I benefici pensionistici per coloro che abbiano lavorato con esposizione all’amianto si applicano solo ai lavoratori subordinati – Non agli artigiani –

I benefici pensionistici per coloro che abbiano lavorato con esposizione all’amianto, in base alla legge n. 271 del 1993 non spettano agli artigiani e ai lavoratori autonomi in genere. Infatti le finalità già perseguite da tale legge erano quelle di favorire l’allontanamento dei lavoratori da situazioni di pericolo in relazione ad occupazioni, all’epoca in atto, presso imprese operanti nel settore dell’amianto, e di evitare, per quanto possibile, la disoccupazione involontaria. Il legislatore ha cioè inteso agevolare il prepensionamento o il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia dei dipendenti licenziati dalle aziende datrici di lavoro, che obbligate a dimettere tale sostanza dal loro ciclo produttivo, erano costrette a cessare la loro attività (soprattutto se il loro ciclo produttivo non poteva prescindere dall’utilizzazione dell’amianto come materia prima). Questa finalità non potrebbe ravvisarsi con riguardo a lavoratori autonomi, non vincolati ad una determinata attività lavorativa se non da loro scelta ed avendo essi, libertà di sostituire, per l’espletamento del lavoro, ai materiali da usare con componenti di amianto altri che ne siano privi, scegliendoli nell’ampia gamma offerta dal mercato (Cassazione Sezione Lavoro n. 5082 del 10 aprile 2002, Pres. Ravagnani, Rel. Lamorgese).