| La maggiorazione per lavoro straordinario
può essere determinata dal contratto collettivo in misura inferiore al dieci per cento
stabilito dalla legge Per le prestazioni che non eccedano le otto ore giornaliere e
le 48 ore settimanali (Cassazione Sezione Lavoro n. 2856 del 26 febbraio 2002, Pres.
Amirante, Rel. Roselli) Per i dipendenti
del Consorzio Trasporti del Lazio (Cotral) lorario di lavoro settimanale è stato
ridotto, con accordo aziendale del luglio 1988, da 39 a 37 ore. Dopo lentrata in
vigore dellaccordo, il lavoro svolto in eccedenza alle 37 ore settimanali è stato
compensato come straordinario, ma la base per lapplicazione della maggiorazione,
ossia la quota oraria di retribuzione è stata determinata come per il passato, dividendo
la retribuzione settimanale per 39 anziché per 37.
Luigi L. si è rivolto al Pretore di Velletri sostenendo che il
meccanismo di calcolo adottato dallazienda comportava una maggiorazione, per il
lavoro straordinario, inferiore al 10% ovvero alla misura minima imposta dallart. 5
R.D.L. 15 maggio 1923 n. 692. Pertanto egli ha chiesto il ricalcalo dei compensi dovutigli
con applicazione della maggiorazione di legge. Lazienda si è difesa sostenendo che
laccordo aziendale aveva bensì ridotto lorario di lavoro, ma aveva lasciato
fermo lorario contrattuale di lavoro ai fini retributivi, ciò
comportando la non variazione in aumento per la base di calcolo del lavoro straordinario.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Velletri hanno ritenuto fondata
la domanda ed hanno condannato il Cotral a pagare le differenze richieste, determinando la
maggiorazione per lavoro straordinario nella misura del 10%. Il Tribunale ha
osservato che la clausola contrattuale di mantenimento del precedente orario di lavoro ai
soli fini retributivi significava che la quota oraria di retribuzione doveva
continuare ad essere calcolata come se lorario settimanale fosse di trentanove ore.
Tuttavia, poiché lorario effettivo era di trentasette ore, il lavoro prestato oltre
tale limite doveva essere considerato come straordinario e remunerato con un aumento non
inferiore al dieci per cento, in base alla legge.LAzienda ha proposto ricorso per
cassazione sostenendo che la contrattazione collettiva può stabile una maggiorazione di
paga per lavoro straordinario inferiore al 10% previsto dalla legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2856 del 26 febbraio 2002,
Pres. Amirante, Rel. Roselli) ha accolto il ricorso, affermando che nel caso di
straordinario contrattuale, ossia di prestazione lavorativa che, pur superando il normale
orario previsto dal contratto, non varchi il limite delle 48 ore settimanali previsto
dalla legge per il lavoro ordinario, le parti collettive possono stabilire una
maggiorazione inferiore al 10%; resta invece lobbligo di corrispondere una
maggiorazione di almeno il 10% per la prestazione lavorativa eccedente le 48 ore
settimanali. Lo straordinario da retribuire con laliquota obbligatoria del 10% - ha
affermato la Corte è quello che si espleta dopo le otto ore giornaliere o le 48
settimanali e non quello che deriva dal superamento del diverso e inferiore orario di
lavoro determinato per contratto collettivo.
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