ACCORDO DI RINNOVO BIENNALE

Addì 15 marzo 2002

 

tra

-         l’Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES)

con l’assistenza della Confindustria, delle Associazioni Terriroriali Assolombarda, Firenze, Macerata, Parma e del consulente sindacale Rag. Pietro Panizzi;

 e

 -         la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA);

-         la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (FILTEA);

-         l’Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA),

 

presso atto dei criteri dettati dal Protocollo 23 luglio 1993, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7-8-9 del vigente ccnl

 è stato raggiunto

 

il presente accordo di rinnovo della parte economica biennale del contratto collettivo nazionale quadriennale di lavoro 19 maggio 2000 per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

 

 

 

AIMPES      FEMCA      FILTEA   UILTA

 

 

Art. 101 – Minimi contrattuali di paga o stipendio

 

Alle previste decorrenze, i minimi di paga o stipendio sono incrementati  degli aumenti di cui all’allegata Tabella “A”.

Conseguentemente alle singole decorrenze entrano in vigore i nuovi Elementi Retributivi Nazionali Conglobati (ERNC) di cui all’allegata Tabella “B”.

 

 

Art. 96 – Importo forfetario “Una Tantum”

 

Per i lavoratori in forza alla data del !à marzo 2002 è prevista la corresponsione di un importo forfetario “Una Tantum” di complessivi euro 78,00 da erogarsi in due tranche:

-         euro 50 con la retribuzione del mese di aprile 2002

-         euro 28 con la retribuzione del mese di giugno 2002

Hanno diritto all’Una Tantum con riferimento all’anzianità di servizio maturata nei 3 mesi intercorrenti tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2002, con riduzione proporzionale per:

-         servizio militare;

-         aspettativa;

-         assenza facoltativa post-partum;

-         assunzione nel corso del periodo 1° gennaio ed il 31 marzo 2002

-         Cassa Integrazione salariale a “zero ore”.

L’importo Una Tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto, tantomeno del TFR, ed è già comprensivo dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l’importo Una Tantum è proporzionato all’orario concordato.

Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell’Una Tantum è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste ex art. 72 – lettera “F” come tali applicabili alla data del 31 marzo 2002.

 

 Permessi retribuiti per i lavoratori eletti nell’Assemblea PREVIMODA

A far data dal 1° marzo 2002 – e per la durata del relativo mandato – ai lavoratori eletti nell’Assemblea del Fondo PREVIMODA è riconosciuta una giornata di permesso retribuito al fine di partecipare alle riunioni dell’Assemblea stessa.

  

Conversione in euro degli importi contrattuali

 

A far data 1°aprile 2002 gli importi dei vari istituti previsti dal vigente ccnl quadriennale 19 maggio 2000 sono sostituiti dai seguenti valori espressi in euro:

 

Minimi tabellari conglobati/ERN (art.106)

Questa la conversione dei minimi tabellari conglobati ex art. 106 del ccnl come tali comprensivi di contingenza e di EDR confederale 20.000 lire.

livelli

minimi conglobati /ERN

lire

minimi conglobati ERN

euro

4°S

2.557.000

2.304.000

2.156.000

2.113.000

2.031.000

1.939.000

1.723.500

1.320,58

1.189,92

1.113,48

1.091,27

1.048,92

1.001,41

   890,11

 

 

 

Aumenti periodici di anzianità (art. 48)

Questa la conversione degli importi degli scatti di anzianità ex art. 48 del ccnl.

livelli

lire

Euro

4°S

23.000

18.750

17.250

16.250

15.400

14.350

13.000

11,88

  9,68

  8,91

  8,39

  7,95

  7,41

  6,71

 

L’importo di lire 3.000 previsto dalla “Norma transitoria” ex art. 36

Parte Generale del cnnl 25-7-1979 è convertito in euro 1,55

 

 

Indennità di funzione Quadri (art. 100)

L’importo di lire 100.000 previsto dall’art. 100 del ccnl a titolo di indennità di funzione Quadri è convertito in euro 51,65

 

Indennità di mancata mensa (art. 49)

L’importo di lire 30 (trenta) per ogni giornata di lavoro come previsto ex art. 49 con riferimento all’Accordo 20 ottobre 1948 è convertito in euro 0,016.

