Carmela R., lavoratrice dipendente, non avendo percepito lo stipendio per quattro mesi, si è dimessa per giusta causa, rimanendo disoccupata. Ella ha chiesto allINPS il pagamento dellindennità di disoccupazione. LINPS ha rigettato la domanda richiamando la legge 23 dicembre 1998 n. 448, che esclude il diritto allindennità di disoccupazione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni. Il Tribunale di Ravenna, al quale la lavoratrice si è rivolta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 38 (tutela previdenziale) Cost. Rep. - dellart. 34 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella parte in cui, nellescludere il diritto allindennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa e altre forme di recesso del prestatore. Il Tribunale ha osservato che nella definizione di disoccupazione involontaria, cui lart. 38 Cost. collega il diritto alla previdenza, deve ritenersi che rientri anche il caso in cui il lavoratore sia costretto a dimettersi a causa di una grave inadempienza del datore di lavoro. La Corte Costituzionale (sentenza n. 269 del 24 giugno 2002, Pres. Ruperto, Red. Contri) ha dichiarato non fondata la questione, perché ha ritenuto che il Tribunale di Ravenna abbia erroneamente interpretato lart. 34 della legge n. 448/98. Questa norma ha osservato la Corte risponde senzaltro ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del sistema, attraverso lintroduzione di un requisito inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore; ma, dalla formulazione di essa, non discende lesclusione della corresponsione dellindennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto. Nel nostro ordinamento ha osservato la Corte lipotesi della giusta causa è presa in considerazione dallart. 2119 cod. civ. che prevede il recesso senza preavviso quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, latto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, è da ascrivere al comportamento di un altro soggetto. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione (art. 2119 cod. civ.), comportano, dunque ha affermato la Corte uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese, in assenza di una espressa previsione in senso contrario, nellambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso uninterpretazione conforme a Costituzione della stessa.
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