La maggiorazione per lavoro straordinario può essere determinata dal contratto collettivo in misura inferiore al dieci per cento stabilito dalla legge – Per le prestazioni che non eccedano le otto ore giornaliere e le 48 ore settimanali (Cassazione Sezione Lavoro n. 2856 del 26 febbraio 2002, Pres. Amirante, Rel. Roselli)

Per i dipendenti del Consorzio Trasporti del Lazio (Cotral) l’orario di lavoro settimanale è stato ridotto, con accordo aziendale del luglio 1988, da 39 a 37 ore. Dopo l’entrata in vigore dell’accordo, il lavoro svolto in eccedenza alle 37 ore settimanali è stato compensato come straordinario, ma la base per l’applicazione della maggiorazione, ossia la quota oraria di retribuzione è stata determinata come per il passato, dividendo la retribuzione settimanale per 39 anziché per 37.
Luigi L. si è rivolto al Pretore di Velletri sostenendo che il meccanismo di calcolo adottato dall’azienda comportava una maggiorazione, per il lavoro straordinario, inferiore al 10% ovvero alla misura minima imposta dall’art. 5 R.D.L. 15 maggio 1923 n. 692. Pertanto egli ha chiesto il ricalcalo dei compensi dovutigli con applicazione della maggiorazione di legge. L’azienda si è difesa sostenendo che l’accordo aziendale aveva bensì ridotto l’orario di lavoro, ma aveva lasciato fermo “l’orario contrattuale di lavoro ai fini retributivi”, ciò comportando la non variazione in aumento per la base di calcolo del lavoro straordinario. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Velletri hanno ritenuto fondata la domanda ed hanno condannato il Cotral a pagare le differenze richieste, determinando la maggiorazione per lavoro straordinario nella misura  del 10%. Il Tribunale ha osservato che la clausola contrattuale di mantenimento del precedente orario di lavoro ai soli “fini retributivi” significava che la quota oraria di retribuzione doveva continuare ad essere calcolata come se l’orario settimanale fosse di trentanove ore. Tuttavia, poiché l’orario effettivo era di trentasette ore, il lavoro prestato oltre tale limite doveva essere considerato come straordinario e remunerato con un aumento non inferiore al dieci per cento, in base alla legge.L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la contrattazione collettiva può stabile una maggiorazione di paga per lavoro straordinario inferiore al 10% previsto dalla legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2856 del 26 febbraio 2002, Pres. Amirante, Rel. Roselli) ha accolto il ricorso, affermando che nel caso di straordinario contrattuale, ossia di prestazione lavorativa che, pur superando il normale orario previsto dal contratto, non varchi il limite delle 48 ore settimanali previsto dalla legge per il lavoro ordinario, le parti collettive possono stabilire una maggiorazione inferiore al 10%; resta invece l’obbligo di corrispondere una maggiorazione di almeno il 10% per la prestazione lavorativa eccedente le 48 ore settimanali. Lo straordinario da retribuire con l’aliquota obbligatoria del 10% - ha affermato la Corte – è quello che si espleta dopo le otto ore giornaliere o le 48 settimanali e non quello che deriva dal superamento del diverso e inferiore orario di lavoro determinato per contratto collettivo.