| CCNL DI CATEGORIA PER I LAVORATORI TEMPORANEI
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori temporanei trova la sua definizione a partire dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997 all'art. 11 ed è finalizzato a relazioni sindacali partecipative e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori e alle imprese di utilizzare una situazione normativa che tenga conto delle specificità del comparto delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. 2. Le Parti nell'ambito della reciproca autonomia e della titolarità dei soggetti rappresentati, hanno individuato e regolamentato nel presente contratto nazionale anche gli istituti che la stessa legge demanda alla contrattazione collettiva delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. 3. Le Parti, sottolineano la peculiarità del lavoro temporaneo rispetto ad altre tipologie di rapporto, nello spirito e con le finalità di cui agli artt. da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 4. CONFINTERIM, AILT e ALAI-CISL, CPO-UIL, NIDIL-CGIL, si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalla Parti stesse per lo svolgimento ed il mantenimento di un più avanzato sistema di relazioni sindacali attuato anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed azioni utili per lo sviluppo del settore. 5. Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del lavoro temporaneo e porre in essere normative coerenti con quanto sopra esposto. 6. A tal fine le parti stipulanti si impegnano ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati, e a non promuovere azioni intese a modificare quanto forma oggetto del presente c.c.n.l., nei termini e nelle modalità previste dal Protocollo del luglio 1993; Protocollo a cui CONFINTERIM ha aderito con la sottoscrizione del ccnl 28 maggio 1998. 7. Al fine di risolvere eventuali controversie interpretative ed applicative del presente c.c.n.l. e nelle more dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui agli artt. 2-5, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto delle procedure, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta. Sfera di applicazione del contratto Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in
maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti
tra tutte le Imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed il relativo personale temporaneo
assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ai sensi della legge n.
196/1997. Art 1 Diritti di informazione 1. Le Parti effettuano un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti. 2. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di
esame congiunto: 4. La predetta informazione verrà fornita entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto di fornitura. Art 2 Ambito nazionale 1. Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella
Premessa, concordano sull'opportunità di istituire: 3. Gli organismi previsti ai successivi articoli 3, 5 e 6, hanno
sede presso EBITEMP che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi
di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti
organismi e, ove previsto, i compensi spettanti agli stessi. Osservatorio nazionale 1. L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. 2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in
particolare: Ambito territoriale e/o aziendale 2. Nel caso di richieste di informazioni aziendali, le Imprese
possono demandare all'Associazione datoriale le attività di cui al presente articolo. Commissione Paritetica Nazionale 1. Le Parti concordano di costituire, allatto della stipula
del rinnovo del ccnl, la Commissione paritetica nazionale, che avrà la funzione di: 2. La Commissione Paritetica Nazionale è composta da sei componenti di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali e tre designati dalle associazioni datoriali. 3. Le parti concordano di istituire Commissioni regionali di conciliazione che svolgano il compito di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie di lavoro, secondo le procedure stabilite nel successivo art. 6. 4. Le parti concordano di istituire, entro trenta giorni dalla stipula del rinnovo del ccnl, Commissioni paritetiche nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto; 5. Le Commissioni paritetiche regionali, utilizzano, alloccorrenza, per le riunioni una sede messa a disposizione da EBITEMP, ovvero altra sede concordata fra le stesse parti. 6. Le parti concordano che, a distanza di un anno
dallistituzione delle Commissione paritetiche regionali, effettueranno una verifica
dellandamento dellattività svolta dalle Commissioni e, alloccorrenza,
valuteranno listituzione di ulteriori commissioni paritetiche a livello regionale. Art 6 Procedure per la conciliazione e
larbitrato volontario 1. Per le controversie individuali, singole o plurime, relative
all'applicazione del presente contratto, di altri contratti e accordi comunque riguardanti
rapporti di lavoro con imprese fornitrici di lavoro temporaneo, è prescritto il tentativo
obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, a prescindere dal requisito numerico,
secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso le
