LABBASSAMENTO
DELLE NOTE DI QUALIFICA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO In applicazione delle regole di correttezza
(Cassazione Sezione Lavoro n. 7138 del 16 maggio 2002, Pres. Trezza, Rel. Putaturo Donati
Viscido).
Antonio A., dipendente della Banca di Roma
con qualifica di capo ufficio, dopo avere riportato, nel 1991 e nel 1992, note di
qualifica con il giudizio buono, nel 1993 è stato classificato
mediocre. Egli ha chiesto al Pretore di Bolzano di annullare questultimo
giudizio, in quanto non motivato.
La Banca di Roma si è difesa sostenendo
che il peggioramento della valutazione verificatosi per il 1993 era dovuto ad un
episodio di anomalia comportamentale, in quanto Antonio A. aveva insultato in
ufficio un collega alla presenza dei clienti e gli era stata perciò applicata una
sanzione disciplinare, non impugnata. Il Pretore ha ritenuto ingiustificata la
classificazione attribuita al lavoratore per il 1993 e la ha sostituita con quella di
normale, intermedia tra buono e mediocre. Questa
decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Bolzano, in
considerazione del carattere episodico della conflittualità verificatasi, per motivi
insignificanti, con un collega e già sanzionata con un provvedimento disciplinare,
accettato da Antonio A. La banca ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il
Tribunale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7138
del 16 maggio 2002, Pres. Trezza, Rel. Putaturo Donati Viscido) ha rigettato il ricorso,
ricordando la sua costante giurisprudenza secondo cui le note di qualifica non sono
insindacabili perché nellemetterle il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi
di correttezza e buona fede, motivando adeguatamente il suo giudizio; questi principi
ha affermato la Corte sono stati esattamente applicati dal Tribunale che non
ha ritenuto sufficientemente motivato, stante il carattere episodico della conflittualità
attribuita al lavoratore, labbassamento del giudizio da buono a
mediocre e pertanto ha condiviso la valutazione del Pretore secondo cui era
appropriata, nel caso in esame, la qualifica intermedia di normale. Si tratta
ha concluso la Corte di una valutazione di merito, congruamente motivata,
anche sotto il profilo logico e giuridico e pertanto non censurabile in Cassazione.
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