SPETTA AL DATORE DI LAVORO PROVARE CHE LA SUA AZIENDA HA MENO DI
16 DIPENDENTI, SE VUOLE EVITARE LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE, INGIUSTAMENTE
LICENZIATO, IN BASE ALLART. 18 ST. LAV. Contrasto di giurisprudenza
nella Suprema Corte (Cassazione Sezione Lavoro n. 7227 del 17 maggio 2002, Pres. Senese,
Rel. Filadoro).
In base allart. 18 St. Lav., in caso di licenziamento
illegittimo la reintegrazione nel posto di lavoro può essere disposta dal Giudice nei
confronti di aziende che abbiano più di 15 dipendenti. La legge però non ha
esplicitamente precisato se lonere della prova sul numero dei dipendenti spetti al
lavoratore o allazienda. In proposito si è determinato nella Sezione Lavoro della
Suprema Corte un contrasto di giurisprudenza. Secondo lorientamento prevalente,
spetta al lavoratore lonere di provare la consistenza numerica dei dipendenti
dellazienda, in quanto fatto costitutivo del diritto alla stabilità rivendicato in
giudizio. In questo senso si sono espresse le sentenze S. U. n. 2249, 4 marzo 1988, cfr.
anche Cass. 3229 del 1988, 1659 del 1983, 3247 del 1980. Queste conclusioni non sono,
tuttavia, condivise da un orientamento giurisprudenziale più recente, per il quale
compete al datore di lavoro dimostrare la consistenza numerica che impedisce
lapplicabilità del regime di stabilità reale, tenuto conto del fatto che il
licenziamento illegittimo costituisce un inadempimento contrattuale e che lazione di
impugnazione si configura come azione di adempimento e/o di responsabilità per
inadempimento ex art. 1218 codice civile (Cass. n. 613 del 22 gennaio 1999).
Secondo lorientamento più recente, il datore di lavoro che
pone in essere un licenziamento al di fuori delle condizioni richieste dalla legge si
rende responsabile di un inadempimento alle obbligazioni assunte al momento della
costituzione del rapporto. Fatti costitutivi dellazione di impugnazione del
licenziamento sono esclusivamente lesistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e la sua interruzione per effetto di un licenziamento.
Fatti impeditivi degli
effetti giuridici che il lavoratore intende conseguire sono la sussistenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo. La regola della ripartizione della prova, di cui
allart. 5 della legge 604 del 1966, non è altro che lapplicazione alla
responsabilità del datore di lavoro della regola generale di cui allart. 1218
codice civile in tema di onere della prova nella responsabilità contrattuale. Infatti,
secondo i principi generali, la conseguenza del licenziamento illegittimo dovrebbe essere
quella del risarcimento dei danni subiti dalla controparte (art. 1223 codice civile).
Lart. 8 della legge 604 del 1966 prevede invece una forte attenuazione delle
conseguenze a carico della parte inadempiente ed è allora giustificato conclude
Cass. n. 613 del 1999 porre a carico di colui che pretende di essere esonerato da
quelle che sarebbero le comuni sanzioni derivanti da un inadempimento (dettate
dallart. 18 della legge n. 300 del 1970) lonere di dimostrare la sussistenza
delle condizioni che determinano la riduzione degli effetti restitutori o risarcitori.
Questo più recente orientamento è stato ora ribadito dalla Suprema Corte della sentenza
della Sezione Lavoro n. 7227 del 17 maggio 2002 (Pres. Senese, Rel. Filadoro). Addossare
al datore di lavoro lonere della prova in materia ha affermato la Corte
appare giustificato, oltre che dalle considerazioni sistematiche contenute nella
sentenza n. 613 del 1999, anche dal rilievo che la circostanza da provare consiste in un
dato di fatto ben noto al datore di lavoro e che risulta addirittura da libri, la cui
tenuta è obbligatoria per legge.
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