Commissioni paritetiche regionali con l'assistenza: 2. La Parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 3. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la Parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Associazione imprenditoriale ne dà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. 5. Ricevuta la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale provvede, entro 10 giorni, alla convocazione delle Parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, che dovrà esaurirsi entro 60 giorni. 6. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei
copie, devono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle
rispettive Organizzazioni. 8. Due copie del verbale sono inviate dalla Associazione
imprenditoriale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, per gli
effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412, c.p.c. e art. 2113, c.c. come modificati
dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione
delle vertenze di lavoro. 9. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis c.p.c. e successive modificazioni e integrazioni, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale per il tramite dell'associazione datoriale o dellorganizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato. 10. Il collegio arbitrale esprime il proprio lodo secondo le norme di legge e i CCNL vigenti. 11. Lassociazione datoriale o lorganizzazione sindacale che rappresenta il lavoratore o il datore di lavoro deve dare comunicazione alla controparte interessata della richiesta di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, con raccomandata con ricevuta di ritorno che deve contenere lindicazione dellarbitro nominato dalla parte stessa. 12. Entro otto giorni dalla ricezione della richiesta la parte
interessata deve: 13. Ove non intervenga risposta, nei termini e nei modi sopra riportati, la richiesta si intende declinata. 14. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal lavoratore, uno nominato dal datore di lavoro e un terzo, che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, nominato congiuntamente da entrambe le parti. 15. In caso di dissenso sulla nomina del Presidente, questo è nominato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di regione competente per territorio. 16. In caso di indisponibilità di uno degli arbitri la parte interessata procede tempestivamente alla nomina di altro arbitro. 17. Il Presidente del collegio dispone laudizione delle parti interessate, lammissione di eventuali ulteriori mezzi istruttori (a titolo esemplificativo: testimonianze, documenti ecc.) e il deposito di eventuali scritti difensivi. 18. Il collegio arbitrale esprime un lodo definitivo entro sessanta giorni dalla sua costituzione dandone comunicazione alle parti interessate. 19. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni per lespletamento di attività istruttoria. 20. Il lodo viene pronunciato sulla base delle valutazioni espresse dalla maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente il quale, in ogni caso, non si può esimere dallesprimere una valutazione. 21. Gli arbitri e il Presidente hanno diritto ad un compenso. I compensi degli arbitri e del Presidente sono a carico di EBITEMP. 22. Per le eventuali restanti spese delle procedure arbitrali si applicano gli art. 91, primo co., e 92 cpc. 23. Nel caso in cui il collegio non esprima un lodo nei termini più sopra indicati ciascuna delle parti ha la facoltà di adire lautorità giudiziaria ordinaria. 24. Il lodo arbitrale emesso dal collegio è impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte dAppello nella cui circoscrizione è la sede dellarbitrato, in funzione di giudice del lavoro. 25. Trascorso tale termine o se le parti hanno comunque dichiarato
per iscritto di accettare la decisione arbitrale il lodo è depositato presso la direzione
provinciale del lavoro a cura di una delle parti. Ente Bilaterale 1. LEnte nazionale bilaterale paritetico, denominato E.BI.TEMP., opera nel comparto delle imprese di fornitura, relativamente ai propri dipendenti temporanei, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore. 2. Le Parti concordano che: Diritto allo studio Formazione 2. Le Imprese fornitrici pubblicizzano tra i lavoratori temporanei e i candidati alle missioni di lavoro temporaneo le offerte formative, nellambito della provincia, mettendo a disposizione il catalogo previsto dal vademecum di FORMATEMP. 3. Le tipologie formative, secondo quanto previsto dal protocollo
allegato n.5, sono le seguenti: 5. Le parti firmatarie, le Imprese fornitrici e il sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori temporanei possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dallOsservatorio nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali. 6. I progetti formativi concordati tra le parti a livello territoriale, sono classificati come previsto dal regolamento di FORMATEMP quali progetti di particolare rilevanza. 7. I lavoratori che partecipano a corsi di formazione autorizzati da
FORMATEMP possono beneficiare, per i relativi periodi, secondo quanto previsto
