LENTE PREVIDENZIALE CHE, INFORMATO DI UNOMISSIONE
CONTRIBUTIVA, NON AGISCE PER IL RECUPERO, E TENUTO A REGOLARIZZARE LA POSIZIONE DEL
LAVORATORE INTERESSATO In base al principio dellautomaticità delle
prestazioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 7459 del 21 maggio 2002, Pres. DellAnno,
Rel. Stile).
Marina D. ha lavorato alle dipendenze
della Tanzania Tourist & Trade Office di Milano dal novembre 1977 al 16 giugno 1981,
senza regolare inquadramento. Dopo la cessazione del rapporto ella ha ripetutamente
sollecitato lInps e lIspettorato Provinciale del Lavoro a recuperare i
contributi previdenziali dovuti dallazienda per i compensi corrispostile. Poiché le
sollecitazioni non hanno avuto esito, ella, nel dicembre del 1997 ha chiesto al Pretore di
Milano di ordinare allInps la regolarizzazione della sua posizione contributiva.
LInps si è opposto alla domanda, rilevando che i contributi non erano più
recuperabili, essendo decorso il termine decennale di prescrizione e che gli atti
interruttivi compiuti dalla lavoratrice non erano idonei a impedirla, in quanto essi
avrebbero dovuto essere compiuti dallIstituto stesso, unico titolare del
diritto a percepire i contributi.
Il Pretore, in accoglimento della domanda proposta dalla
lavoratrice, ha ordinato allInps di rettificare la sua posizione pensionistica
accreditandole i contributi relativi al periodo novembre 1977 giugno 1981. In grado
di appello il Tribunale di Milano ha confermato questa decisione affermando che
lintervenuta prescrizione del credito contributivo non ostava al funzionamento del
principio di automaticità delle prestazioni, espresso dallart. 27 R.D.L. n.
636 del 1939, in quanto il lavoratore aveva tempestivamente denunciato sia allInps
che allIspettorato Provinciale del Lavoro lomissione contributiva. Il
Tribunale ha anche escluso la sussistenza dei requisiti per lottenimento, da parte
della lavoratrice, di una rendita vitalizia sostitutiva.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7459 del 21 maggio 2002,
Pres. DellAnno, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso dellInps, osservando che
la lavoratrice ha correttamente fatto valere il diritto alla regolarizzazione della sua
posizione assicurativa, azionandolo non nei confronti del datore di lavoro, obbligato al
versamento dei contributi, bensì nei confronti dellIstituto assicuratore creditore
degli stessi e ciò per due ragioni tra loro collegate: perché lIstituto,
nonostante la tempestiva comunicazione della omissione contributiva, non ha provveduto a
riscuotere i contributi dovuti, lasciando, anzi, trascorrere, il termine di prescrizione;
perché a tale inottemperanza, lassicurata non ha potuto e neppure potrà in futuro
sopperire.
In questa situazione ha osservato la Corte appare
conforme al diritto far gravare sullEnte, istituzionalmente deputato alla tutela di
interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.), le conseguenze che discendono dalla
violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie
regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 cod. civ.) cui lIstituto è
tenuto nellambito del rapporto giuridico con lassicurato. Deve, quindi,
affermarsi ha concluso la Corte che, ove lIstituto previdenziale non
abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia
venuto tempestivamente a conoscenza dellomissione, lo stesso è tenuto a provvedere
alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto
richiesta ad al quale è precluso ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13
legge n. 1338 del 1962 o allazione di risarcimento danni ex art. 2116, secondo
comma, cod. civ.
|