TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

DECRETO ex art.28 L.n.300/70


Il Giudice del Lavoro, esaminati gli atti del procedimento n.1086/2002, osserva.

Con ricorso depositato in data 3.07.2002 il Sindacato Lavoratori Comunicazione CGIL di Siracusa, in persona del segretario generale provinciale Francesco DI PRIOLO, esponeva quanto segue:

G. S., dipendente della TELECOM ITALIA s.p.a. dal novembre 1988 con la qualifica di assistente tecnico, in servizio nell'ambito del CIL (Centro Impianti di Linea), quindi del COP (Centro Operativo), indi del CPF (Centro Portanti Fisici) ed infine del CLU (Centro Lavoro Unico) di Siracusa, ove aveva sempre gestito il personale addetto alla manutenzione, componente, già da circa 5 anni, della segreteria provinciale del Sindacato ricorrente (aderente alla CGIL) di Siracusa quale segretario aziendale  responsabile TELECOM, alle elezioni delle RSU e RSL del l8.04.2002 svolte in TELECOM 1TALIA, aveva riportato un rilevantissimo successo elettorale, ottenendo il 62,5% dei voti validi espressi nella provincia di Siracusa e risultando il secondo degli eletti nella lista SLC-CGIL in ambito regionale.

Subito dopo le votazioni era stato tuttavia posto in essere dalla TELECOM ITALIA il seguente comportamento, ritenuto dal Sindacato ricorrente manifestamente antisindacale.
In data 9 maggio 2002, alle ore 13.00, il responsabile del CLU di Siracusa, sig. P., si era recato presso l' ufficio del G. ed aveva a quest'ultimo comunicato la (da lui ritenuta) incompatibilità tra la qualifica di assistente e l'impegno sindacale sotteso ai compiti di RSU e di RLS del G. medesimo, onde se il lavoratore avesse ritenuto di mantenere tela carica sindacale elettiva, il P. avrebbe distolto il personale sino ad allora affidato al G..

Due ore dopo il predetto colloquio il G. apprendeva da altro collega della diramazione di un nuovo elenco di distribuzione del personale che lo escludeva di fatto da ogni responsabilità di gestione del personale e da qualsiasi altra attività del CLU.

Il giorno successivo il lavoratore si accorgeva altresì che tale sua esclusione di fatto dalla vita produttiva aziendale era stata operata anche nei sistemi informatici aziendali, risultando i lO tecnici, sino ad allora ad egli affidati, distribuiti tutti agli altri tre assistenti di reparto, e ciò a partire dalla data del 10.05.2002.

Da tal giorno pertanto il G. era stato lasciato in ufficio senza alcun incarico e/o occupazione, con conseguente nocumento, oltre che alla propria sfera professionale, anche a quella morale, essendosi propalata la notizia, certamente non lusinghiera, che, in coincidenza con la elezione a RSU, un sindacalista, sino ad allora provetto assistente, era stato relegato all'ozio.

Nonostante gli inviti presso i superiori e le ferme proteste per l'ingiusta discriminazione anche tramite il segretario regionale SLC-CGIL presso il responsabile TELECOM delle Risorse Umane, e sebbene l'Azienda, tramite quest'ultimo, avesse dato assicurazioni in ordine alla immediata reintegra nel  ruolo del G., non era tuttavia seguito alcun atto conseguente.

Il G. inoltre, dopo la data del 10.05.2002, non era stato più  neppure invitato alle riunioni degli assistenti con il responsabile, ne gli era  più stata inviata la copiosa e giornaliera documentazione di aggiornamento  tecnico e normativo. lo stesso era stato anche escluso dai corsi di  aggiornamento tecnico organizzati dalla Azienda.

  Poiché doveva ritenersi paradigmatico di condotta antisindacale il  comportamento aziendale consistito nel deprivare di contenuto qualificante le mansioni del lavoratore in conseguenza della elezione dello stesso ad una carica sindacale, sì da indurre il medesimo a "scegliere" tra la propria  posizione professionale e lo svolgimento dell'attività sindacale, chiedeva  dichiararsi l' antisindacalità di tale condotta datoriale, con ordine alla società  di cessazione del comportamento illegittimo nonché di rimozione dei conseguenti effetti. Con vittoria di spese e compensi.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la TELECOM  ITALIA s.p.a., sostenendo la piena legittimità del proprio operato.

