Di particolare rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
lavoro, n. 7468 del 21 maggio 2002, che in materia di lavoro a termine ha chiarito in
senso progressivo la portata del nuovo d.lgs. n. 368 del 2001. Più in particolare la
Corte ha affermato quanto segue:
- la l. n. 230 del 1962 (che consentiva lapposizione del termine solo in riferimento
ad alcune causali tipiche) ha avuto nel tempo significative modifiche
per regolare situazioni particolari ove il termine aveva obiettiva
giustificazione, e ciò allo scopo di agevolare il mercato del lavoro.
Proprio lo svilupparsi di una ricca normativa in materia ha delineato lesistenza di
un trend legislativo verso la progressiva apertura al termine contrattuale.
Tendenza poi sfociata nel d.lgs. n. 368 del 2001 (che consente, in via generale,
lapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte
di
ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo), il
quale ha abrogato espressamente la l. n. 230/62.
- tuttavia, questa tendenza ha trovato il suo limite nella direttiva CE n. 1999/70 secondo
la quale vi è la necessità che il termine abbia giustificazione in condizioni
oggettive e si fissino principi per evitare abusi derivanti dallutilizzazione dei
contratti a tempo determinato. E tale limite è stato a sua volta recepito dal
d.lgs. n. 368, poiché per il contratto a termine è necessario un atto scritto e
motivato (
) ed illegittime proroghe vanificano il termine stesso
- con lemanazione del d.lgs. n. 368 del 2001 è stata confermata nel nostro
ordinamento la regola (art. 1, l. n. 230/1962, ormai abrogata) secondo la quale il
contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste
dalla legge o dai contratti collettivi.
Da questa lettura dei giudici di legittimità discendono importanti corollari, non
specificati in sentenza, ma pur tuttavia deducibili come segue.
1) la motivazione del termine apposto al contratto deve essere specificata ed
effettiva;
2) la stessa non si deve prestare ad abusi;
3) la condizione giustificativa del termine deve essere verificata dal giudice al fine di
chiarirne la portata, leffettività e la meritevolezza, pena la conversione del
rapporto
in altro a tempo indeterminato.
La pronuncia, che si segnala, è la prima della Suprema Corte sul tema.
Cassazione sezione lavoro sentenza 9 novembre 2001-21 maggio
2002, n. 7468
Presidente Mileo relatore Cuoco
Pm Finocchi Ghersi conforme ricorrente Di Lullo
Svolgimento del processo
Con ricorso al pretore di Roma in
funzione di giudice del lavoro Giuseppe Di Lullo, sostenendo di avere lavorato con
mansioni di facchino addetto alla portineria presso lalbergo Hilton Italiana srl dal
gennaio 1994 al settembre 1995, attraverso una pluralità di assunzioni a termine
(previste dalla contrattazione collettiva del settore), chiese che, accertata la nullità
dei termini apposti ai singoli contratti, per lassenza delle condizioni che li
legittimavano, si dichiarasse lesistenza dun unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con mansioni di sesto livello e lillegittimità dei licenziamenti
verbali man mano intervenuti, si ordinasse limmediata reintegrazione nel posto di
lavoro, e si condannasse la società al pagamento delle differenze retributive.
A seguito di prova testimoniale, il pretore respinse la domanda.
Avverso la predetta sentenza il Di Lullo propose appello, lamentando lerroneità
della decisione, nella parte in cui il pretore aveva respinto la domanda in quanto aveva
ritenuto che «linerzia del lavoratore protrattasi per quasi un anno, senza che
fosse intervenuta una qualunque iniziativa tesa alla ricostituzione del rapporto, letta
alla luce di altre circostanza (il ricorrente giù in passato aveva più volte rifiutato
le offerte di lavoro), dimostrava il suo concreto disinteresse, ed era espressione
dun mutuo consenso alla risoluzione del rapporto».
Con sentenza del 29 maggio 2000 la Corte dappello di Roma respinse lappello.
La sentenza afferma preliminarmente che linammissibilità dellappello per il
giudicato, formatosi a seguito della mancata censura di alcune ragioni (in particolare, il
giudicato avente per oggetto il muto consenso delle parti alla risoluzione del rapporto),
è ipotizzabile solo ove la ragione sia autonomamente sufficiente a sorreggere la
decisione. E tuttavia, nel caso in esame le ragioni per le quali era stato eccepito il
giudicato non erano autonome, bensì ulteriori argomentazioni poste a base della decisione
stessa.
