| Limprenditore può essere condannato al
risarcimento del danno per avere apposto, sul libretto di lavoro di un dipendente,
lannotazione licenziato per giusta causa Perché pregiudizievole
per il reperimento di una nuova occupazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 2456 del 20
febbraio 2002, Pres. Trezza, Rel. La Terza)
Paolo R., dipendente della S.r.l. Centrottica, è stato
licenziato con laddebito di assenza ingiustificata. Lazienda, prima di
riconsegnargli il libretto di lavoro, vi ha apposto lindicazione licenziato
per giusta causa. Egli ha chiesto al Pretore di Arezzo di dichiarare
lillegittimità del licenziamento e di condannare lazienda, tra laltro,
al risarcimento dei danni morali e materiali per lannotazione apposta sul libretto
di lavoro, in misura di cinque milioni di lire. Il Pretore dopo aver sentito alcuni
testimoni ha accolto le domande, in quanto ha ritenuto insussistente lassenza
contestata al lavoratore; ha inoltre disposto la cancellazione dal libretto di lavoro
dellannotazione del licenziamento e ha condannato lazienda al risarcimento del
danno per averla apposta. Il Tribunale di Arezzo, in grado di appello, ha confermato la
decisione del Pretore osservando, tra laltro, che lannotazione sul libretto di
lavoro del licenziamento per giusta causa, essendo vietata e contraria al vero, costituiva
illecito civile produttivo di danni anche perché aveva presumibilmente ostacolato il
reperimento da parte del lavoratore di una nuova occupazione. Lazienda ha proposto
ricorso per cassazione rilevando tra laltro che la condanna al risarcimento del
danno doveva ritenersi superflua in quanto il pregiudizio subito dal lavoratore era stato
eliminato con la cancellazione dellannotazione apposta sul libretto. La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 2456 del 20 febbraio 2002, Pres. Trezza, Rel. La Terza) ha
rigettato il ricorso dellazienda, dichiarandolo inammissibile.
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