Antonio M. dipendente della Fiat Avio, con mansioni di capo turno addetto al reparto sorveglianza e sicurezza industriale dello stabilimento di Brindisi, è stato licenziato con laddebito di aver preso servizio in ritardo per tre volte e di avere successivamente modificato la registrazione elettronica dellorario di ingresso, mediante inserimento manuale dellinformazione nel sistema. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Brindisi sostenendo che la sua prestazione lavorativa era caratterizzata da elasticità dellorario, con possibilità di conguagli a fine mese, che il ritardo si era verificato una sola volta e che egli non aveva in nessun modo modificato a posteriori lorario di ingresso. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni e disposto una consulenza tecnica, ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Brindisi, che ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando lazienda al risarcimento del danno. Il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando che, nella prassi operativa, il mancato rispetto dellorario o la mancata timbratura del cartellino erano eventi frequenti e non determinanti, che il mancato rispetto del turno di servizio era giustificato dalla elasticità dellorario connessa allespletamento di attività ispettiva svolta anche fuori dalla sede dellazienda e che non era stata raggiunta la prova di una manomissione dei dati informatici da parte del lavoratore licenziato. Il Tribunale ha ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento, anche alla luce delle previsioni del contratto collettivo trattandosi, al più, di una limitata inosservanza dell'orario, inidonea ad incrinare l'elemento fiduciario (una volta esclusa per mancanza di prova la circostanza di una falsificazione dei dati ad opera del lavoratore). La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
8997 del 20 giugno 2002, Pres. Prestipino, Rel. Morcavallo), ha rigettato il ricorso
dellazienda in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la
sua decisione escludendo che si sia verificata una lesione della base fiduciaria del
rapporto. |