| IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE ATTUAZIONE ART.80,
COMMA 12, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N. 388.TUTELA
RELATIVA ALLA MATERNITA ED AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8/8/1995 N. 335 VISTO
larticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto
listituzione di apposita gestione separata presso lIstituto nazionale della
previdenza sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; VISTO larticolo
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra laltro,
lestensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla
maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento; VISTO larticolo
51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nellestendere agli iscritti
alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza
ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato
contributo dello 0,5 per cento; VISTO larticolo
80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato articolo
59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente; VISTO larticolo
2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,
che ha istituito lassegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e
modificazioni; VISTO il Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e alla
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; VISTO il decreto
interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1998, emanato in attuazione del citato articolo 59, comma 16, della legge n.
449/1997; CONSIDERATO che il
predetto decreto deve ritenersi ormai superato a seguito dellentrata in vigore della
norma di interpretazione autentica; RITENUTO, pertanto,
necessario emanare una nuova disciplina che, ai sensi del citato articolo 80, comma 12,
della legge n. 388/2000, adegui, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui
allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternità
ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalità previste per il lavoro
dipendente; CONSIDERATO, tuttavia,
che tale adeguamento non può prescindere, ai sensi del citato articolo 59, comma 16,
della legge n. 449/1997, dallentità delle risorse derivanti dal gettito
contributivo sopra richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle prestazioni
di malattia in caso di degenza ospedaliera; PRESO ATTO
dellandamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra richiamato DECRETA Art. 1 1. A decorrere dal 1°
gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento
della contribuzione dello 0,5 per cento di cui allarticolo 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta unindennità di maternità per i due mesi
antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio
restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le
pensionate. 2. Lindennità
di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi
precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre
mensilità della predetta contribuzione. 3. Lindennità
di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. Art. 2 1. In caso di adozione
o affidamento, lindennità di cui allarticolo 1 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per i tre mesi successivi alleffettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice del bambino che, al momento
delladozione o dellaffidamento, non abbia superato i sei anni di età. 2. In caso di adozione
o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184 e successive modificazioni, lindennità di cui allarticolo 1
spetta, per i tre mesi successivi alleffettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice del minore, anche se questultimo, al momento delladozione o
dellaffidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
LEnte autorizzato che ha ricevuto lincarico di curare la procedura di adozione
certifica la data di ingresso del minore e lavvio presso il tribunale italiano delle
procedure di conferma della validità delladozione o di riconoscimento
dellaffidamento preadottivo. Art. 3 1. A decorrere
dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui
allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al
comma 2 dellarticolo 1, è corrisposta unindennità di paternità per i tre
mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe
spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. In caso di adozione
o affidamento lindennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui
allarticolo 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia
richiesta. Art. 4 1.
Lindennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del
periodo indennizzabile in misura pari all80 per cento di 1/365 del reddito,
derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale,
utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti linizio del periodo
indennizzabile. 2. Ai fini di cui al
comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui
allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a
riferimento, per ciascuno dei mesi dinteresse, 1/12 del reddito risultante dalla
denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa allanno o agli anni
in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi. 3. Ai fini di cui al
comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione
di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 viene preso a riferimento il
reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al
lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente. 4. Nel caso in cui
lanzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e
lindennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla
data di decorrenza della anzianità stessa. 5. Lindennità
è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda,
presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti
dallIstituto erogatore che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali
e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti. 6. I lavoratori
destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda,
per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un
anno dalla suddetta data. 7. La competente
gestione separata provvede dufficio ai necessari accertamenti amministrativi. Art. 5 1. A decorrere
dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui allarticolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5
per cento di cui allarticolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la
disciplina dellassegno per il nucleo familiare di cui allarticolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Lassegno è
corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di
attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori
interessati a decorrere dal mese di febbraio dellanno successivo a quello per il
quale viene richiesta la prestazione. Lassegno è erogato con pagamento diretto da
parte delle strutture periferiche dellINPS. 3. Ai soggetti
indicati al comma 1, lassegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle
attività indicate allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Lassegno spetta anche al
nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del
reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui allarticolo
2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui allarticolo 2, comma 26,
della legge n. 335/1995. Art. 6 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto 27 maggio 1998. 2. Le somme erogate
per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno luogo a
ripetizione dellindebito. 3. LIstituto
procederà dufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformità del
predetto decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto. 4. Per le indennità
di maternità relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della
riliquidazione, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale relativo allanno 1997 o, in mancanza, il reddito
relativo allanno 1998. 5. Lestensione
delle prestazioni di cui al presente decreto è verificata con cadenza biennale, ai fini
delle conseguenti rideterminazioni in relazione allandamento dello specifico gettito
derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui allarticolo 59, comma 16,
della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare. Il presente decreto
sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, li 4 aprile 2002
Registrato alla Corte
dei Conti in data 16 maggio 2002, n. registro 1, foglio n. 348. |