
D.R. "
Potrebbe avere la gestione di procedure cui non hanno accesso gli impiegati").
Per completezza va tuttavia altresì precisato che la
convenuta non ha, d'altro verso, nemmeno sufficientemente provato che la
"sottrazione" della squadra di tecnici, effettuata unicamente con
riferimento al G. tra tutti gli otto assistenti tecnici rimasti in forza al CLU di
Siracusa a seguito della ristrutturazione, sia stata effettivamente giustificata dalla
mancanza, in capo al predetto rispetto agli altri colleghi, di un "bagaglio
professionale più completo nel rispetto del presidio delle attività a più alto
valore aggiunto per svolgere tale nuovo ruolo" di assistente tecnico all'
interno del CLU.
Al contrario, deve ritenersi attestato, in quanto mai
contestato dalla società, che il G., da un lato, era stato in precedenza adibito,
oltre che al CPF, anche al CIL ed al COP, e pertanto poteva vantare una esperienza
certamente non limitata ad un solo settore, e, dall'altro, che il medesimo, nonostante la
pluriennale attività sindacale (da circa 5 anni il G. era componente della segreteria
provinciale dell' organizzazione sindacale ricorrente quale segretario aziendale
responsabile TELECOM ITALIA), era stato addirittura riconosciuto idoneo ad essere
"utilizzato per altre attività con posizioni di rilievo" (v. scheda di
valutazione acquisita in atti, nella quale si dava atto al contempo che "l'attività
di sindacalista è stata condotta nel pieno rispetto del ruolo e sempre orientata a
migliorare il clima e 1'ambiente del lavoro").
Sulla base di tutto quanto sopra
esposto, va pertanto ordinato alla TELECOM ITALIA s.p.a. la cessazione del
comportamento antisindacale consistito nell'esautoramento delle mansioni di assistente
tecnico in capo al G. S., con la conseguenza che il medesimo va reintegrato
all'interno del nuovo CLU di Siracusa nel ruolo in precedenza ricoperto e nelle funzioni
già espletate di assistente tecnico coordinatore di squadra.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza come
di norma.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso ordina alla
TELECOM ITALIA s.p.a.. di cessare il comportamento illegittimo consistito nel deprivare il
dipendente G.S., a seguito della sua elezione quale RSU e RLS, delle mansioni di
assistente tecnico coordinatore di squadra, dal predetto in precedenza espletate e,
conseguentemente, di reintegrare il medesimo nelle suddette mansioni all'interno del CLU
di Siracusa.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
Decreto immediatamente esecutivo come per legge.
Siracusa, 23.09.2002 - il Giudice
Elvira Maltese
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 Settembre 2002