Premesso in fatto che, con riorganizzazione recente, la società aveva  operato una modificazione della struttura di lavoro, sopprimendo i centri di  lavoro preesistenti (rispettivamente:
COP - cui era demandata l'attività di  manutenzione e implementazione della telefonia per la generalità dei clienti,  con personale operativo costituito da operai ed impiegati;

COR – già  svolgente attività di gestione delle centrali telefoniche, con personale  operativo costituito esclusivamente da impiegati;

CLPS - cui era demandata  attività di assistenza tecnica per la clientela cd. d' affari, con personale costituito  unicamente da impiegati;

CPF - cui era assegnata attività di gestione delle linee telefoniche di giunzione, con personale operativo costituito esclusivamente da operai) e costituendo un unico centro di lavoro,  denominato CLU

- era avvenuto che, mentre il numero dei tecnici presso il  nuovo centro di Siracusa era rimasto invariato (n.98 unità), in base alla nuova  organizzazione necessitavano ormai in Siracusa solo n.7 assistenti, in luogo dei lO in precedenza assegnati, risultando ora assegnate a ciascuna squadra  n.14 unità.

 Peraltro, l'attività del G. - già assistente tecnico unitamente  al coordinatore Z. nell'ambito del CPF - richiedeva un contenuto professionale inferiore sotto il profilo tecnico rispetto a quella svolta dagli altri Centri di lavoro, mentre adesso con la nascita del CLU era richiesto agli assistenti di assicurare un' assistenza tecnica generalizzata, relativa, cioè, a  tutte le specializzazioni in precedenza di competenza dei singoli settori .

Il G. era stato di conseguenza assegnato ad attività specialistiche più consone al bagaglio professionale posseduto. In particolare, quanto alle mansioni in atto svolte dal predetto, esse consistevano. Nella effettuazione di sopralluoghi per spostamenti di cavi, pali e raccordi, con  compilazione di relazioni ed elevazione a valori dei relativi costi; controllo e  supervisione della attività di rilevazione delle presenze del personale del CLU. supporto alla gestione del magazzino; effettuazione di sopralluoghi per, controlli prese di terra; gestione di apparati radiomobili in dotazione del personale CLU.

La nuova organizzazione inoltre era dotata di un nuovo sistema di  assegnazione delle attività (Work Force Management), attestato per l'AOR  Sicilia Est in Catania, il quale consentiva la diretta assegnazione delle attività  ai singoli tecnici, onde l' attività oggi richiesta agli assistenti era mutata, consistendo la stessa sostanzialmente nel supporto e monitoraggio della attività dei tecnici all'esterno della sede di lavoro.

Evidenziava peraltro la società come, in data 7 maggio 2002, alla  presenza dello Z., era stato lo stesso G. a comunicare al sig. P. che l' impegno derivante dal suo nuovo incarico di segretario  provinciale e le continue assenze per permessi sindacali non gli avrebbero  permesso di gestire il personale e di supportarlo nelle attività lavorative giornaliere, ed a richiedere quindi di essere utilizzato diversamente, onde  l'assegnazione delle attività al G. era stata dal medesimo condivisa.

La riorganizzazione del CLU aveva peraltro determinato in altre realtà territoriali analoghi fenomeni di esubero di assistenti; nel caso delle realtà territoriali della Sicilia Est, in particolare, si era provveduto a realizzare i  relativi trasferimenti verso Catania e tale fenomeno aveva riguardato anche  due dipendenti del CLU di Siracusa.

La profonda riorganizzazione che aveva interessato la società, lungi dall'essersi trattato di un'operazione di mera facciata, escludeva pertanto in  radice la possibilità di ravvisare una condotta antisindacale, essendo la scelta  di affidare al G. mansioni diverse avvenuta per ragioni obiettive  che nulla avevano a che vedere con la esistenza di una presunta  discriminazione.