dallallegato protocollo n.6, di misure di carattere previdenziale a carico di
FORMATEMP, a condizione che abbiano svolto complessivamente almeno sei mesi di missione
nellarco di due anni. Sistema di rappresentanza unitario
specifico per i lavoratori temporanei 3. L'O.S. territoriale segnala per iscritto alle Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL il nominativo del delegato territoriale e la sua area di competenza. 4. Nelle aziende utilizzatrici che impiegano più di 30 prestatori
di lavoro temporaneo contemporaneamente per più di 3 mesi, anche di imprese fornitrici
diverse, le OO. SS. firmatarie possono organizzare elezioni ogni due anni di
rappresentanti dei lavoratori temporanei nella misura di 1 delegato per ogni 30 prestatori
di lavoro temporaneo. A tal fine, le Imprese fornitrici forniscono alle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL informazioni di ordine provinciale sul numero delle
Aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di
più di 30 lavoratori temporanei per più di 3 mesi. 6. Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza sindacale unitaria, di cui al precedente comma 1, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a unora per ogni 1700 ore lavorate dai dipendenti temporanei, arrotondando all'unità superiore le frazioni pari o superiori al 50%. A soli fini di calcolo e di semplificazione contabile, si conviene che il valore di tale ora è definito in 7,75 Euro. Le risorse così determinate assorbono integralmente quanto discende dalle norme di legge. 7. Il sistema di rappresentanza unitaria specifica di cui al comma 1 beneficia, al fine dellutilizzo del monte ore, delle risorse risultanti dall'applicazione del criterio esposto al punto precedente relativamente ai dipendenti temporanei dalle imprese di fornitura. 8. Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro
gennaio e luglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31
dicembre dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno in corso. 10. L'ente registra la provenienza delle risorse ed eroga entro il mese successivo alla data di ricevimento, i contributi ai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità indicate dalle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l. 11. La rappresentanza di cui al comma 1 è titolare dei diritti e delle prerogative previste dalla legge e dal presente contratto. 12. Eventuali controversie che dovessero sorgere circa le condizioni di lavoro presso l'impresa utilizzatrice sono affrontate dalla rappresentanza di cui al comma 1 nelle sedi bilaterali di conciliazione di cui all'art. 6 del presente c.c.n.l. 13. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione paritetica di cui all'art. 5. 14. Le Parti convengono sull'opportunità di verificare, in apposito incontro da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003, le problematiche conseguenti alla prima applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle ricadute sulla distribuzione territoriale ed aziendale, dei delegati sindacali territoriali nominati e dei rappresentanti aziendali eletti ed agli aspetti organizzativi connessi con l'agibilità. 15. I rappresentanti aziendali eletti possono fruire, per lesercizio del proprio mandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari ad un massimo di 10 ore mensili - non cumulabili con le ore di permesso maturate nei mesi successivi - oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Il delegato che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l'impresa fornitrice allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di fornitura. Salvo casi di urgenza, l'informazione all'Impresa fornitrice deve avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi. 16. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità individuate nellallegato protocollo n.7. 17. La rappresentanza unitaria di cui al comma 1, fruisce dei permessi sindacali retribuiti nei limiti della copertura assicurata dallaccantonamento nel fondo costituito presso EBITEMP. 18. LEnte bilaterale, nei limiti della capienza del fondo,
restituisce alla società di fornitura leffettivo costo sostenuto per le ore di
permesso fruite dai delegati sindacali. Dirigenti sindacali 2. Per tali dirigenti, scelti all'interno dei lavoratori temporanei che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 6 mesi, ciascuna impresa di fornitura di lavoro temporaneo garantisce un monte complessivo di 48 ore di permessi su base annua. 3. Per i dirigenti di cui al comma 2 valgono le condizioni operative previste al comma 15, secondo comma, del precedente art. 8. 4. Il corrispettivo economico dei permessi, dello stesso ammontare di cui all'art. 8, comma 6, è versato dalle imprese interessate all'ente di cui all'art. 7 su apposito conto dirigenti sindacali costituito presso EBITEMP. 5. L'ente eroga i contributi ai soggetti interessati secondo
modalità definite dalle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l. Assemblea 2. Dette riunioni sono convocate dalle OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l. 3. Le riunioni presso le imprese fornitrici sono comunicate, per iscritto, alla direzione aziendale con un preavviso di 5 giorni lavorativi, indicando l'ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 196/1997, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori temporanei hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa Impresa fornitrice. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono
determinate, per ogni lavoratore, mensilmente - cumulandole nell'anno solare - secondo la
seguente formula con arrotondamento all'unità superiore: 7. I lavoratori temporanei hanno inoltre diritto di indire riunioni,
per il tramite della rappresentanza di cui all'art. 8, comma 1, o delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto, fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione
dall'Impresa fornitrice, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del
lavoro, con la partecipazione di Dirigenti sindacali esterni. Bacheche Contributi sindacali 2. Le Imprese fornitrici si impegnano ad inserire il modello di delega sindacale nella prima busta paga del lavoratore temporaneo. 3. Il modello di delega standard predisposto a cura delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL è allegato al contratto stesso. 5. Le società di fornitura provvedono a versare le quote sindacali sui conti correnti indicati tempestivamente dalle OO.SS alle associazioni datoriali. 6. Ciascuna delle tre organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si obbliga ad indicare un conto corrente preferibilmente su base regionale o provinciale. 7. Le società di fornitura si impegnano ad inviare trimestralmente
alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto lelenco dei
lavoratori a cui è stata operata la trattenuta della quota sindacale. Costo Contrattuale 1. Al fine di concorrere alle spese della stesura e divulgazione dei
risultati del presente contratto, è previsto per lavoratori temporanei il pagamento di un
importo una tantum, da riscuotersi da parte delle imprese fornitrici e da versare in un
conto specifico presso EBITEMP, secondo le modalità previste nellallegato
protocollo n.9. Igiene e Sicurezza del lavoro 2. Restano ferme le disposizioni previste allart. 3 comma 5 della Legge 196/97 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento alluso delle attrezzature. 3. In conformità a quanto previsto dallart.21 del D.Lgs.626/94 i prestatori di lavoro temporaneo sono informati, mediante il contratto di prestazioni circa il referente della impresa utilizzatrice, incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sulladdestramento alluso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dellattività. Il referente dellimpresa utilizzatrice comunica al lavoratore temporaneo, ove possibile, anche il nominativo del medico competente. 4. Inoltre, mediante il contratto di prestazione i lavoratori temporanei ricevono informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda che gli obblighi di cui allart. 3, co. 5, l. n. 196/97, siano adempiuti dallimpresa utilizzatrice, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo ne contiene la relativa indicazione. 5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le imprese fornitrici consegnano al lavoratore temporaneo una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia (v., a titolo esemplificativo, il fac-simile di modello riportato in allegato 10) 6. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, limpresa utilizzatrice ne dà informazione ai lavoratori stessi ai fini dellapplicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626. 7. Quanto sopra in applicazione dellart. 6, comma 1, della legge 196/97. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a
carico dellimpresa utilizzatrice. 10. Ai fini dellapplicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 19 del D.Lgs. n. 626/94 il prestatore di lavoro temporaneo viene computato
nellorganico dellimpresa utilizzatrice come previsto dallart. 6, comma
5, della legge 196/97. 15. Nellarco della vigenza contrattuale le parti verificheranno lopportunità di articolare la Commissione ai livelli regionali. 16. I compiti della Commissione sono: La classificazione unica del personale temporaneo per poter essere
armonizzata a quella prevista dai vari C.C.N.L. adottati dalle Imprese Utilizzatrici, di
cui alla legge 196/97, è stata raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione
ai diversi contenuti professionali posseduti e tenuto conto di quanto previsto dalla
stessa legge in materia di lavoratori ad esiguo contenuto professionale. Inquadramenti 1. Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella fornitura di lavoro temporaneo, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei come di seguito descritti : GRUPPO A : comprende i lavoratori di elevato contenuto professionale quali: dirigenti, quadri ed impiegati direttivi. GRUPPO B : comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cosiddette categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da autonomia operativa, ma non decisionale e da un elevato livello comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cosiddette categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da autonomia decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche. GRUPPO C : comprende i lavoratori qualificati e dordine, che
