L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ATTUATO IN BASE A UN PATTO DI PROVA ILLEGITTIMO NON E’ SOGGETTA AL TERMINE DI DECADENZA DI 60 GIORNI –
Perché il recesso è prospettato dal datore di lavoro come non soggetto a contestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 9962 del 9 luglio 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Cellerino).


          Massimo V. è stato assunto alle dipendenze del calzaturificio Garavati Mario S.p.A. il 14 luglio 1996 con contratto a termine trimestrale recante la previsione di un periodo di prova della durata di un mese. Sette giorni dopo l’inizio del lavoro, l’azienda gli ha comunicato il recesso dal rapporto per mancato superamento della prova. Egli si è rivolto al Pretore di Vigevano, con ricorso notificato all’azienda il 1.12.1997, chiedendo la dichiarazione di nullità del patto di prova e del suo diritto alla continuazione del rapporto. L’azienda si è difesa sostenendo, tra l’altro, che il lavoratore era decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento, per inosservanza del termine di 60 giorni stabilito dalla legge n. 604 del 1966, in quanto l’impugnazione le era stata notificata, con il ricorso al Pretore, quindici mesi dopo la cessazione del rapporto. Questa eccezione è stata ritenuta fondata, in grado di appello, dal Tribunale di Vigevano.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9962 del 9 luglio 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Cellerino) ha accolto il ricorso di Massimo V. Le domande del lavoratore volte all’accertamento della nullità del patto di prova e della conseguente nullità del recesso dal rapporto di lavoro motivato dal mancato superamento della prova – ha affermato la Corte – non sono assoggettate al termine per l’impugnazione del licenziamento fissato dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, in quanto il recesso è prospettato dallo stesso datore di lavoro come non soggetto a contestazione. In materia non si applicano pertanto le norme speciali sui licenziamenti individuali, ma quelle generali relative all’azione, imprescrittibile, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto; in questo caso il lavoratore ha diritto di ottenere la riattivazione del rapporto non virtù dell’art. 18 St. Lav., ma in considerazione della perdurante validità del contratto.  La Cassazione ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d’Appello di Milano, stabilendo per il giudice di rinvio il seguente principio di diritto: “L’impugnazione del recesso intimato nell’ambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova non soggiace – tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del patto non come impugnazione di licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto – al termine di decadenza previsto dall’art. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del datore di lavoro idoneo di per sé ad estinguere il rapporto di lavoro”.