Quando l'orario è elastico, il licenziamento per ritardo può essere annullato per eccessività della sanzione - Se il lavoratore non si è reso responsabile di manomissione di dati (Cassazione Sezione Lavoro n. 8997 del 20 giugno 2002, Pres. Prestipino, Rel. Morcavallo).

Antonio M. dipendente della Fiat Avio, con mansioni di capo turno addetto al reparto sorveglianza e sicurezza industriale dello stabilimento di Brindisi, è stato licenziato con l’addebito di aver preso servizio in ritardo per tre volte e di avere successivamente modificato la registrazione elettronica dell’orario di ingresso, mediante inserimento manuale dell’informazione nel sistema. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Brindisi sostenendo che la sua prestazione lavorativa era caratterizzata da elasticità dell’orario, con possibilità di conguagli a fine mese, che il ritardo si era verificato una sola volta e che egli non aveva in nessun modo modificato a posteriori l’orario di ingresso. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni e disposto una consulenza tecnica, ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Brindisi, che ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che, nella prassi operativa, il mancato rispetto dell’orario o la mancata timbratura del cartellino erano eventi frequenti e non determinanti, che il mancato rispetto del turno di servizio era giustificato dalla elasticità dell’orario connessa all’espletamento di attività ispettiva svolta anche fuori dalla sede dell’azienda e che non era stata raggiunta la prova di una manomissione dei dati informatici da parte del lavoratore licenziato. Il Tribunale ha ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento, anche alla luce delle previsioni del contratto collettivo trattandosi, al più, di una limitata inosservanza dell'orario, inidonea ad incrinare l'elemento fiduciario (una volta esclusa per mancanza di prova la circostanza di una falsificazione dei dati ad opera del lavoratore).

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8997 del 20 giugno 2002, Pres. Prestipino, Rel. Morcavallo), ha rigettato il ricorso dell’azienda in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione escludendo che si sia verificata una lesione della base fiduciaria del rapporto.