eseguono il 2. Ai fini della attribuzione del livello di inquadramento
contrattuale, per ogni singolo rapporto di lavoro si deve fare riferimento, in coerenza
con la suesposta classificazione in gruppi, ai diversi livelli/categorie di inquadramento
previste per le specifiche mansioni di cui al CCNL delle Imprese Utilizzatrici. Evoluzione della classificazione 2. La Commissione ha altresì il compito di sviluppare lesame
della classificazione, anche al fine di ricercare coerenza tra le declaratorie e le
relative esemplificazioni contenute nei C.C.N.L. delle Imprese Utilizzatrici, formulando
alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Assunzione 1. Lassunzione del personale è effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dellofferta di lavoro. 2. Lassunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo e deve contenere : A. Per i
lavoratori a tempo determinato Periodo di Prova 3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni dieci giorni di calendario. 4. In ogni caso il periodo di prova non può esser inferiore a 2
giorni e superiore a 10. 6. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate. 7. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia
dato regolare disdetta, il lavoratore ha diritto di prestare lattività lavorativa
per lintero periodo di assegnazione, salvo sopravvenga una giusta causa di recesso. 8. Ai lavoratori temporanei a tempo indeterminato si applicano nello
specifico i seguenti periodi massimi di prova: 9. I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni
lavorativi. Trattamento Retributivo 1. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dellImpresa Utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. 2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dellanno, assumendo come coefficiente divisore orario ai soli fini della determinazione della paga oraria ordinaria quello risultante (per ogni CCNL applicato dalle imprese utilizzatrici) dalla seguente formula: orario settimanale contrattuale x 52 / 12. 3. Allatto del pagamento della retribuzione viene consegnata
al lavoratore una busta o prospetto equivalente, recante lindicazione analitica dei
seguenti dati : 4. I periodi orari e gli importi maturati devono essere indicati con
chiarezza nella busta paga mensile. 6. In caso di contestazione su uno o più elementi della retribuzione, sia in pendenza di rapporto di lavoro, sia dopo lestinzione dello stesso, deve essere corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata. 7. Vista la obiettiva difficoltà a reperire i dati relativi alle presenze ed alle assenze dei lavoratori temporanei, la retribuzione, relativa alle missioni terminate nel mese ed a quelle in corso al termine dello stesso, è corrisposta ai lavoratori temporanei entro il giorno quindici del mese successivo. Il pagamento e la consegna della busta paga deve avvenire dal giorno 13 al giorno 15 del mese successivo, presso le filiali dellimpresa fornitrice. 8. Le Parti convengono che, come condizione globalmente più
favorevole, ad eccezione del trattamento di fine rapporto di lavoro, la maturazione dei
ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie
lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le seguenti modalità: Normativa 1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha lobbligo di dare notizia della propria assenza alla società fornitrice da cui dipende nella giornata in cui si verifica levento e in caso di mancata comunicazione, trascorse 24 ore dallinizio dellassenza, lassenza stessa è considerata ingiustificata. 2. Nellipotesi di continuazione della malattia il lavoratore ha lobbligo di darne immediata comunicazione allImpresa da cui dipende. 3. Ai sensi dellart. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il
datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle
assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti
competenti, nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione. Obblighi del Lavoratore 2. In caso di prolungamento del periodo di malattia il lavoratore ha lobbligo di far pervenire, entro 24 ore, la successiva certificazione medica. 3. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio. 4. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, al fine di consentire leffettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. 5. Ogni mutamento dindirizzo di reperibilità durante il
periodo di malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato
allazienda fornitrice Periodo di comporto 1. Durante la malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. 2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del
lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo
di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di
prestazioni stesso. Trattamento economico di malattia 1. Durante il periodo di malattia, previsto dallarticolo
precedente, il lavoratore, non in prova, ha diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga, ad una integrazione dellindennità a carico dellINPS da corrispondersi
dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti
misure: 2. Decorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e
