Il Supremo collegio (Cass. 3
dicembre 2001, n. 15254) ha stabilito di recente il principio secondo cui laccordo
sui criteri di scelta dei dipendenti da licenziare può essere ritenuto valido anche se
firmato da due dei quattro sindacati presenti in azienda, se i firmatari hanno
uneffettiva rappresentatività. Il caso riguarda una società che ha attuato una
riduzione di personale seguendo la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, la
quale prevede tra laltro lobbligo dinformazione delle
organizzazioni dei lavoratori e la possibilità di un accordo fra azienda e sindacati sui
criteri di scelta del personale da licenziare. Lazienda ha concordato i criteri di
scelta (anzianità e carichi di famiglia) con le sigle sindacali Cisal e Cisl, mentre la
Cgil e la Uil non hanno sottoscritto laccordo. Uno dei dipendenti collocati in
mobilità ha impugnato il licenziamento davanti al pretore, sostenendo che la procedura
prevista dalla legge n. 223 del 1991 non era stata correttamente applicata, in quanto
lintesa sui criteri di scelta era stata sottoscritta solo da due organizzazioni
sindacali. Sia il pretore che il tribunale, in grado dappello, hanno rigettato la
domanda.
Il lavoratore ha allora proposto ricorso per cassazione, sostenendo che laccordo
sottoscritto solo da alcune organizzazioni sindacali non è idoneo a stabilire i criteri
di scelta del personale da licenziare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Larticolo 4 della legge n. 223 del 1991, ha affermato la Corte, prevede che la
comunicazione introduttiva della procedura di mobilità sia data a tutte le associazioni
di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, allo scopo di
consentire alle stesse la richiesta dellesame congiunto, ma non prevede affatto che
tutte le associazioni debbano partecipare alla trattativa, che si apre invece a richiesta
di quelle rappresentanze sindacali aziendali (e delle rispettive associazioni) che
intendano parteciparvi e si conclude con un accordo con le organizzazioni sindacali che
hanno partecipato alla trattativa stessa. Quanto alla validità dellaccordo così
concluso, ha precisato la Corte, deve ritenersi che esso, essendo conforme alla procedura
delineata dalla legge (comunicazione a tutte le associazioni e trattativa con quante ne
facciano richiesta), sia idoneo a spiegare gli effetti cui è destinato, tra i quali
quello di fissare i criteri di scelta, nel limite della rappresentatività dei sindacati
che lo hanno sottoscritto.
Ritenere che ai fini della validità dellaccordo sia necessario che tutte le
organizzazioni sindacali debbano necessariamente partecipare alla trattativa e
sottoscrivere laccordo, ha argomentato la Corte, paralizzerebbe ogni possibilità di
realizzare quel meccanismo di controllo sindacale che costituisce la ratio della norma
stessa, essendo sufficiente la mancata partecipazione o il dissenso di un solo sindacato.
La validità dellaccordo, in relazione alla sua natura sindacale e alla sua funzione
gestionale, va pertanto determinata in base alleffettiva rappresentatività tra i
lavoratori dellazienda delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto.
Tale effettiva rappresentatività non è stata contestata dal ricorrente, che ha solamente
affermato che laccordo era stato sottoscritto dalla Cisal e dalla Cisl e non anche
dalla Cgil e dalla Uil, limitandosi a sostenere che queste erano presenti in azienda.
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