SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI, E NON IN CINQUE, IL DIRITTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATO RIPOSO SETTIMANALE Non si tratta di una
voce retributiva (Sezione Lavoro n. 3298 del 7 marzo 2002, Pres. DellAnno, Rel.
Mazzarella).
Stefano S., dipendente della Fiat
Auto s.p.a., con mansioni di sorvegliante, ha lavorato con orario articolato su tre turni
avvicendati. Ciò ha comportato alcune volte, in occasione del passaggio dal terzo al
primo o al secondo turno di lavoro, il mancato godimento del riposo settimanale in
aggiunta a quello giornaliero. Egli ha chiesto al Pretore di Torino la condanna
dellazienda al risarcimento del danno per mancato godimento di riposi settimanali.
Lazienda si è difesa negando lesistenza di un danno ed ha eccepito la
prescrizione quinquennale del credito.Il Pretore ha condannato lazienda al pagamento
di lire due milioni duecentomila circa, applicando la prescrizione decennale e
determinando il risarcimento in misura pari alla retribuzione giornaliera per ogni mancato
riposo. In grado di appello il Tribunale ha leggermente ridotto limporto del
risarcimento in quanto ha ritenuto che il lavoratore abbia perduto solo parzialmente il
riposo settimanale, da determinarsi in 24 ore, per effetto della sua sovrapposizione a
quello giornaliero dovuto in misura di sedici ore.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3298 del 7 marzo 2002, Pres.
DellAnno, Rel. Mazzarella) ha rigettato il ricorso dellazienda. Costituisce
principio consolidato ha ricordato la Corte che il riposo settimanale
necessario, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie
psico-fisiche, costituisce oggetto di un diritto garantito, oltre che dallart. 2109,
comma 1, cod. civ., dallart. 36, comma terzo, della Costituzione, che ne ha sancito
lirrinunciabilità. Pertanto, la mancata concessione del riposo settimanale, con
definitiva perdita del medesimo (in quanto dal lavoratore non utilizzato, o non utilizzato
completamente, in un tempo utile al recupero delle energie psico-fisiche), è illegittima,
siccome in contrasto con il precetto costituzionale. Questa perdita ha aggiunto la
Corte non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto
(collettivo o individuale), che sarebbero nulle per contrarietà a norma imperative o,
più precisamente, per illiceità delloggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ.), né
dalla legge che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. Il
danno di natura contrattuale perché correlato allinadempimento del datore di
lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative
è oggetto, di presunzione assoluta, posto che dalla norma dellart. 36 Cost.,
si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto
fondamentale, che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei
lavoratori. Lentità del danno, non determinabile in astratto ha affermato la
Corte deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito
secondo una motivata valutazione, che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni
lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva,
nonché di clausole collettive che, a differenza di quelle (nulle e, perciò,
inutilizzabili), che direttamente regolamentino lipotesi dellillecita
prestazione nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo, si limitano a
disciplinare il risarcimento riconosciuto al lavoratore nellipotesi anzidetta. La
Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato, in materia, la
prescrizione decennale invece di quella quinquennale, trattandosi di diritto che non ha ad
oggetto il pagamento di una componente ordinaria o straordinaria della retribuzione,
bensì il risarcimento del danno da inadempienza contrattuale.
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