Inoltre, la particolare conformazione dell'attività all'interno del CLU aveva imposto che la scelta degli assistenti cadesse innanzi tutto sul personale ritenuto in possesso di un bagaglio professionale più completo nel rispetto del presidio delle attività a più alto valore aggiunto per svolgere tale nuovo ruolo.

Rilevava altresì che nella nuova organizzazione il G. avrebbe dovuto coordinare una squadra di 14 persone, mentre in precedenza egli ne coordinava solamente 11, per di più unitamente ad altro collega.

Ora, se in precedenza lo svolgimento di attività sindacale era del tutto compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa, considerato il minor numero di persone da coordinare e soprattutto la circostanza che tale attività di coordinamento era condivisa con altra persona che ben poteva  sopperire alle assenze del sindacalista, tutt'affatto diversa era la situazione attuale; onde doveva ritenersi del tutto impossibile che il G. potesse coordinare una squadra, ipotesi ritenuta dalla società "del tutto incompatibile con una ordinata gestione dell'organizzazione di lavoro".

Infatti, le frequenti assenze imposte dallo svolgimento dell' attività sindacale - assenze che ad es. negli ultimi mesi assommavano al 50%  delle ore lavorabili - avrebbero determinato che, nei periodi di assenza del G., la quadra sarebbe stata priva di un capo, con la conseguenza pratica che la stessa sarebbe rimasta priva di coordinamento, a meno di non assegnare le mansioni di coordinamento ad altro soggetto, con grave pregiudizio per l' attività aziendale e con il pratico risultato che il G. sarebbe stato di fatto espropriato delle mansioni affidategli, trovandosi ad eseguire decisioni prese da altri.

Poiché infine il comportamento TELECOM non aveva affatto determinato una lesione della possibilità per il G. di svolgere le sue funzioni di RSU, essendo anzi la possibilità di svolgere attività sindacale del tutto preservata dalla scelta aziendale, anche a voler ritenere - ipotesi in ogni caso decisamente negata dalla TELECOM - le mansioni attuali del G. non conformi al principio della equivalenza professionale, si sarebbe trattato, all'evidenza, di una controversia non già collettiva, ma schiettamente individuale, con assenza di qualsivoglia pregiudizio per la posizione della organizzazione sindacale, onde l'azione proposta era da ritenersi inammissibile, coinvolgendo un interesse ricadente nella sfera individuale del soggetto.


Tanto premesso, appare opportuno preliminarmente precisare che la nozione della condotta antisindacale si è, com'è noto, staccata dal riferimento letterale agli istituti specificamente disciplinati dallo St.dei Lav. Lav., per pervenire ad una articolata accezione esperibile nei confronti di una serie "aperta" di fattispecie, comunque riconducibili alla violazione dei diritti sindacali, con la conseguenza che va ritenuta la esperibilità del procedimento ex art.28 St. in tutte le ipotesi in cui il comportamento datoriale possa implicare un possibile pregiudizio alla posizione o alla credibilità sindacale.

La norma, in altri termini, si caratterizza per una fattispecie di illecito strutturalmente "aperta", atta peraltro a qualificare la condotta del datore di lavoro come antisindacale - qualora risulti menomato l' interesse protetto - anche a prescindere dal verificarsi di un danno risarcibile.
Pertanto, mentre da un lato, così come è stato precisato dalla giurisprudenza della S.C. con orientamento ormai consolidato, per integrare gli estremi della condotta antisindacale, è sufficiente che il comportamento scrutinato leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, senza che sia necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (cfr. Cass.98/10324; 98/6193; 97/11573; 97/5295), d'altro verso deve ritenersi, così passando ad esaminare il caso di specie, che anche il semplice mutamento di mansioni di un rappresentante sindacale possa essere ritenuto potenzialmente illegittimo con conseguente riconoscimento dell'interesse ad agire in capo all'organizzazione sindacale qualora l'azione sia rivolta a tutelare posizioni del sindacato medesimo connesse a diritti del lavoratore in relazione ad atti del datore di lavoro idonei, al contempo, ad arrecare pregiudizio anche al libero espletamento della attività sindacale - oltre che in ipotesi di violazione del divieto di atti discriminatori, sancito dall'art.15 St., anche qualora esso comporti l'esautoramento definitivo delle mansioni in precedenza espletate dal lavoratore/rappresentante sindacale e sia stato determinato proprio in ragione dell' impegno sindacale sotteso alla carica elettiva ricoperta.

