E’ INEFFICACE IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE MOTIVATO GENERICAMENTE CON RIFERIMENTO ALL’ESIGENZA DI RIDURRE IL PERSONALE PER RAGIONI  ECONOMICHE –
La motivazione dev’essere specifica (Cassazione Sezione Lavoro n. 7316 del 20 maggio 2002, Pres. Trezza, rel. Dell’Anno).


Fernando S., dipendente della società cooperativa Agricola Fortore è stato licenziato per asserita “riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione nell’attività produttiva”. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Lucera chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. L’azienda si è difesa affermando che il licenziamento era stato determinato da ragioni di natura tecnologica, per essersi decisa la trasformazione dell’impianto con la soppressione del posto di cantiniere e che si era reso impossibile impiegare il lavoratore nell’espletamento di altre mansioni; essa ha chiesto di provare tali circostanze. Il Pretore non ha ammesso la prova osservando che la motivazione esposta nella memoria di costituzione in giudizio era diversa da quella comunicata con la lettera di licenziamento e che tale modifica non era consentita dalla legge. Il Giudice ha inoltre ritenuto che l’azienda non abbia adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 2 L. n. 604 del 1966, di motivare il licenziamento, in quanto la motivazione esposta nella comunicazione di recesso era del tutto generica; pertanto  ha dichiarato inefficace il licenziamento ed ha ordinato la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro. In appello il Tribunale di Lucera ha confermato questa decisione affermando che il datore di lavoro, riferendosi, nella lettera di licenziamento ad una asserita “riduzione del personale” non aveva adempiuto all’obbligo di motivare il recesso in quanto aveva omesso di precisare le ragioni attinenti alla soppressione del posto di lavoro di Fernando S.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7316 del 20 maggio 2002, Pres. Trezza, rel. Dell’Anno) ha rigettato il ricorso dell’azienda affermando che la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del recesso e di esercitare un’adeguata difesa; la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea a soddisfare tali finalità, non soddisfa all’obbligo di motivazione previsto dalla legge; pertanto il licenziamento deve essere dichiarato inefficace in base all’art. 2 L. n. 604 del 1966 come nel caso di omessa motivazione.