I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai,
salariati e categorie assimilati, percepiscono durante l'assenza da l
lavoro per malattia una indennita' economica erogata
dall 'Inps , ma anticipata dal datore di lavoro.
Il diritto all'indennita' giornaliera sussiste
dall'inizio dell'attivita' lavorativa nei limiti di 180 giorni ad anno solare.
Solo ai lavoratoriagricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello
spettacolo viene richiesto anche un requisito contributivo.
I primi tre giorni di malattia non vengono
indennizzati dall'Inps, ma molti contratti di lavoro prevedono
l'indennizzo da parte del datore di lavoro.
La prestazione e' pari al 50 %
della retribuzione media lorda del mese precedente l'inizio della malattia ,
dal 4° al 20° giorno, e al 66% dal 21° al 180°giorno.
L' indennita' e' ridotta ai 2/5 della misura normale
in caso di ricovero ed ai 2/3 quando la malattia insorge entro 60
giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve avvisare l'azienda lo stesso
giorno dell'assenza per malattia e deve inviare il certificato medico, entro
due giorni dal rilascio, all'Inps e al datore di lavoro.
Per consentire l'accertamento del suo stato di malattia, il
lavoratore deverendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato
durante le fasce orarie, cioe', dalle ore 10 alle ore 12, al
mattino e, dalle ore 17 alle ore 19, al pomeriggio.
I controlli possono essere effettuati tutti i giorni , compresi i
festivi e le domeniche.
SANZIONI
In caso di assenza alle visite di controllo , l'Inps sospende
totalmente erogazione dell'indennita' per i primi 10 giorni di malattia, e
dopo una seconda assenza, riduce al 50% l'indennita' per tutto l'ulteriore
periodo.
Il mancato o il ritardato invio della certificazione comporta la
perdita dell' indennita' delle giornate non comprovate dalla certificazione o
per i giorni di ritardo nell'invio.
Tutti gli impiegati del settore pubblico e privato (con la
sola esclusione degli impiegati del commercio) durante la
malattia non percepiscono l'indennita' ma la retribuzione da parte del datore
di lavoro, nella misura e con le modalita' previste dai vari contratti collettivi.