Il
lavoratore illegittimamente licenziato ha interesse ad ottenere dal giudice lordine
di reintegrazione anche dopo il fallimento del datore di lavoro E irrilevante
la materiale impossibilità della prestazione lavorativa
Il giudice del lavoro resta competente a
decidere sulla domanda di annullamento di un licenziamento e di reintegrazione nel posto
di lavoro anche se lazienda convenuta viene dichiarata fallita. La competenza del
tribunale fallimentare è infatti riferita solo alle domande aventi ad oggetto il
riconoscimento di un credito. La cessazione dellattività dellazienda fallita
non impedisce laccoglimento della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro in
base allart. 18 St. Lav. Dopo il fallimento, invero, lazienda sopravvive nella
sua unitarietà e, nel suo ambito, anche il rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.). Ed
il lavoratore ha interesse al riconoscimento del diritto a questa permanenza. Come
lazienda, anche la sopravvivenza del rapporto di lavoro non è condizionata al
materiale esercizio dellattività imprenditoriale: il predetto interesse del
lavoratore permane non solo nelleventualità dun esercizio provvisorio, bensì
nellipotesi in cui lattività dellimpresa sia cessata e sia
conseguentemente (pur contingentemente) impossibile la materiale reintegrazione nel posto
di lavoro.
In particolare, la perdurante vigenza del rapporto di lavoro, pur in uno stato di
quiescenza, rende ipotizzabile la futura ripresa dellattività lavorativa che può
essere attuata per iniziativa del curatore o con successivo provvedimento del tribunale
fallimentare (il quale per lart. 90 della legge fallimentare può autorizzare
lesercizio provvisorio anche dopo il decreto di esecutività dello stato passivo) o
con la cessione dellazienda o con la ripresa dellattività lavorativa da parte
dello stesso datore a seguito di concordato.
Daltro canto, permangono molteplici diritti del lavoratore, che, avendo il loro
presupposto nella dichiarazione di illegittimità od inefficacia del licenziamento o
nellordine di reintegrazione, conferiscono alla richiesta della relativa pronuncia
giuridico interesse.
Ciò è a dirsi per linteresse a chiedere lindennità alternativa alla
reintegrazione, prevista dallart. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300,
linteresse ad identificare esattamente il momento al quale deve essere
riferito leffetto estintivo del rapporto e quindi la durata complessiva dello
stesso, utile per la determinazione dei conseguenti crediti e linteresse a
chiedere lindennità di disoccupazione, lindennità di mobilità e la cassa
integrazione.
I predetti interessi, che, non investendo crediti nei confronti del datore, non sono
coinvolti nellesigenza della par condicio creditorum, restano ben
distinti dallinteresse a conseguire eventuali differenze retributive.
E pertanto da affermare che, ove il
lavoratore abbia agito chiedendo la dichiarazione dellillegittimità od inefficacia
del licenziamento e lordine di reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del
datore, dichiarato fallito nel corso del conseguente procedimento, permane non solo la
competenza del giudice del lavoro, bensì linteresse del lavoratore a coltivare la
domanda: ciò, anche nellipotesi in cui non sia autorizzato lesercizio
provvisorio dellattività imprenditoriale, ed anche ove sia preclusa la domanda di
differenze retributive (Cassazione Sezione Lavoro n. 7075 del 15 maggio 2002, Pres.
Prestipino, Rel. Cuoco).
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