L’ENTE PREVIDENZIALE CHE, INFORMATO DI UN’OMISSIONE CONTRIBUTIVA, NON AGISCE PER IL RECUPERO, E’ TENUTO A REGOLARIZZARE LA POSIZIONE DEL LAVORATORE INTERESSATO –
In base al principio dell’automaticità delle prestazioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 7459 del 21 maggio 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Stile).

Marina D. ha lavorato alle dipendenze della Tanzania Tourist & Trade Office di Milano dal novembre 1977 al 16 giugno 1981, senza regolare inquadramento. Dopo la cessazione del rapporto ella ha ripetutamente sollecitato l’Inps e l’Ispettorato Provinciale del Lavoro a recuperare i contributi previdenziali dovuti dall’azienda per i compensi corrispostile. Poiché le sollecitazioni non hanno avuto esito, ella, nel dicembre del 1997 ha chiesto al Pretore di Milano di ordinare all’Inps la regolarizzazione della sua posizione contributiva. L’Inps si è opposto alla domanda, rilevando che i contributi non erano più recuperabili, essendo decorso il termine decennale di prescrizione e che gli atti interruttivi compiuti dalla lavoratrice non erano idonei a impedirla, in quanto essi avrebbero dovuto essere compiuti dall’Istituto stesso,  unico titolare del diritto a percepire i contributi.
Il Pretore, in accoglimento della domanda proposta dalla lavoratrice, ha ordinato all’Inps di rettificare la sua posizione pensionistica accreditandole i contributi relativi al periodo novembre 1977 – giugno 1981. In grado di appello il Tribunale di Milano ha confermato questa decisione affermando che l’intervenuta prescrizione del credito contributivo non ostava al funzionamento del principio di automaticità delle prestazioni,  espresso dall’art. 27 R.D.L. n. 636 del 1939, in quanto il lavoratore aveva tempestivamente denunciato sia all’Inps che all’Ispettorato Provinciale del Lavoro l’omissione contributiva. Il Tribunale ha anche escluso la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento, da parte della lavoratrice, di una rendita vitalizia sostitutiva.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7459 del 21 maggio 2002, Pres. Dell’Anno, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso dell’Inps, osservando che la lavoratrice ha correttamente fatto valere il diritto alla regolarizzazione della sua posizione assicurativa, azionandolo non nei confronti del datore di lavoro, obbligato al versamento dei contributi, bensì nei confronti dell’Istituto assicuratore creditore degli stessi e ciò per due ragioni tra loro collegate: perché l’Istituto, nonostante la tempestiva comunicazione della omissione contributiva, non ha provveduto a riscuotere i contributi dovuti, lasciando, anzi, trascorrere, il termine di prescrizione; perché a tale inottemperanza, l’assicurata non ha potuto e neppure potrà in futuro sopperire.
In questa situazione – ha osservato la Corte – appare conforme al diritto far gravare sull’Ente, istituzionalmente deputato alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.), le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 cod. civ.) cui l’Istituto è tenuto nell’ambito del rapporto giuridico con l’assicurato. Deve, quindi, affermarsi – ha concluso la Corte – che, ove l’Istituto previdenziale non abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell’omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta ad al quale è precluso ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all’azione di risarcimento danni ex art. 2116, secondo comma, cod. civ.