Nel merito, la stessa sentenza osserva che la stipulabilità dei contratti a termine è
stata oggetto di adeguamento legislativo alla realtà socio-economica, con molteplici
disposizioni, e, in particolare, con larticolo 23 della legge 56/1987, la cui
ragione è lagevolazione del mercato del lavoro. E questa disposizione attribuisce
alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima
apposizione del termine, diverse e più ampie nei confronti di quelle previste dalla
legge. La definizione è stata poi effettuata con larticolo 57 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 17 dicembre 1994, ove si esige solo che il servizio
«speciale» si inserisca a banchetti o ad altre esigenze, per le quali non sia possibile
sopperire con il normale organico, quali incontri, convegni, fiere, congressi,
manifestazioni.
Esaminando il caso in controversia, la Corte dappello afferma che il Di Lullo era
utilizzato dalla società come extra, per speciali servizi giornalieri, senza ritmi fissi
prestabiliti, con libertà di rispondere o meno alla chiamata (che spesso aveva
rifiutato), ed era retribuito in proporzione alla durata oraria dei servizi prestati;
inoltre egli non aveva lobbligo della disponibilità e non era emerso alcun elemento
idoneo a provare che egli fosse inserito nella turnazione aziendale dei dipendenti. I
rapporti instaurati fra il Di Lullo e la società, per la specialità del servizio e la
durata giornaliera della prestazione, erano pertanto inquadrabili nel modulo previsto
dallarticolo 23 del terzo comma della legge 56/1987 e dalle norma collettive ivi
richiamate.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre Giuseppe Di Lullo, percorrendo le linee di 5
motivi, coltivati con memoria; lHilton Italiana spa resiste con controricorso ed a
sua volta propone ricorso incidentale condizionato, coltivato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo,
denunciando per larticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc violazione e falsa applicazione
dellarticolo 12 delle preleggi nellinterpretazione dellarticolo 23 della
legge 56/1987 nonché carente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che,
dopo la legge 230/62, «nessuna delle legge successive assegna al datore di lavoro la
facoltà meramente arbitraria di stipulare contratti a termine in ogni occasione che egli
ritenga opportuna». Le leggi successive devono essere lette nel quadro della legge
generale, che ne è «madre», e di cui sono modificazioni.
In questo quadro, la legge 56/1987 e la successiva normativa collettiva prevedono due
condizioni «concorrenti», che conferiscono legittimità al contratto «extra»:
a) la specialità delloccasione (poi precisata dallarticolo 57 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 17 dicembre 1994: banquetting, meeting, convegni, fiere,
congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi);
b) limpossibilità di dare alloccasione speciale una concreta risposta
organizzativa con il normale organico.
Con il secondo motivo, denunciando per larticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc violazione e
falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 230/62 e dellarticolo 5 della
legge 604/66 nonché carente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che,
poiché il contratto extra è una species del contratto a termine, e poiché il
datore ha lonere di giustificare la risoluzione del pur breve rapporto di durata
giornaliera, è il datore che ha lonere della prova delle condizioni che legittimano
il contratto extra. Acriticamente accettando la tesi difensiva della società, la Corte
dappello di Roma «finisce con laddossare al lavoratore lonere di
provare lillegittimità» dei singoli contratti.
Con il terzo motivo, denunciando per larticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc violazione e
falsa applicazione dellarticolo 416 Cpc nonché carente e contraddittoria
motivazione, il ricorrente sostiene che, producendo i prospetti delle presenze mensili e
delle liste degli extra e segnalando labnorme utilizzo di questi particolari
contratti, egli «aveva dedotto che larrivo dei gruppi era preventivamente
programmato nel corso dellanno, e che la società utilizzava personale extra per
attendere allordinario svolgimento della propria attività». E la società,
limitandosi a contestare in modo generico i dati, non aveva provato che «le chiamate dei
lavoratori extra avvenivano per specifiche manifestazioni speciali ed ancor meno che alle
stesse non poteva essere sopperito con il normale organico», ed ancor meno che il Di
Lullo fosse adibito alle predette manifestazioni.
Con il quarto motivo, denunciando per larticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc violazione e
falsa applicazione dellarticolo 23 della legge 56/1987 nonché carente e
contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che i sevizi speciali in esame, ben
distinti dai servizi «definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario
ed occasionale» (come previsti dallarticolo 1 secondo comma lettera c) della legge
230/62), rientrano nella normale attività dun albergo di grandi dimensioni; e
tuttavia per essere giustificati devono essere speciali, in quanto contrapposti ai servizi
ordinari.
