Le deroghe al divieto di prestazioni supplementari per i lavoratori assunti a tempo parziale devono essere stabilite dai contratti collettivi in termini specifici – Non è sufficiente la fissazione di limiti quantitativi

La prestazione, da parte di lavoratori assunti a tempo parziale, di lavoro supplementare rispetto a quello concordato, è vietata dalla legge 19 ottobre 1984 n. 863, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, anche aziendali, “espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative”. Dal testo della norma si desume che il legislatore non ha inteso autorizzare i contratti collettivi a porre incondizionate disposizioni derogatorie del divieto di lavoro supplementare, ma ha richiesto che le deroghe previste siano correlate a esigenze organizzative “specifiche”, delegando le parti sociali a identificare quali tipi di esigenze potessero, negli specifici settori produttivi, giustificare – evidentemente in situazioni non ordinarie – la prestazione del lavoro supplementare. Ne consegue la nullità o la irrilevanza di regolamentazioni contrattuali collettive di portata indeterminata, in quanto meramente ripetitive del dettato della legge; né a rendere le clausole idonee può essere sufficiente la previsione del consenso del lavoratore o la fissazione di meri limiti quantitativi. Non è idonea a consentire la prestazione di lavoro supplementare la clausola del c.c.n.l. del 1991 per le imprese artigiane della panificazione secondo cui “le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a part-time di una elasticità del loro orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 10%.” (Cassazione Sezione Lavoro n. 8718 del 17 giugno 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Toffoli).