L’ABBASSAMENTO DELLE NOTE DI QUALIFICA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO
In applicazione delle regole di correttezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 7138 del 16 maggio 2002, Pres. Trezza, Rel. Putaturo Donati Viscido).


Antonio A., dipendente della Banca di Roma con qualifica di capo ufficio, dopo avere riportato, nel 1991 e nel 1992, note di qualifica con il giudizio “buono”, nel 1993 è stato classificato “mediocre”. Egli ha chiesto al Pretore di Bolzano di annullare quest’ultimo giudizio, in quanto non motivato.
La Banca di Roma si è difesa sostenendo che il peggioramento della valutazione verificatosi per il 1993 era dovuto ad un episodio  di anomalia comportamentale, in quanto Antonio A. aveva insultato in ufficio un collega alla presenza dei clienti e gli era stata perciò applicata una sanzione disciplinare, non impugnata. Il Pretore ha ritenuto ingiustificata la classificazione attribuita al lavoratore per il 1993 e la ha sostituita con quella di “normale”, intermedia tra “buono” e “mediocre”. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Bolzano, in considerazione del carattere episodico della conflittualità verificatasi, per motivi insignificanti, con un collega e già sanzionata con un provvedimento disciplinare, accettato da Antonio A. La banca ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7138 del 16 maggio 2002, Pres. Trezza, Rel. Putaturo Donati Viscido) ha rigettato il ricorso, ricordando la sua costante giurisprudenza secondo cui le note di qualifica non sono insindacabili perché nell’emetterle il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, motivando adeguatamente il suo giudizio; questi principi – ha affermato la Corte – sono stati esattamente applicati dal Tribunale che non ha ritenuto sufficientemente motivato, stante il carattere episodico della conflittualità attribuita al lavoratore, l’abbassamento del giudizio da “buono” a “mediocre” e pertanto ha condiviso la valutazione del Pretore secondo cui era appropriata, nel caso in esame, la qualifica intermedia di “normale”. Si tratta – ha concluso la Corte – di una valutazione di merito, congruamente motivata, anche sotto il profilo logico e giuridico e pertanto non censurabile in Cassazione.