E nella sentenza impugnata, pur precisandosi che i servizi speciali ineriscono ad esigenze
per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, «manca del tutto ogni
riferimento concreto a fatti e deduzioni che dimostrino le dimensioni del normale
organico, la specialità del servizio e limpossibilità di sopperire con il normale
organico».
Ciò che legittima il contratto extra, aggiunge il ricorrente, non è solo lesigenza
del servizio speciale e la relativa coincidenza temporale con il servizio stesso, bensì
lesigenza di adibire il lavoratore allo specifico servizio speciale; e tuttavia la
società non solo non aveva provato limpossibilità di sopperire allesigenza
del servizio con il normale organico, bensì non aveva provato di aver adibito il Di Lullo
allo stesso servizio speciale. La disciplina del contratto extra, pur avendo la funzione
di «facilitare il mercato del lavoro», è diretta anche a combattere labuso dello
strumento ed «evitare che si trasformi in un mezzo di elusione costante e programmata
della normativa generale»; la necessità di colpire le elusioni esige il rigore di questa
prova, sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il quinto motivo, denunciando per larticolo 360 numeri 3 e 5 Cpc violazione e
falsa applicazione degli articoli 1362, 1371 Cc nellinterpretazione
dellarticolo 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 dicembre 1994 del
settore nonché carente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che in base
a questa norma contrattuale, interpretata nel suo contenuto letterale e secondo la comune
intenzione delle parti, i servizi speciali sono legittimati da esigenze alle quali non sia
possibile sopperire con il normale organico.
E tuttavia la sentenza «giunge alla conclusione che tutte quelle indicate dalla società,
per il solo fatto di essere enunciate, siano esigenze per le quali non sia possibile
sopperire con il normale organico». Conclusione che dà per attuato un processo normativo
che esigerebbe profonde modifiche, anche costituzionali; di ciò è riscontro anche il
fatto che solo la successiva contrattazione collettiva integrativa territoriale del 31
dicembre 2000 ha ampliato le ipotesi dei contratti extra, consentendoli anche per rinforzi
temporanei dellorganico conseguenti ad un incremento rilevante dellattività o
per sostituzioni di personale in organico per malattie brevi.
Con il ricorso incidentale condizionato, lHilton Italiana spa, rilevando che le
affermazioni del pretore, relative alla consensuale risoluzione del rapporto per i
reiterati rifiuti delle offerte fatte dalla società al lavoratore e per la lunga inerzia
di questi con mancata offerta di prestazione negli intervalli non lavorati, non impugnate
con latto di appello, costituivano giudicato, ha eccepito linammissibilità
del ricorso principale.
2. Essendo oggettivamente e soggettivamente connessi, i ricorso devono essere riuniti.
3. Al fondo dei motivi proposti con il ricorso principale è la risonanza di ununica
ragione, intorno alla quale ruotano tutte le argomentazioni: il contratto per servizi
speciali esige che il datore di lavoro provi non solo la specialità del servizio, in
occasione del quale è stipulato il contratto, bensì che il lavoratore sia adibito al
servizio stesso e che a questo non sia possibile sopperire con il normale organico.
I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono
infondati.
4. La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, contenuta nella legge 230/62
(che consente lapposizione del termine soltanto in alcune ipotesi determinati:
articoli 1, 4, 6) ha avuto, oltre che espressa integrazione (dpr 1525/63; articolo 11
della legge 1204/71, per la sostituzione di lavoratrici madri; articolo 8bis del
decreto legge 17/1983, convertito nella legge 79/1983), significative modifiche, per
regolare situazioni particolari ove il termine aveva obiettiva giustificazione.
Fra queste, assumeva particolare significato, per lestensione oggettiva e per la
qualificazione soggettiva (con la legittimazione dei sindacati ad individuare, senza
oggettivi limiti, ipotesi di contratti e numero di lavoratori), larticolo 23 primo
comma della legge 56/1987 (che consentiva lapposizione dun termine «nelle
ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali
o locali»); incisivo, è anche larticolo 8 secondo comma della legge 223/91 (che
ancora consente il termine nei contratti con i lavoratori in mobilità); in più limitato
spazio si poneva la legge 84/1986 (per lassunzione di personale a termine nelle
aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi aeroportuali). Disciplinavano il settore
in esame larticolo 1 del decreto legge 876/77, convertito nella legge 18/1978 (e
relative proroghe, per legge 737/78 e legge 598/79, ove si consentiva «lapposizione
dun termine alla durata del contratto, quando si verifica, in determinati e limitati
periodi dellanno, una necessità di intensificazione dellattività lavorativa,
cui non sia possibile sopperire con il normale organico»), e larticolo 23 terzo
comma della legge 56/1987 (ora in controversia).
Attraverso lo snodarsi di queste disposizioni si delinea, quale trend normativo, la
progressiva apertura al termine contrattuale; tendenza che, nella materia in esame, trova
la sua specificazione nelle singole norme collettive (fra le quali larticolo 57 del
contratto nazionale 17 dicembre 1994; disciplina collettiva che assume ulteriore sviluppo
nellarticolo 21 del contratto integrativo del 31 dicembre 2000, con cui si
consentono rinforzi temporanei dellorganico conseguenti ad un incremento rilevante
dellattività e sostituzione del personale in organico per malattie brevi, per tre
giorni consecutivi).
La tendenza sbocca poi nel decreto legislativo 368/01, che abroga espressamente la legge
230/62 (con le successive modificazioni), larticolo 8bis della legge 79/1983
e larticolo 23 della legge 56/1987).
Questo decreto legislativo, espressamente ridisciplinando la materia, consente in via
generale «lapposizione dun termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo» (la giustificazione del termine è delimitata con un parametro che richiama
quello che, nellambito del potere datorile ex articolo 41 della Costituzione,
consente in più ristretto spazio, che non prevede ragioni di carattere
«sostitutivo» - il trasferimento del lavoratore ex articolo 2103 Cc, e quello che
in uno spazio maggiormente ristretto, che non prevede ragioni di carattere
«organizzativo» - consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo
3 legge 604/66).
Lindicata tendenza, tuttavia, aveva (e tuttora conserva) il proprio limite
(confermato anche da Corte costituzionale 41/2000) nella direttiva comunitaria 70/1999
(emessa in attuazione dellaccordo quadro concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali, ove si «considera che i contratti di lavoro a tempo
indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla
qualità della vita dei lavoratori interessati ed a migliorare il rendimento», si afferma
la necessità che il termine abbia giustificazione in condizioni oggettive, e si fissano
principi per evitare abusi derivanti dallutilizzazione dei contratti a tempo
determinato). E questo limite, espressamente richiamato dal nomen e del preambolo,
è recepito nel fondamento stesso del decreto legislativo 368/01; poiché per il contratto
a termine è necessario un atto scritto e motivato (articolo 1 secondo comma; ovvero, per
brevi periodi ex articolo 1 quarto comma, la necessaria prova delle relative
ragioni) ed illegittime proroghe vanificano il termine stesso (articolo 5 secondo, terzo e
quarto comma), il termine costituisce deroga dun generale sottinteso principio: il
contratto di lavoro subordinato, per sua natura, non è a termine.
5. In questo sviluppo storico si inserisce la disposizione in esame (articolo 23 terzo
comma della legge 56/1987), per cui «nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è
ammessa lassunzione diretta di manodopera per lesecuzione di speciali servizi
di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali».
È da osservare che la nuova normativa non solo non ha effetto retroattivo, bensì con
larticolo 11 prevede una limitata ultra attività della pregressa disciplina;
la protrazione, dopo il proprio ingresso, dellefficacia delle clausole dei contratti
collettivi stipulati (come quello in esame) ai sensi dellarticolo 23 della legge
56/1987, nonché dei contratti individuali di lavoro (come quello in controversia);
daltro canto, la nuova normativa, pur abrogando, nel settore in controversia,
larticolo 23 della legge 56/1987, ne ha testualmente rinnovato il terzo comma con
una disposizione (articolo 10 terzo comma) che modifica solo la durata del contratto
(elevata a tre giorni) ed il termine per la relativa comunicazione (elevato a cinque
giorni), poi sottraendo lo stesso rapporto al proprio campo di applicazione.
Come è stato osservato (Cassazione 9892/98), larticolo 23 terzo comma della legge
56/1987, è diretto a facilitare particolari esigenze organizzative dellazienda, e,
simmetricamente, ad evitare abusi da parte del datore.
Questa disposizione, e larticolo 10 del terzo comma del nuovo decreto legislativo
che la riproduce, si limitano ad indicare la generica ipotesi che consente la stipulazione
del contratto: lesecuzione di «speciali servizi». Il concetto di «specialità»
quivi indicato non ha una natura negativa (assenza del carattere generale, connesso alla
generale funzione dellazienda ed allordinaria natura dei relativi servizi),
né oggettiva (la disposizione non indica quali sono i caratteri oggettivi del servizio
speciale), bensì relativa, in quanto il servizio è definito attraverso la normativa
collettiva. In tal modo, il servizio è speciale solo in quanto appartiene ad una
particolare «specie»: la specie «determinata» dalla normativa collettiva (conduce a
questa interpretazione anche la particolare collocazione dellaggettivo «speciali»,
il quale precede, non segue, il sostantivo «servizi»).
Poiché il servizio speciale non è caratterizzato da imprevedibilità, né da
straordinarietà, né da eccezionalità bensì solo dalla sua definizione attraverso la
norma collettiva, è ipotizzabile anche la sua legittima preventiva programmazione da
parte dellazienda.
In base a questa premessa, si condivide quanto affermato da questa corte (Cassazione
13877/01).
La disposizione legislativa in esame è costituita da un modulo: uno spazio generico, che
trova specificazione in un elemento esterno: una disposizione collettiva (come in altre
ipotesi, il legislatore ritiene che la volontà collettiva, poiché è più vicina alla
situazione da disciplinare ed è formata con adeguate garanzie, sia più idonea ad
individuare la disciplina da applicare; strumento, questo, che consente non solo
lindiretto ed agevolato ingresso delle esigenze dei singoli nel modulo normativo,
bensì, attraverso un permanente rinvio, il costante adeguamento del modulo al loro mutare
nel tempo).
Attraverso questo modulo, la legge non solo non specifica la natura ed i caratteri del
servizio, bensì non fissa neanche la linee generali del concetto di servizio: si limita a
delegare alla norma collettiva lintegrale definizione del servizio stesso: in tal
modo, la definizione legislativa del servizio è formulata per relationem,
attraverso unesterna disciplina (cui la disposizione rinvia).
6. Nella situazione in controversia, la disposizione che integra la norma di legge è
larticolo 57 del Ccnl 17 dicembre 1993, ove si prevede lassunzione determinata
da «esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali
meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie non
prevedibili di gruppi, nonché eventi similari».
Queste esigenze, che, come definite dalla disposizione collettiva, conferiscono carattere
«speciale» al servizio, costituiscono il presupposto del contratto in esame.
È poi necessario che il servizio abbia una durata non superiore ad un giorno. Poiché la
durata inerisce allo stesso servizio (e non al contratto), la disciplina in esame non
consente la stipulazione del contratto di durata giornaliera per lesecuzione
dun servizio che ecceda la durata di un giorno.
È poi necessaria ladibizione del lavoratore allo speciale servizio previsto dalla
norma collettiva. Ed invero, il rapporto normativamente delineato non è mera coincidenza
cronologica, né generica occasionalità fra situazione ed assunzione del lavoratore (per
cui il lavoratore extra, in occasione dellesigenza dello speciale servizio, potrebbe
essere addetto a servizi diversi da questo, ed a questo potrebbero essere addetti,
attraverso scorrimento di mansioni, lavoratori non extra): la disposizione delinea uno
specifico rapporto causale fra assunzione ed esecuzione del servizio. Il rapporto investe
in tal modo lo stesso contratto di lavoro: è necessario che il servizio speciale sia la
causa e lesecuzione del contratto.
Nellambito di questa adibizione, non è sufficiente che al servizio speciale il
lavoratore sia addetto in misura prevalente (nellambito dun singolo contratto
giornaliero, come nellambito duna pluralità di contratti).
Irrilevante è (come la stessa difesa ricorrente riconosce: memoria, pagine 5 e 6) la
frequenza e la ripetitività dei servizi speciali e delle stesse assunzioni giornaliere: i
fatti assumerebbero rilievo solo ai fini della prova dellesistenza dun unico
materiale rapporto di lavoro (solo formalmente coperto da contratti giornalieri), che è
estraneo alla controversia.
