Addì 12 Marzo 2002 a Milano

 

tra

 

A.N.C.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI

con l’assistenza della Confindustria

 

e

 

 

FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL

  

con riferimento ai criteri del Protocollo 23 Luglio 1993

 

viene definito il presente accordo di rinnovo della parte economica del C.C.N.L. per i lavoratori addetti all’Industria delle Calzature del 27 Aprile 2000.

 

Come previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. 27.4.2000 la scadenza del presente accordo è confermata al 31 Dicembre 2003.

 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

   

DECORRENZE E IMPORTI DEGLI AUMENTI

 

 

 

Livelli

1° Aprile 2002

1° Ottobre 2002

1° Aprile 2003

Totali

33,18

29,36

28,43

90,97

30,63

27,10

26,31

84,04

29,53

26,13

25,29

80,95

27,35

24,20

23.08

74,63

26,80

23,71

22,73

73,24

3°super

 

25,59

 

22,65

71,70

21,93

71,70

70,17

2°super

 

23,70

 

20,97

67,41

19,99

67,41

64,66

14,58

12,90

11,92

39,40

 

 

 

Di conseguenza i nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:

 

 

 

Livelli

1° Aprile 2002

1° Ottobre 2002

1° Aprile 2003

1.446,21

1.475,57

1.504,00

1.347,59

1.374,69

1.401,00

1.223,58

1.249,71

1.275,00

1.167,72

1.191,92

1.215,00

1.117,56

1.141,27

1.164,00

3°super

 

1.071,42

 

1.094,07

1.140,00

1.116,00

2°super

 

1.023,04

 

1.044,01

1.090,00

1.064,00

904,18

917,08

929,00

 

 

DEFINIZIONE IN EURO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI

  

Dal 1°Aprile 2002 gli importi previsti dal CCNL 27 Aprile 2000 sono sostituiti dai seguenti valori espressi in Euro.

Art. 47– AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÁ

 

 

Livello

Euro

(già Lire)

12,24

23.700

12,01

23.250

9,94

19.250

9,19

17.800

8,47

16.400

7,98

15.450

7,41

14.350

6,89

13.350

 

 

 

INDENNITÁ DI FUNZIONE QUADRI

 

 

Euro 41,32

(già Lire) 80.000

 

 

 

MINIMO CONTRATTUALE VIGENTE ALLA DATA DEL 31.3. 2002

 

 

Livello

Euro

(già Lire)

1.413,03

2.736.000

1.316,96

2.550.000

1.194,05

2.312.000

1.140,37

2.208.000

1.090,76

2.112.000

1.045,83

2.025.000

999,34

1.935.000

889,60

1.722.500

 

 

 

 

“UNA TANTUM”

 

 Un importo “una tantum” di 78 Euro sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del Marzo 2002 ed  erogato in due rate, la prima di 50 Euro con la retribuzione del mese di marzo 2002 e la seconda di 28 Euro con la retribuzione del mese di giugno 2002.

 

Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo Gennaio 2002 31 Marzo 2002.

 

L’importo “una tantum” sarà ridotto proporzionalmente per i casi di:

 

·         servizio militare,

·         aspettativa;

·         assenza facoltativa post-partum;

·         assunzione o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1° Gennaio 2002 – 31 Marzo 2002;

·         cassa integrazione guadagni a zero ore.

 

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale l’una tantum sarà proporzionata all’orario concordato; agli apprendisti l’importo dell’una tantum verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione prevista dall’art. 25 del vigente CCNL, applicabile alla data del 31 marzo 2002.

 

L’importo “una tantum”  è stato calcolato comprendendovi i riflessi di tutti gli istituti indiretti e differiti contrattuali e legali e non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

   


 INQUADRAMENTO DELLE MANSIONI

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 48 Parte B) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 Aprile 2000, le parti – attraverso le specifiche commissioni ivi previste – hanno portato a termine la revisione del mansionario contrattuale e individuate le mansioni a cui attribuire l’inquadramento “2° super” e “3° super” con il relativo trattamento retributivo.