 

 

 

 

 

TABELLA “A”

AUMENTI RETRIBUTIVI in euro

 

AIMPES industria pelletterie

Accordo economico biennale 15 marzo 2002

livelli

aumenti

dall’1-4-2002

aumenti

dall’1-10-2002

aumenti

dall’1-4-2003

totale

aumenti

 

a

b

c

d    (a+b+c)

4°S

30,89

29,53

27,35

27,39

25,93

23,94

14,58

29,13

26,13

24,20

24,23

22,93

21,17

12,90

28,98

27,34

26,45

22,88

22,14

20,44

12,52

89,00

83,00

78,00

74,50

71,00

65,55

40,00

 

 

 

TABELLA “B”

MINIMI TABELLARI (ERN) in euro

 

AIMPES industria pelletterie

Accordo economico biennale 15 marzo 2002

 

livelli

ERNC vecchio ccnl

(dall’1-2-2001)

Nuovo ERNC

dall’1-4-2002

Nuovo ERNC

dall’1-10-2002

Nuovo ERNC

dall’1-4-2003

 

Lire

Euro

Euro

Euro
Euro

4°S

2.557.000

2.304.000

2.156.000

2.113.000

2.031.000

1.939.000

1.723.500

1.320,58

1.189,92

1.113,48

1.091,27

1.048,92

1.001,41

   890,11

1.351,47

1.219,45

1.140,83

1.118,66

1.074,85

1.025,35

   904,69

1.380,60

1.245,58

1.165,03

1.142,89

1.097,78

1.046,52

    917,59

1.409,58

1.272,92

1.191,48

1.165,77

1.119,92

1.066,96

    930,11

 

  

 

PROTOCOLLO SULLE MODALITÁ DI ESECUZIONE DELLA TRATTENUTA E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE RICHIESTA DA FEMCA-FILTEA-UILTA AI LAVORATORI NON ISCRITTI, A SEGUITO DEL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL AIMPES 19 MAGGIO 2000 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE PELLETTERIE

  

In data 15 Marzo 2002

 Tra

 

AIMPES

e

 

F.E.M.C.A. - C.I.S.L.

F.I.L.T.E.A. — C.G.I.L.

U.I.L.T.A. - UIL

 

si conviene la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 21 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil.

 La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.

 

La procedura concordata tra le parti è la seguente:

 

1.   le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti (Allegato A);

 

2.   unitamente alla busta paga del mese di aprile 2002, l'Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente, l'avviso di cui al presente Accordo (Allegato B);

 

3.   entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di aprile 2002, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione, lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;

 

4.   l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 21 Euro sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2002;

 

5.   i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di aprile 2002 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;

 

6.   la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale;

 

7.   entro il 3° giugno 2002, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c n. 45437 CAB 03200 ABI 01005 presso Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati n. 2 ROMA, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;

 

8.   entro il 30 luglio 2002, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, eslcusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) uitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza;

 

9.   i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al giorno 31 marzo 2003 e successivamente potranno essere distrutti.

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che le Organizzazioni sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL potranno richiedere, entro il 15 Gennaio 2003, alle Direzioni aziendali un atto che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

 

Le Parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso, presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente protocollo.

 

 

 

 

AIMPES                                                                                   FEMCA-CISL

 

 

 

                                                                                                FILTEA-CGIL

 

 

 

                                                                                                UILTA-UIL

 

 

Nota a verbale — La scelta di eventualmente devolvere la quota ad altra e diversa Organizzazione sindacale è subordinata alla sottoscrizione di apposito accordo tra tale organizzazione sindacale e AIMPES

 

 

 

Allegato A all'accordo 15 Marzo 2002

 

COMUNICATO AI LAVORATORI

 

In relazione alla sottoscrizione dell'Accordo 15 Marzo 2002 di rinnovo del 2° biennio parte economica del CCNL 19 maggio 2000, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di 21 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil.

 

La procedura concordata tra le parti è la seguente

 

1.   le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti (Allegato A);

 

2.   unitamente alla busta paga del mese di aprile 2002, l'Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente, l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione;

 

3.   entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di marzo 2002, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione, lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;

 

4.   l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 21 Euro sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2002;

 

5.   i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di aprile 2002 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;

 

6.   la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale;

 

7.   entro il 30 giugno2002, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c n. 45437 CAB 03200 ABI 01005 presso Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati n. 2 ROMA, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;

 

8.   entro il 31 luglio 2002, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza;

 

9.   i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al giorno 28 Febbraio 2003 e successivamente potranno essere distrutti.

 

 

 

Allegato B all'accordo 15 Marzo 2002

 

 

AVVISO AI LAVORATORI

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONTRATTUALI

 

 

Per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali

FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL

 

 

_La informiamo che, in relazione all'Accordo 15 Marzo 2002 di rinnovo del 2° biennio parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Femca-CISL, Filtea-Cgil e Uilta-UIL hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a 21 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali Femca-CISL, Filtea-CGIL e Uilta-UIL, da trattenere sulle competenze a saldo, relative alla retribuzione del mese di aprile 2002 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del 2° biennio parte economica del ccnl  quadriennale 19 maggio 2000.

 

 

La ritenuta verrà versata dall'Azienda sul c/c n. 45437 CAB 03200 ABI 01005 presso Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati n. 2 Roma, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.

 

 

Qualora Lei non sia d'accordo o intenda devolvere la quota di sottoscrizione ad altra e diversa Organizzazione sindacale, dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga"