Il lavoratore illegittimamente licenziato ha interesse ad ottenere dal giudice l’ordine di reintegrazione anche dopo il fallimento del datore di lavoro – E’ irrilevante la materiale impossibilità della prestazione lavorativa –

Il giudice del lavoro resta competente a decidere sulla domanda di annullamento di un licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro anche se l’azienda convenuta viene dichiarata fallita. La competenza del tribunale fallimentare è infatti riferita solo alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento di un credito. La cessazione dell’attività dell’azienda fallita non impedisce l’accoglimento della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro in base all’art. 18 St. Lav. Dopo il fallimento, invero, l’azienda sopravvive nella sua unitarietà e, nel suo ambito, anche il rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.). Ed il lavoratore ha interesse al riconoscimento del diritto a questa permanenza. Come l’azienda, anche la sopravvivenza del rapporto di lavoro non è condizionata al materiale esercizio dell’attività imprenditoriale: il predetto interesse del lavoratore permane non solo nell’eventualità d’un esercizio provvisorio, bensì nell’ipotesi in cui l’attività dell’impresa sia cessata e sia conseguentemente (pur contingentemente) impossibile la materiale reintegrazione nel posto di lavoro.
In particolare, la perdurante vigenza del rapporto di lavoro, pur in uno stato di quiescenza, rende ipotizzabile la futura ripresa dell’attività lavorativa che può essere attuata per iniziativa del curatore o con successivo provvedimento del tribunale fallimentare (il quale per l’art. 90 della legge fallimentare può autorizzare l’esercizio provvisorio anche dopo il decreto di esecutività dello stato passivo) o con la cessione dell’azienda o con la ripresa dell’attività lavorativa da parte dello stesso datore a seguito di concordato.
D’altro canto, permangono molteplici diritti del lavoratore, che, avendo il loro presupposto nella dichiarazione di illegittimità od inefficacia del licenziamento o nell’ordine di reintegrazione, conferiscono alla richiesta della relativa pronuncia giuridico interesse.
Ciò è a dirsi per l’interesse a chiedere l’indennità alternativa alla reintegrazione, prevista dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l’interesse ad “identificare esattamente il momento al quale deve essere riferito l’effetto estintivo del rapporto e quindi la durata complessiva dello stesso, utile per la determinazione dei conseguenti crediti” e l’interesse a chiedere l’indennità di disoccupazione, l’indennità di mobilità e la cassa integrazione.
I predetti interessi, che, non investendo crediti nei confronti del datore, non sono coinvolti nell’esigenza della par condicio creditorum, restano ben distinti dall’interesse a conseguire eventuali differenze retributive.
E’ pertanto da affermare che, ove il lavoratore abbia agito chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità od inefficacia del licenziamento e l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore, dichiarato fallito nel corso del conseguente procedimento, permane non solo la competenza del giudice del lavoro, bensì l’interesse del lavoratore a coltivare la domanda: ciò, anche nell’ipotesi in cui non sia autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività imprenditoriale, ed anche ove sia preclusa la domanda di differenze retributive (Cassazione Sezione Lavoro n. 7075 del 15 maggio 2002, Pres. Prestipino, Rel. Cuoco).