VERBALE DI ACCORDO

 

 

In data 15 aprile 2002, a Roma

 

tra

 

Assogiocattoli Federlegno-Arredo ( Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby e Modellismo, Ornamenti Natalizi e Articoli per la Prima Infanzia)

 

con l’assistenza della Confindustria

 

e

 

la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.);

la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.);

la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.);

 

con riferimento ai criteri del Protocollo 23 luglio 1993 e dell’art. 11 del vigente CCNL

 

 

 

si č concordato il presente accordo di rinnovo della parte economica

 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del giocattolo

19 giugno 2000:

 

 

 

 


 

 

Le parti, nell’ambito del sistema delle relazioni industriali, concordano di costituire, a livello nazionale, una sede di valutazione delle problematiche del settore, con riferimento alle situazioni esistenti ed alle possibili evoluzioni, al fine di individuare, nel periodo di vigenza contrattuale, possibili strumenti e misure idonee a favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore stesso.

 

TABELLE RETRIBUTIVE

 

DECORRENZE ED IMPORTI DEGLI AUMENTI

 

 

 
 

LIVELLI

1° maggio 2002

1° ottobre  2002

1° aprile    2003

TOTALE

33,18

29,36

28,46

91,00

30,63

27,10

26,27

84,00

29,53

26,13

25,34

81,00

4° super

27,35

24,20

23,45

75,00

26,80

23,71

23,49

74,00

25,59

22,65

22,76

71,00

23,70

20,97

20,83

65,50

14,58

12,90

12,52

40,00

 
 
 
“UNA TANTUM”

 

 

Un importo “una tantum” di 95  Euro sarą corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 15 Aprile 2002 ed  erogato in due rate, la prima di 50 Euro con la retribuzione  del mese maggio 2002 e la seconda di  45  Euro con la retribuzione del mese di luglio 2002.

 

Tale importo č commisurato all’anzianitą di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2002 – 30 aprile 2002.

 

L’importo “una tantum” sarą ridotto proporzionalmente per i casi di:

 

servizio militare,

aspettativa;

assenza facoltativa post-partum;

assunzione o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1 gennaio 2002 – 30 aprile 2002;

cassa integrazione guadagni a zero ore.

 

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale l’una tantum sarą proporzionata all’orario concordato; agli apprendisti l’importo dell’una tantum verrą corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione prevista dal vigente CCNL, applicabile alla data del 30 aprile 2002.

 

L’importo “una tantum”  č stato calcolato comprendendovi i riflessi di tutti gli istituti indiretti e differiti contrattuali e legali e non č utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOGIOCATTOLI/FEDERLEGNO-ARREDO                                             FEMCA-CISL

 

 

 

 

                                                      FILTEA-CGIL

 

 

 

 

                                             UILTA-UIL