perdurando la malattia, il lavoratore temporaneo ha diritto, nei limiti della
conservazione del posto, allindennità di disponibilità contrattualmente prevista. Perdita del trattamento economico di
malattia 3. In caso di mancato rientro, lassenza è considerata
ingiustificata. Infortunio 1. Le aziende fornitrici sono tenute ad assicurare presso lI.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto allobbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. 2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare allobbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dellinfortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia allI.N.A.I.L., il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. 3. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto
di lavoro valgono le stesse norme di cui allart. 22. Trattamento economico di infortunio 1. Ai sensi dellart. 73 DPR 390.6.1965 n. 1124 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere lintera quota giornaliera della retribuzione per la giornata in cui avviene linfortunio. 2. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dellinfortunio, è corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione della indennità corrisposta dallI.N.A.I.L. fino a raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dellattività lavorativa. 3. Lintegrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta
se lI.N.A.I.L. non corrisponde, per qualsiasi motivo, lindennità prevista
dalla Legge. Affiancamento in caso di sostituzioni
di lavoratori assenti a. è possibile anticipare
lassunzione del sostituto per un periodo fino: b. è possibile posticipare la cessazione del rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino ad una settimana. 2. Lanticipo ed il posticipo devono essere indicati sia nel
contratto di fornitura che in quello di prestazione. In caso di posticipo,
leventuale superamento del termine apposto, rientra nella fattispecie prevista dal
comma 3 dellart. 10 della Legge 196/97. Proroghe 2. Resta inteso che nei casi di fornitura di cui alle lettere b) e c) del comma 2° dellart. 1 della Legge 196/97, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle causali che lo hanno posto in essere. 3. Linformazione al lavoratore della durata temporale della proroga va fornita, salvo motivi durgenza, con un anticipo di 5 giorni, rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni. 4. Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il
consenso del lavoratore e sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di
continuità del rapporto di lavoro. Interruzione della missione 1. Nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza prefissata per cause diverse da quelle previste al secondo periodo del comma 4 dellart. 3 della Legge 196/97, fermo restando quanto previsto dal sopra citato comma in merito alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto, lImpresa Fornitrice può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi: a. essere impiegato in unaltra missione, fermo restando lutilizzo nellambito dellarea professionale di cui alla classificazione del personale del presente contratto, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS. stipulanti il presente contratto, presso la medesima impresa fornitrice; b. partecipare ad interventi formativi
nellambito di progetti aziendali o programmati dallEnte Bilaterale nella zona
di residenza. Lavoratori in disponibilità 1. Il lavoratore, per i periodi in cui non presta attività presso aziende utilizzatrici, rimane a disposizione dellimpresa fornitrice e ha diritto a percepire, a titolo di indennità mensile di disponibilità, la somma di 516 (cinquecentosedici) euro al lordo delle ritenute di legge, fermo restando quanto previsto al comma 3, art.4 della L.196/97, comprensiva del tfr, da specificare nella lettera di assunzione; tale somma è frazionabile in quote orarie che si ottengono dividendo limporto mensile per il divisore 173. 2. Qualora il lavoratore a seguito dellattività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore allimporto mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità questultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. 3. Durante il periodo di disponibilità non può prestare alcuna attività per altre Imprese di Fornitura di lavoro temporaneo ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. 2105 e 2106 c.c.. 4. Nei periodi di "disponibilità" il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro dei lavoratori diretti dellunità locale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali interventi formativi. 5. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di "disponibilità" fino ad un nuovo successivo incarico, senza limpegno dellImpresa Fornitrice ad un ulteriore eventuale immediato utilizzo. 6. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini
della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima
mensilità, quattordicesima mensilità. Norme Disciplinari 2. LImpresa Fornitrice provvede inoltre ad affiggere nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del presente C.C.N.L., in modo da consentire ai lavoratori temporanei di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle aziende fornitrici. 3. In relazione alla particolare natura dellattività, il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni. 4. Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve osservare scrupolosamente lorario di lavoro, nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza. 5. Linosservanza da parte del personale comporta i seguenti
provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione allentità delle
mancanze: 6. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, non appena il datore di lavoro abbia ricevuto dallImpresa Utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione delladdebito. 7. Leventuale adozione del provvedimento disciplinare deve
essere comunicata al lavoratore e, in copia, allImpresa utilizzatrice, in forma
scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare
le sue giustificazioni. 9. Qualora nel corso della procedura sopra descritta, il rapporto di
lavoro venga a cessare per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di multa
possono comunque essere adottati dal datore di lavoro, fatte salve le possibilità di
ricorso del lavoratore. Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato a. Recesso ex art. 2118 1. Ai sensi dellart. 2118, c.c., qualora si verifichino le
condizioni per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo
(raggiungimento delletà pensionabile, superamento del periodo di comporto, ecc.)
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando
preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini del preavviso di cui
allart. 33 del presente C.C.N.L.. 2. Ai sensi dellart. 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). 3. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente lindicazione dei motivi. 4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause
di cui al primo comma del presente articolo : 6. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che
recede per giusta causa compete lindennità di cui al successivo art. 33. 7. Nelle Imprese comprese nelle sfere di applicazione della legge 15 luglio 1966 n.604, dallart. 35 della legge 20 maggio 1970, n 300, e della legge 11 maggio 1990, n 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e lettera b) del presente contratto) o per "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti allattività produttiva, allorganizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 8. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per
iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento. 9. Il licenziamento intimato senza losservanza delle norme di cui sopra è inefficace. 10. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i
lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per
avere diritto alla pensione di vecchiaia. 11. Ai sensi e per gli effetti dellart. 7 della Legge 20
maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nellart. 31 del presente C.C.N.L.,
nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali delle imprese fornitrici in
materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile. 12. Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento determinato da
ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dallappartenenza a un sindacato e
dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla
motivazione adottata. 13. Ai sensi dellart 1 della legge 9 gennaio 1963, n.7, è nullo il licenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio, il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa. 14. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dellart.2 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dellattività dellazienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. 15. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissione rassegnate
dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia
alle norme di legge. Preavviso Lavoratori a tempo indeterminato 1. I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese, sono i seguenti : Art. 34 Indennità sostitutiva del preavviso lavoratori a tempo indeterminato 1. Ai sensi del secondo comma dellart. 2118, c.c., in caso di
mancato preavviso al lavoratore è corrisposta una indennità equivalente ad un importo
giornaliero, ottenuto dividendo la somma delle retribuzioni e dellindennità di
disponibilità degli ultimi 12 mesi per 365 giorni, e moltiplicando il risultato per i
giorni di preavviso spettanti (vedi art. precedente). Decorrenza e durata 2. Resta ferma la piena validità del presente contratto fino al
successivo rinnovo. Le parti ritengono di particolare interesse quanto previsto
allart.8, L.196/97 Le parti si danno atto che le seguenti materie sono regolate: (dichiarazione a verbale) Le parti, al fine di assicurare leffettiva ed immediata
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. a), e 4, concordano di affidare
ad EBITEMP il compito di prendere contatti con tutti gli Enti attualmente in grado di
fornire dati al fine di stipulare convenzioni per la trasmissione allOsservatorio
nazionale, in forma elettronica, degli stessi dati necessari per le informazioni di cui ai
predetti artt. 1, lett.a), 4 e 8, comma 7. |