LIMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO ATTUATO IN BASE A UN PATTO DI
PROVA ILLEGITTIMO NON E SOGGETTA AL TERMINE DI DECADENZA DI 60 GIORNI Perché
il recesso è prospettato dal datore di lavoro come non soggetto a contestazione
(Cassazione Sezione Lavoro n. 9962 del 9 luglio 2002, Pres. DellAnno, Rel.
Cellerino).
Massimo
V. è stato assunto alle dipendenze del calzaturificio Garavati Mario S.p.A. il 14 luglio
1996 con contratto a termine trimestrale recante la previsione di un periodo di prova
della durata di un mese. Sette giorni dopo linizio del lavoro, lazienda gli ha
comunicato il recesso dal rapporto per mancato superamento della prova. Egli si è rivolto
al Pretore di Vigevano, con ricorso notificato allazienda il 1.12.1997, chiedendo la
dichiarazione di nullità del patto di prova e del suo diritto alla continuazione del
rapporto. Lazienda si è difesa sostenendo, tra laltro, che il lavoratore era
decaduto dal diritto di impugnare il licenziamento, per inosservanza del termine di 60
giorni stabilito dalla legge n. 604 del 1966, in quanto limpugnazione le era stata
notificata, con il ricorso al Pretore, quindici mesi dopo la cessazione del rapporto.
Questa eccezione è stata ritenuta fondata, in grado di appello, dal Tribunale di
Vigevano.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9962 del 9 luglio 2002, Pres. DellAnno, Rel.
Cellerino) ha accolto il ricorso di Massimo V. Le domande del lavoratore volte
allaccertamento della nullità del patto di prova e della conseguente nullità del
recesso dal rapporto di lavoro motivato dal mancato superamento della prova ha
affermato la Corte non sono assoggettate al termine per limpugnazione del
licenziamento fissato dallart. 6 della legge n. 604 del 1966, in quanto il recesso
è prospettato dallo stesso datore di lavoro come non soggetto a contestazione. In materia
non si applicano pertanto le norme speciali sui licenziamenti individuali, ma quelle
generali relative allazione, imprescrittibile, diretta ad ottenere la dichiarazione
di nullità del contratto; in questo caso il lavoratore ha diritto di ottenere la
riattivazione del rapporto non virtù dellart. 18 St. Lav., ma in considerazione
della perdurante validità del contratto. La Cassazione ha rinviato la causa per
nuovo esame alla Corte dAppello di Milano, stabilendo per il giudice di rinvio il
seguente principio di diritto: Limpugnazione del recesso intimato
nellambito di un rapporto di lavoro a termine per mancato superamento della prova
non soggiace tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del
1962 rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa allestinzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dellazione
diretta allaccertamento dellillegittimità del patto non come impugnazione di
licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto
al termine di decadenza previsto dallart. 6 della legge da ultimo citata, dovendosi
avere riguardo esclusivamente alla qualificazione del recesso come atto unilaterale del
datore di lavoro idoneo di per sé ad estinguere il rapporto di lavoro.
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