Se l’azienda, dopo avere licenziato un dipendente, revoca il licenziamento, egli ha diritto di rifiutare la reintegrazione e può pretendere, oltre al risarcimento del danno, l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 St. Lav. – In misura di quindici mensilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 8493 del 13 giugno 2002, Pres.
D’Angelo, Rel. Spanò)

          Luciano C., dipendente della S.p.A. Marmotreppen, è stato licenziato con l’addebito di avere danneggiato una macchina lucidatrice. Egli ha impugnato, con lettera raccomandata, il licenziamento. L’azienda, in seguito a ciò, gli ha inviato una lettera di revoca del licenziamento, invitandolo a riprendere servizio. Il lavoratore ha risposto di non essere d’accordo sulla revoca, essendo interessato ad ottenere l’accertamento in sede giudiziaria dell’illegittimità del licenziamento, nonché il risarcimento del danno.
          L’azienda ha ripetuto l’invito a riprendere servizio, avvertendo il lavoratore che, se non si fosse presentato nel termine fissatogli, sarebbe stato considerato dimissionario. Luciano C. non ha ripreso servizio e ha chiesto al Pretore di Verona di dichiarare l’illegittimità del licenziamento e di condannare l’azienda al risarcimento del danno, nonché al pagamento della indennità di 15 mensilità che, in base all’art. 18 St. Lav., il lavoratore ingiustamente licenziato può pretendere in luogo della reintegrazione. Il Pretore ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per infondatezza dell’addebito e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno. In grado di appello il Tribunale di Verona, oltre a confermare la pronuncia del Pretore, ha attribuito al lavoratore l’indennità di 15 mensilità da lui richiesta in luogo della reintegrazione. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in caso di revoca del licenziamento intervenuta prima del ricorso al giudice da parte del lavoratore, questi non ha diritto al risarcimento del danno.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8493 del 13 giugno 2002, Pres. D’Angelo, Rel. Spanò) ha rigettato il ricorso, rilevando che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente si riferisce a casi in cui il rapporto di lavoro non ha subito alcuna interruzione. Diversa – ha osservato la Corte – è l’ipotesi il cui lavoratore, raggiunto da comunicazione di licenziamento e di poi da comunicazione di revoca del medesimo, richieda l'indennità sostitutiva come consentito dal quinto comma dell'art. 18 St. Lav., nel testo vigente. Questa ipotesi è stata esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12366 del 5 dicembre 1997, ove si afferma che "la cosiddetta revoca del licenziamento disciplinare da parte del datore, la quale si concreta in una proposta contrattuale avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non impedisce al prestatore, ove il rapporto stesso non sia stato di fatto ripristinato, di richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dalla legge n. 108 del 1990".
          Si chiarisce in tale sentenza che "può ritenersi ormai acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte e in quella costituzionale (sentenza n. 30 marzo 1992, n. 141, nonché, da ultimo, ord. 22 luglio 1996, n. 291), il principio secondo cui l'indennità prevista dal quinto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, si inserisce, in connessione con il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in un rapporto obbligatorio avente la struttura di un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, essendo attribuita al prestatore la facoltà insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso, pari a quindici mensilità di retribuzione."
          Con la disposizione in esame – ha affermato la Corte – il legislatore ha inteso innegabilmente attribuire all'elemento fiduciario, che connota il rapporto di lavoro, una valenza bidirezionale, nel senso che la rottura di quel vincolo può essere posta a fondamento, per un verso, del licenziamento per giusta causa e, per altro verso, del diritto del lavoratore in luogo del ripristino del rapporto che sia da questo valutato negativamente (per la perdita della reciproca stima, per ostilità ambientale, ecc.) all'attribuzione dell'indennità sostitutiva, in conseguenza di un recesso di cui sia accertata l'illegittimità. La "revoca" del licenziamento, preordinata ad impedire la pronuncia dell'ordine di reintegrazione, e l’invito a riprendere servizio (quantomeno nell’ipotesi in cui non sia ad essa seguita la ricostituzione del rapporto) non possono sottrarre al prestatore il diritto all’indennità sostitutiva, il cui esercizio verrebbe altrimenti ad essere rimesso, di fatto, al datore di lavoro.