Non può infatti dubitarsi, a parere di chi scrive, che costituisca comportamento potenzialmente idoneo ad integrare la ipotesi di antisindacalità della condotta, non solo il provvedimento datoriale di mutamento di mansioni che implichi un pregiudizio all'efficace svolgimento della attività sindacale da parte del rappresentante (ad es. per l'allontanamento definitivo di quest'ultimo da tutti i compagni di lavoro o dalla specifica base rappresentata), ma anche quello che determini in concreto uno svilimento del livello professionale raggiunto dal lavoratore - con conseguente mancato utilizzo del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta, in contrasto con il principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità, nell'ottica di un costante loro affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse (Cass. 17.03.1999, n.2428) - ove tale svilimento risulti giustificato, da parte datoriale, proprio in ragione dell' attività sindacale sottesa all' impegno derivante dalla carica elettiva.

In altri termini, non appare dubitabile che in casi del genere il Sindacato sia portatore di un interesse proprio, non potendosi peraltro già sul piano astratto nemmeno escludersi a priori, in siffatte ipotesi, la violazione della  norma di cui all'art.15  St., comma 1, lett. b).

Tanto premesso sul piano dell'interesse ad agire da parte  dell' organizzazione sindacale odierna ricorrente, deve ritenersi che nel caso  di specie la condotta datoriale scrutinata, seguita alla riorganizzazione aziendale espletata da TELECOM ITALIA, integri effettivamente la ipotesi vietata di cui all'art.28 St.

E' la stessa convenuta infatti a riconoscere (v. pag. 10 e ss.) che a  determinare il mutamento delle mansioni affidate al G. abbia  influito in modo determinante l'impegno sindacale di quest'ultimo, in special modo in considerazione delle assenze necessitate dallo svolgimento della  attività sindacale espletata.

Prescindendo dalla contestazione in ordine alle ore effettive di assenza  (*nota* in sede di dibattimento con la produzione delle buste paga, si è dimostrato che le ore di effettiva assenza per motivi sindacali era notevolmente inferiore a quella palesata da Telecom Italia) (cfr. documentazione esibita dalla ricorrente alla udienza del 18.09.2002), è la stessa società, in ogni caso, ad affermare che l'intervenuto mutamento di  mansioni sia stato determinato proprio dalla attività sindacale (e dall'impegno inerente) svolta dal G..

D'altro verso, che l' intervenuto mutamento di mansioni abbia comportato una vera e propria dequalificazione risulta pacificamente, oltre  che alla luce dei nuovi compiti affidati rispetto a quelli in precedenza svolti, così come descritti nella memoria TELECOM (alcuni dei nuovi compiti-  effettuazione di sopralluoghi per spostamento cavi, pali e raccordi e di  sopralluoghi per controlli prese di terra; compilazione della relativa relazione  - rientrano pacificamente nella competenza degli operai : v. deposizioni  M. e P. (*nota* quest’ultimo di parte resistente) ; altri - come ad es. la attività di gestione di report di avanzamento, della quale ha riferito l'informatore P. - vengono svolti esclusivamente dagli assistenti tecnici coordinatori di squadra per la parte di relativa competenza e coordinati infine dal P.),  anche in considerazione della esclusione di fatto del G., dopo la  data del 10.05.2002 dalle riunioni degli assistenti con il responsabile CLU e  dai corsi di aggiornamento tecnico organizzati dalla azienda, nonché del  mancato invio al lavoratore della giornaliera documentazione di  aggiornamento tecnico e normativo, circostanze queste ultime da ritenersi  pacifiche in quanto mai contestate dalla convenuta e comprovanti la esclusione di fatto del sindacalista, oltre che da ogni responsabilità di  gestione del personale, anche da qualsiasi attività organizzativa del CLU  interessante la figura dell' assistente.