È tuttavia da osservare che le «esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il
normale organico» (lespressione, letteralmente rievocando la formula utilizzata
dallarticolo 1 primo comma, prima parte, del decreto legge 876/77, convertito in
legge 18/1978, intende inserirsi nella logica di questa norma) non sono singole concrete
contingenti esigenze in quanto eccedenti la singola concreta contingente dimensione
dellorganico aziendale, bensì un tipo di esigenza che per la sua stessa natura
determina uneccedenza in relazione allorganico normalmente presente nel tipo
di azienda: non è un parametro concreto, bensì astratto, costituito dal rapporto fra
tipo di esigenze e tipo di azienda (a questa lettura conduce la stessa astratta
esemplificazione contenuta nella disposizione).
Da ciò discende che ogni evento esemplificativamente indicato dalla disposizione, poiché
rientra, per definizione, nello spazio normativo delle «esigenze per le quali non sia
possibile sopperire con il normale organico», reca in se stesso, per la sua stessa
natura, lesigenza del lavoro extra, che legittima il contratto giornaliero: poiché
limpossibilità, che la norma ipotizza, è imminente agli eventi indicati, non ne è
necessaria la prova.
Lassunto del ricorrente, baricentro dellimpugnazione (ricorso, pagine 8, 10,
14, 17, 20), per cui sarebbe necessaria la specifica prova che alle esigenze dei
particolari servizi indicati dalla società non era possibile sopperire con il normale
organico, è pertanto infondata.
Non essendo necessario accertare specificamente limpossibilità di sopperire con il
normale organico alle esigenze (che avevano richiesto i singoli servizi), resta
irrilevante anche il numero dei lavoratori presenti ed il numero dei lavoratori necessari
nella singola manifestazione (numeri di quali il ricorrente sostiene la necessità della
prova: memoria, pagina 6). È peraltro da aggiungere che la valutazione del numero dei
lavoratori necessari nella singola contingente manifestazione è elemento che, rientrando
nella discrezionalità del datore, sfuggirebbe al controllo del giudicante.
Poiché il vincolo nascente del contratto in esame è caratterizzato da un rapporto di
durata limitata al giorno nel quale è prevista la prestazione, e poiché, ove non sia in
discussione la dissimulazione dun rapporto a tempo indeterminato, leventuale
trasformazione dei singoli rapporti in un rapporto a tempo indeterminato sarebbe
determinata solo dallinesistenza delle condizioni necessarie ai singoli contratti
giornalieri (per questa trasformazione, ex plurimis, sezioni unite 10343/93,
Cassazione 9892/98, 3843/00, 4841/01), il comportamento del lavoratore nel periodo esterno
alla durata del singolo contratto resta irrilevante: irrilevanti, pertanto, non solo
lassenza dun obbligo di disponibilità fra un contratto ed il successivo
(obbligo che, presupponendo lesistenza dun unico rapporto, di durata eccedente
il giorno, è assente, per definizione, nel contratto giornaliero), bensì i singoli
rifiuti che il lavoratore abbia opposto a singole offerte di contratti, nonché
linerzia del lavoratore stesso nel richiedere nuovi contratti (fatti, che, pur
escludendo lesistenza dun unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non
sarebbero peraltro idonei ad escludere che, nellambito di singoli periodi di lavoro,
sussistano singoli rapporti di lavoro subordinato: per la possibilità che singole pur
scarse e saltuarie prestazioni possano integrare, ognuna, singoli rapporti di lavoro
subordinato, Cassazione 7304/99).
Da ciò discende che anche le affermazioni al riguardo contenute nella sentenza in esame
(«era libero di rispondere o meno alle chiamate che ha spesso rifiutato»: sentenza,
pagina 6), affermazioni che sono risonanza della confermata motivazione data dal primo
giudicante (come espressamente riferita dalla decisione ora impugnata; e che non restano
tuttavia determinati nella relativa logica), poiché sono conferenti solo
allesclusione dun unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, restano
irrilevanti.
Ed invero, nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto in controversia lesistenza
dun proprio obbligo di disponibilità, né, più in generale (per ogni altra
ragione, come la simulazione), loggettiva materiale esistenza dun unico
rapporto, coperto solo formalmente con contratti giornalieri di lavoro (fatto che avrebbe
peraltro richiesto specifica adeguata prova); la stessa abnormità del numero dei
contratti giornalieri è stata eccepita solo come argomento di prova dun vizio
intrinseco ai singoli contratti giornalieri (linsussistenza delle condizioni che li
legittimavano).
