Dipendenti da licenziare - L'accordo sui criteri di scelta

Il Supremo collegio (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15254) ha stabilito di recente il principio secondo cui l’accordo sui criteri di scelta dei dipendenti da licenziare può essere ritenuto valido anche se firmato da due dei quattro sindacati presenti in azienda, se i firmatari hanno un’effettiva rappresentatività. Il caso riguarda una società che ha attuato una riduzione di personale seguendo la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, la quale prevede – tra l’altro – l’obbligo d’informazione delle organizzazioni dei lavoratori e la possibilità di un accordo fra azienda e sindacati sui criteri di scelta del personale da licenziare. L’azienda ha concordato i criteri di scelta (anzianità e carichi di famiglia) con le sigle sindacali Cisal e Cisl, mentre la Cgil e la Uil non hanno sottoscritto l’accordo. Uno dei dipendenti collocati in mobilità ha impugnato il licenziamento davanti al pretore, sostenendo che la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 non era stata correttamente applicata, in quanto l’intesa sui criteri di scelta era stata sottoscritta solo da due organizzazioni sindacali. Sia il pretore che il tribunale, in grado d’appello, hanno rigettato la domanda.

Il lavoratore ha allora proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’accordo sottoscritto solo da alcune organizzazioni sindacali non è idoneo a stabilire i criteri di scelta del personale da licenziare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. L’articolo 4 della legge n. 223 del 1991, ha affermato la Corte, prevede che la comunicazione introduttiva della procedura di mobilità sia data a tutte le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, allo scopo di consentire alle stesse la richiesta dell’esame congiunto, ma non prevede affatto che tutte le associazioni debbano partecipare alla trattativa, che si apre invece a richiesta di quelle rappresentanze sindacali aziendali (e delle rispettive associazioni) che intendano parteciparvi e si conclude con un accordo con le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa stessa. Quanto alla validità dell’accordo così concluso, ha precisato la Corte, deve ritenersi che esso, essendo conforme alla procedura delineata dalla legge (comunicazione a tutte le associazioni e trattativa con quante ne facciano richiesta), sia idoneo a spiegare gli effetti cui è destinato, tra i quali quello di fissare i criteri di scelta, nel limite della rappresentatività dei sindacati che lo hanno sottoscritto.

Ritenere che ai fini della validità dell’accordo sia necessario che tutte le organizzazioni sindacali debbano necessariamente partecipare alla trattativa e sottoscrivere l’accordo, ha argomentato la Corte, paralizzerebbe ogni possibilità di realizzare quel meccanismo di controllo sindacale che costituisce la ratio della norma stessa, essendo sufficiente la mancata partecipazione o il dissenso di un solo sindacato. La validità dell’accordo, in relazione alla sua natura sindacale e alla sua funzione gestionale, va pertanto determinata in base all’effettiva rappresentatività tra i lavoratori dell’azienda delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. Tale effettiva rappresentatività non è stata contestata dal ricorrente, che ha solamente affermato che l’accordo era stato sottoscritto dalla Cisal e dalla Cisl e non anche dalla Cgil e dalla Uil, limitandosi a sostenere che queste erano presenti in azienda.