La prestazione, da parte di
lavoratori assunti a tempo parziale, di lavoro supplementare rispetto a quello concordato,
è vietata dalla legge 19 ottobre 1984 n. 863, salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, anche aziendali, espressamente giustificata con riferimento a specifiche
esigenze organizzative. Dal testo della norma si desume che il legislatore non ha
inteso autorizzare i contratti collettivi a porre incondizionate disposizioni derogatorie
del divieto di lavoro supplementare, ma ha richiesto che le deroghe previste siano
correlate a esigenze organizzative specifiche, delegando le parti sociali a
identificare quali tipi di esigenze potessero, negli specifici settori produttivi,
giustificare evidentemente in situazioni non ordinarie la prestazione del
lavoro supplementare. Ne consegue la nullità o la irrilevanza di regolamentazioni
contrattuali collettive di portata indeterminata, in quanto meramente ripetitive del
dettato della legge; né a rendere le clausole idonee può essere sufficiente la
previsione del consenso del lavoratore o la fissazione di meri limiti quantitativi. Non è
idonea a consentire la prestazione di lavoro supplementare la clausola del c.c.n.l. del
1991 per le imprese artigiane della panificazione secondo cui le parti concordano
la possibilità per i lavoratori occupati a part-time di una elasticità del loro orario
di lavoro settimanale in misura non superiore al 10%. (Cassazione Sezione Lavoro
n. 8718 del 17 giugno 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Toffoli). |