E INEFFICACE IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE MOTIVATO
GENERICAMENTE CON RIFERIMENTO ALLESIGENZA DI RIDURRE IL PERSONALE PER RAGIONI
ECONOMICHE La motivazione devessere specifica (Cassazione Sezione
Lavoro n. 7316 del 20 maggio 2002, Pres. Trezza, rel. DellAnno).
Fernando S., dipendente della società cooperativa Agricola Fortore
è stato licenziato per asserita riduzione del personale determinata dalla
necessità di una più economica gestione nellattività produttiva. Egli ha
impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Lucera chiedendo la reintegrazione nel
posto di lavoro. Lazienda si è difesa affermando che il licenziamento era stato
determinato da ragioni di natura tecnologica, per essersi decisa la trasformazione
dellimpianto con la soppressione del posto di cantiniere e che si era reso
impossibile impiegare il lavoratore nellespletamento di altre mansioni; essa ha
chiesto di provare tali circostanze. Il Pretore non ha ammesso la prova osservando che la
motivazione esposta nella memoria di costituzione in giudizio era diversa da quella
comunicata con la lettera di licenziamento e che tale modifica non era consentita dalla
legge. Il Giudice ha inoltre ritenuto che lazienda non abbia adempiuto
allobbligo previsto dallart. 2 L. n. 604 del 1966, di motivare il
licenziamento, in quanto la motivazione esposta nella comunicazione di recesso era del
tutto generica; pertanto ha dichiarato inefficace il licenziamento ed ha ordinato la
reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro. In appello il Tribunale di Lucera ha
confermato questa decisione affermando che il datore di lavoro, riferendosi, nella lettera
di licenziamento ad una asserita riduzione del personale non aveva adempiuto
allobbligo di motivare il recesso in quanto aveva omesso di precisare le ragioni
attinenti alla soppressione del posto di lavoro di Fernando S.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7316 del 20 maggio 2002, Pres.
Trezza, rel. DellAnno) ha rigettato il ricorso dellazienda affermando che la
motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia
tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del
recesso e di esercitare unadeguata difesa; la comunicazione che, per la sua assoluta
genericità, sia totalmente inidonea a soddisfare tali finalità, non soddisfa
allobbligo di motivazione previsto dalla legge; pertanto il licenziamento deve
essere dichiarato inefficace in base allart. 2 L. n. 604 del 1966 come nel caso di
omessa motivazione.
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