La protezione prevista dall’art. 18 St. Lav. contro i licenziamenti illegittimi si applica sino al conseguimento del requisito di età per il pensionamento per vecchiaia – Nel regime INPS, 65 anni; in altri ordinamenti l’età può essere inferiore

La tutela prevista dall’art. 18 St. Lav. contro i licenziamenti illegittimi non si applica ai lavoratori ultrasessantenni in possesso dei “requisiti pensionistici”, come è stato stabilito nell’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108. Deve ritenersi che con il termine “requisiti pensionistici” il legislatore abbia fatto riferimento al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Nel sistema attuale dell’assicurazione generale obbligatoria per la maturazione maturazione di tale diritto è richiesta l’età di 65 anni. Il requisito di età può tuttavia essere diverso nel caso di regimi previdenziali speciali, come quello del  Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; in base alla disciplina di tale fondo il diritto alla pensione di vecchiaia matura, per gli uomini, a sessanta anni.
Per questi lavoratori, ai fini della tutela contro i licenziamenti illegittimi si deve fare riferimento al requisito pensionistico previsto dal loro speciale regime previdenziale e non a quello di 65 anni stabilito per l’assicurazione generale obbligatoria. Infatti le norme dell’AGO si applicano ai fondi integrativi solo se espressamente richiamate (Cassazione Sezione Lavoro n. 7853 del 29 maggio 2002, Pres. Mileo, Rel. Picone).