Poiché lo svolgimento di attività sindacale da parte dei dipendenti  costituisce pacificamente un diritto costituzionalmente garantito, dal quale  non possono ne debbono scaturire conseguenze dannose per coloro che ne  fanno uso, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società,  che, qualora a seguito dell'attività sindacale svolta dal dipendente, l'espletamento delle prestazioni lavorative e lui affidate ne risenta, è l'organizzazione complessiva del lavoro che va semmai modificata, e non già  il dipendente adibito ad attività meno qualificate e/o rilevanti (in termini: Pretura Milano, 14 febbraio 1990, Orient. giur. lav. 1990).

Quanto appena esposto già basterebbe ai fini della configurabilità della condotta antisindacale nella adibizione del G. da mansioni  di assistente tecnico a mansioni di "assistente specialistico” (delle quali, per  inciso, nemmeno l' informatore di parte resistente C. – da ritenersi particolarmente qualificato attesa la sua qualità di responsabile dei CLU dell'Area Operativa TELECOM della Sicilia orientale - ha tuttavia fornito esauriente spiegazione, essendosi il predetto limitato ad affermare che la differenza tra le due figure professionali è la seguente: "l'assistente tecnico coordina dei tecnici,. l'assistente specialista non coordina personale, ma  svolge funzioni (quali?) che l'azienda ritiene siano di un assistente e non di  un impiegato… D.R. " Potrebbe avere la gestione di procedure cui non hanno accesso gli impiegati").

Per completezza va tuttavia altresì precisato che la convenuta non ha,  d'altro verso, nemmeno sufficientemente provato che la "sottrazione" della  squadra di tecnici, effettuata unicamente con riferimento al G. tra  tutti gli otto assistenti tecnici rimasti in forza al CLU di Siracusa a seguito della ristrutturazione, sia stata effettivamente giustificata dalla mancanza, in  capo al predetto rispetto agli altri colleghi, di un "bagaglio professionale più  completo nel rispetto del presidio delle attività a più alto valore aggiunto per  svolgere tale nuovo ruolo" di assistente tecnico all' interno del CLU.

Al contrario, deve ritenersi attestato, in quanto mai contestato dalla  società, che il G., da un lato, era stato in precedenza adibito, oltre che al CPF, anche al CIL ed al COP, e pertanto poteva vantare una esperienza certamente non limitata ad un solo settore, e, dall'altro, che il medesimo, nonostante la pluriennale attività sindacale (da circa 5 anni il G. era componente della segreteria provinciale dell' organizzazione sindacale ricorrente quale segretario aziendale responsabile TELECOM ITALIA), era stato addirittura riconosciuto idoneo ad essere "utilizzato per altre attività con posizioni di rilievo" (v. scheda di valutazione acquisita in atti, nella quale si dava atto al contempo che "l'attività di sindacalista è stata condotta nel pieno rispetto del ruolo e sempre orientata a migliorare il clima e 1'ambiente del lavoro").

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, va pertanto ordinato alla  TELECOM ITALIA s.p.a. la cessazione del comportamento antisindacale consistito nell'esautoramento delle mansioni di assistente tecnico in capo al  G. S., con la conseguenza che il medesimo va reintegrato all'interno del nuovo CLU di Siracusa nel ruolo in precedenza ricoperto e nelle funzioni già espletate di assistente tecnico coordinatore di squadra.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza come  di norma.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ordina alla TELECOM ITALIA s.p.a.. di cessare il comportamento illegittimo consistito nel deprivare il dipendente G.S., a seguito della sua elezione quale RSU e RLS, delle mansioni di assistente tecnico coordinatore di squadra, dal predetto in precedenza espletate e, conseguentemente, di reintegrare il medesimo nelle suddette mansioni all'interno del CLU di Siracusa.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

Decreto immediatamente esecutivo come per legge.

Siracusa, 23.09.2002 - il Giudice
                                                                                                                            Elvira Maltese
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 Settembre 2002