MALATTIA: vai alla scheda con un maggiore aprofondimento (ricavata dalle informazioni presenti sul sito dell'Inps)

         INDENNITA' ECONOMICA

        I lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, salariati e categorie assimilati, percepiscono durante l'assenza  da l lavoro per  malattia  una  indennita' economica  erogata dall 'Inps , ma anticipata   dal  datore di lavoro.
        Il diritto all'indennita' giornaliera sussiste dall'inizio dell'attivita'  lavorativa nei limiti di 180 giorni ad anno solare. Solo ai  lavoratoriagricoli a tempo determinato e ai  lavoratori dello spettacolo viene  richiesto   anche un requisito contributivo.
        I primi tre giorni di malattia non vengono indennizzati dall'Inps, ma  molti contratti di lavoro prevedono l'indennizzo da parte del datore di lavoro.
        La prestazione e'  pari  al  50 % della retribuzione media lorda del  mese precedente l'inizio della malattia , dal 4° al 20° giorno, e al 66%  dal 21° al 180°giorno.
        L' indennita' e' ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di  ricovero ed ai 2/3 quando la  malattia insorge entro 60 giorni  dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

          ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

        Il lavoratore deve avvisare  l'azienda  lo  stesso giorno dell'assenza  per malattia e deve inviare il certificato medico, entro due giorni dal  rilascio, all'Inps e al datore di lavoro.
        Per consentire l'accertamento del suo stato di malattia, il lavoratore  deverendersi reperibile al domicilio  indicato  nel certificato durante  le fasce orarie, cioe', dalle ore 10 alle ore 12, al mattino e, dalle ore 17 alle ore 19, al pomeriggio.
        I controlli possono essere effettuati tutti i giorni , compresi i festivi e  le  domeniche.

          SANZIONI

        In caso di assenza alle visite di controllo , l'Inps sospende  totalmente erogazione dell'indennita' per i primi 10 giorni di malattia, e dopo una seconda assenza, riduce al 50% l'indennita' per tutto l'ulteriore periodo.
        Il mancato o il ritardato invio della certificazione comporta la perdita  dell' indennita' delle giornate non comprovate dalla certificazione o per i giorni di ritardo nell'invio.
        Tutti gli impiegati del  settore pubblico e privato (con la sola esclusione degli impiegati del  commercio)  durante la malattia  non  percepiscono l'indennita' ma la retribuzione da parte del datore di lavoro, nella misura e con le modalita' previste dai vari contratti collettivi.