È ancora da osservare che, essendo in controversia singoli rapporti giornalieri con la
loro particolare causa contrattuale, lirrilevanza dei predetti fatti (assenza
dun obbligo di permanente disponibilità, inerzia del lavoratore negli intervalli
non lavorati, rifiuti a specifiche proposte contrattuali della società) rende
irrilevante, in quanto estranea al fatto dedotto in controversia, anche lasserita
consensuale risoluzione del rapporto (fondata su questi fatti, ritenuta dal primo
giudicante, rievocata e non espressamente rinnegata dalla sentenza dappello, ed
ancora ora, pur subordinatamente, ipotizzata dalla resistente).
Da ciò discende che, in applicazione dellarticolo 384 numero 2 Cpc, la motivazione
della sentenza impugnata deve, nel senso precedentemente indicato, essere corretta.
Lo speciale servizio previsto dalla norma collettiva, la sua durata giornaliera, e
ladibizione del lavoratore alla relativa esecuzione, presupposti che legittimano
lapposizione del termine nel contratto, si riassumono nella causa contrattuale: il
contratto di lavoro è stipulato per lesecuzione dello speciale servizio
giornaliero.
7. È pertanto da affermare che, nellambito dei rapporti ancora soggetti alla
disciplina dellarticolo 23 terzo comma della legge 56/1987, come di quelli ora
disciplinati dallarticolo 10 terzo comma del decreto legislativo 368/01, il
contratto di lavoro è legittimato in quanto abbia come causa lo svolgimento dello
speciale servizio, della durata normativamente fissata, previsto dalla disposizione
collettiva («meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie
non prevedibili, non esclusa da uneventuale programmazione aziendale, non è
necessaria la prova dellinesistenza dun obbligo di disponibilità del
lavoratore nellintervallo fra i singoli contratti giornalieri (obbligo tipico
dun contratto a tempo indeterminato), né la prova di rifiuti che il lavoratore
abbia opposto a singole offerte dellazienda, né la prova di uninerzia del
lavoratore stesso nel richiedere nuovi contratti.
Lesistenza di questa causa contrattuale (gli speciali servizi giornalieri previsti
dalla norma collettiva e ladibizione del lavoratore alla relativa esecuzione), quale
presupposto che legittima lapposizione del termine nel contratto, deve essere
provata da colui che invoca il termine stesso: il datore di lavoro (Cassazione 3843/00).
8. Nel caso in esame, il tribunale, premettendo la nozione di speciale servizio, come
configurata dallarticolo 57 del Ccnl 17 dicembre 1994, ha accertato, nel caso in
controversia, la concreta esistenza di questi servizi, la loro durata giornaliera, e
ladibizione del Di Lullo alla relativa esecuzione. E laccertamento è fondato
su un elemento di carattere positivo («il Di Lullo veniva utilizzato dalla società come
extra, per speciali servizi giornalieri») e su un elemento di carattere negativo («non
è emerso che egli fosse inserito nella normale turnazione dei dipendenti Hilton ai fini
dello svolgimento dellattività alberghiera di routine»: sentenza, pagina 6).
9. Il ricorrente ha censurato questi fatti solo genericamente; e, in particolare, non ha
contestato (in forma specifica ed autosufficiente) la concreta esistenza, in occasione dei
singoli contratti giornalieri, delle manifestazioni previste per gli speciali servizi
previsti dalla norma collettiva («meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni,
presenze straordinarie non prevedibili di gruppi, nonché eventi similari»), né la loro
durata giornaliera. Eda ha lamentato, genericamente, che fosse provata solo una
connessione cronologica («concomitanza di date»: ricorso, pagina 14) fra le
manifestazioni ed i contratti e non anche ladibizione del Di Lullo alla relativa
esecuzione.
Ed in particolare, pur attentamente riportando lunghi brani di deposizioni testimoniali,
non ha specificato concretamente gli elementi da cui dedurre le ragioni della sostenuta
carenza probatoria. Daltro canto, dagli stessi elementi testimoniali emerge,
congiuntamente a dichiarazioni genericamente riferite a lavoratori extra, anche lo
specifico fatto che il Di Lullo era chiamato solo per lesecuzione di servizi
speciali (ricorso, pagina 5); e questa dichiarazione non risulta altrove negata.
10. Il ricorso principale deve essere respinto. Ed in questa decisione resta assorbita la
stessa cognizione del ricorso incidentale.
Le spese sono da compensare, per la novità della situazione dedotta in giudizio.
PQM
La corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le
spese del giudizio di legittimità.
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