L’imprenditore può essere condannato al risarcimento del danno per avere apposto, sul libretto di lavoro di un dipendente, l’annotazione “licenziato per giusta causa” – Perché pregiudizievole per il reperimento di una nuova occupazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 2456 del 20 febbraio 2002, Pres. Trezza, Rel. La Terza)



Paolo R., dipendente della S.r.l. Centrottica, è stato licenziato con l’addebito di assenza ingiustificata. L’azienda, prima di riconsegnargli il libretto di lavoro, vi ha apposto l’indicazione “licenziato per giusta causa”. Egli ha chiesto al Pretore di Arezzo di dichiarare l’illegittimità del licenziamento e di condannare l’azienda, tra l’altro, al risarcimento dei danni morali e materiali per l’annotazione apposta sul libretto di lavoro, in misura di cinque milioni di lire. Il Pretore dopo aver sentito alcuni testimoni ha accolto le domande, in quanto ha ritenuto insussistente l’assenza contestata al lavoratore; ha inoltre disposto la cancellazione dal libretto di lavoro dell’annotazione del licenziamento e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno per averla apposta. Il Tribunale di Arezzo, in grado di appello, ha confermato la decisione del Pretore osservando, tra l’altro, che l’annotazione sul libretto di lavoro del licenziamento per giusta causa, essendo vietata e contraria al vero, costituiva illecito civile produttivo di danni anche perché aveva presumibilmente ostacolato il reperimento da parte del lavoratore di una nuova occupazione. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione rilevando tra l’altro che la condanna al risarcimento del danno doveva ritenersi superflua in quanto il pregiudizio subito dal lavoratore era stato eliminato con la cancellazione dell’annotazione apposta sul libretto. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2456 del 20 febbraio 2002, Pres. Trezza, Rel. La Terza) ha rigettato il ricorso dell’azienda, dichiarandolo inammissibile.