 

Di conseguenza, con decorrenza dal 1°Aprile 2003 passeranno al livello “ super” e “3° super” le seguenti mansioni:

 

Livello 2° super

 

Livello 3° super

 

         ADDETTI ALLA SCARNITURA TOMAIA

         ADDETTI ALLA RIPIEGATURA TOMAIA

         ADDETTI ALLA GIUNTATURA O MESSA IN FODERA DELLA TOMAIA, COMPRESE LE CUCITURE DI COSTURE, APPLICAZIONE LISTINI ED A ZIG-ZAG

         ADDETTI ALLO SVILUPPO MODELLI A MACCHINA

         ADDETTI AL TAGLIO DI PARTI SECONDARIE DELLE TOMAIE IN PELLE, DI CROSTE, DI SUCCEDANEI DI TESSUTI PER TOMAIA E DI PELLE PER FODERE

         ADDETTI ALLA TRANCIATURA DI MATERIALI VARI E DI PARTI SECONDARIE DEL CUOIO E/O PREPARAZIONE DEL SOTTOPIEDE E DELLA SUOLA

         ADDETTI AL MAGAZZINO, AIUTO-MECCANICI, AUTISTA, CARRELLISTA, FATTORINO, GUARDIANO E CUSTODE

         CENTRALINISTI

         ADDETTI AL FINISSAGGIO

 

 

 

         ADDETTI AL TAGLIO DELLE PARTI PRINCIPALI DELLA TOMAIA

         ADDETTI ALLA RIPIEGATURA A MANO DI TOMAIE IN PELLAME PREGIATO

         ADDETTI ALLA RIPIEGATURA A MACCHINA DI TOMAIE IN PELLAME PREGIATO E IN MODELLI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÁ OPERATIVE E IN GRADO DI ESEGUIRE ANCHE RACCORDI A MANO

         ADDETTI ALLA COMPLESSIVA OPERAZIONE DI SCARNITURA DI TOMAIA IN PELLAME PREGIATO E DI FODERE E DI RINFORZI E DI PUNTALI CON REGOLAZIONE DELLE MACCHINE E DETERMINAZIONE DEI VARI TIPI DI SMUSSATURA

         ADDETTI ALLA GIUNTATURA COMPLETA DELLA TOMAIA

         ADDETTI ALLA RIPROFILATURA DI TOMAIE IN MODELLI FANTASIA E IN PELLI PREGIATE

         ADDETTI ALLA CUCITURA STROBEL DI PELLI PREGIATE

         ADDETTI ALLA PREMONTATURA ED EVENTUALE SIMULTANEA MONTATURA DI CALZATURE

         ADDETTI ALLA RETTIFICA A MANO DELLA PREMONTATURA

         ADDETTI ALL’INCISIONE E SPIANATURA INCRINE NELLE LAVORAZIONI BLAKE E GOOD-YEAR

         ADDETTI ALLE RIPARAZIONI

 

 

Si conferma che l’intera materia dell’inquadramento professionale, compresa l’individuazione delle mansioni a cui viene riconosciuto l’inquadramento “2° super” e “3° super” è di esclusiva competenza delle parti stipulanti a livello nazionale.

 

  

FONDO PREVIMODA

 

I lavoratori eletti nell’Assemblea del Fondo PREVIMODA hanno diritto – per la durata del relativo mandato – a una giornata di permesso retribuito in relazione alla partecipazione alle riunioni dell’Assemblea del Fondo.

 

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dal 1° Marzo 2002.

 

 

 

RIPRISTINO DELLA FESTIVITÁ DEL 2 GIUGNO

 

A seguito del ripristino della festività del 2 Giugno le parti, nel comune intento di mantenere, relativamente all’istituto della riduzione di orario, le condizioni contrattuali preesistenti all’emanazione della legge 20 Novembre 2000 n.° 336, convengono quanto segue:

 

l’ultimo comma dell’art. 31 lettera B) – Riduzione dell’orario di lavoro – del vigente C.C.N.L. è sostituito dal seguente:

 

Nella retribuzione delle ulteriori riduzioni per i lavoratori addetti a turni 6 x 6 è integralmente assorbito anche il trattamento economico relativo alla festività del 15 Agosto.