IL DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO NELLE CAUSE DI LAVORO SI FONDA
SULLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO E SULLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELLUNIONE EUROPEA Le norme europee sono direttamente
applicabili (Corte dAppello di Roma, Sezione Lavoro ordinanza
dell11 aprile 2002, Pres. Sorace, Rel. Cannella).
Luigina F. , con reddito annuo di 14 milioni, in una causa davanti
alla Corte dAppello di Roma concernente il pagamento di spettanze per lavoro da lei
prestato come portiera, ha chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio sollevando la
questione di legittimità costituzionale dellart. 11 della legge n. 533 del 1973
secondo cui nelle cause di lavoro il diritto al gratuito patrocinio può essere
riconosciuto solo a coloro che hanno un reddito inferiore a 2 milioni lanno. La
difesa di Luigina F. ha sostenuto che la legge avrebbe dovuto prevedere la rivalutazione
di tale limite al fine di assicurare leffettiva applicazione del beneficio ai non
abbienti.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro (ordinanza del 11 aprile 2002, Pres. Sorace, Rel. Cannella) ha
ritenuto superfluo investire della questione la Corte Costituzionale, in quanto ha
ravvisato limmediata e diretta applicabilità dellart. 6 della Convenzione
Europea dei Diritti dellUomo e dellart. 47 della Carta dei Diritti
Fondamentali dellUnione Europea, secondo cui le persone non abbienti hanno diritto
allassistenza legale gratuita. Pertanto la Corte ha accolto listanza di
gratuito patrocinio.
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