DISEGNO DI LEGGE
|
DISEGNO DI LEGGE
|
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
- |
- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Delega al Governo per la revisione
della disciplina dei servizi pubblici e privati per limpiego, nonché in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro) |
(Delega al Governo per la revisione
della disciplina dei servizi pubblici e privati per limpiego, nonché in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro) |
| 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al
mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo
alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dellUnione europea in materia di occupabilità,
i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per limpiego, con
particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera. |
1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al
mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo
alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali
dellUnione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia
di disciplina dei servizi per limpiego, con particolare riferimento al sistema del
collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera. |
| 2. La delega è esercitata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
2. Identico: |
| a)
snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; |
a) identica; |
| b)
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di
renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su: |
b) identico: |
| 1)
rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3; |
1)
rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano; |
| 2)
sostegno e sviluppo del lavoro femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento
dei lavoratori anziani; |
2)
sostegno e sviluppo dellattività lavorativa femminile e giovanile, nonché
sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani; |
| 3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di
autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla lettera i) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo
apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato
adempimento degli obblighi di legge; |
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di
autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo
apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato
adempimento degli obblighi di legge; |
| 4)
mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed
integrata del sistema informativo lavoro; |
4) identico; |
| c)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; |
c) identica; |
| d)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in
materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti
allUnione europea, allautorizzazione per attività lavorative allestero; |
d) identica; |
|
e)
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; |
| e)
incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori
pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro; |
f)
incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori
pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province; |
| f)
ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi allincontro tra domanda e
offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine
di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio
statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con
previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori in base
allaffiliazione sindacale o politica, al credo religioso, allorientamento
sessuale; |
g)
ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi allincontro tra domanda e
offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine
di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio
statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con
previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche
con il loro consenso, in base allaffiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, allorientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o
di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di
lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni
sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e
al loro inserimento lavorativo; |
| g)
coordinamento delle disposizioni sullincontro tra domanda e offerta di lavoro con la
disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa
vigente in modo da prevenire ladozione di forme di lavoro irregolare e sommerso e al
fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro; |
h)
coordinamento delle disposizioni sullincontro tra domanda e offerta di lavoro con la
disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa
vigente in modo da prevenire ladozione di forme di lavoro irregolare, anche
minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni al lavoro; |
| h)
eliminazione del vincolo delloggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo di cui allarticolo 2 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e per i soggetti di cui allarticolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate; |
i) identica; |
| i)
identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
privati, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi
di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dellintermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute
ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei
lavoratori, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 7 della Convenzione
dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181,
ratificata dallItalia in data 1º febbraio 2000; |
l)
identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano
adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di
attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e
modulato in relazione alla natura giuridica dellintermediario, con particolare
riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali
costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti
del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano
oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 7
della Convenzione dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno
1997, n. 181, ratificata dallItalia in data 1º febbraio 2000; |
| l)
abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova
disciplina basata sui seguenti criteri direttivi: |
m) identica: |
| 1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera i); |
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l); |
| 2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in
presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; |
2) identico; |
| 3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di interposizione illeciti laddove manchi una ragione tecnica,
organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro; |
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita
laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al prestatore di lavoro; |
| 4)
garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui; |
4) identico; |
| 5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nellattività di somministrazione di
manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dellimpresa utilizzatrice; |
5) identico; |
| 6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di
violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo
altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione
privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro
minorile; |
6) identico; |
| 7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui allarticolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e
codici di comportamento elaborati in sede amministrativa; |
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui allarticolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e
codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dellassunzione effettiva
del rischio di impresa da parte dellappaltatore; |
| m)
attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dellarticolo
2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74,
di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui allarticolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e
collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in
capo alle singole società datrici di lavoro; |
n)
identica; |
| n)
abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle
lettere da a) a m), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con
i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo; |
o)
abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle
lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente
incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo; |
| o)
revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato
larticolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento dazienda, al fine di
armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti
criteri direttivi: |
p)
identico: |
|
1)
completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce
del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il
recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese
o di stabilimenti; |
| 1)
eliminazione del requisito dellautonomia funzionale del ramo di azienda preesistente
al trasferimento; |
2)
previsione del requisito dellautonomia funzionale del ramo di azienda nel
momento del suo trasferimento; |
| 2)
previsione di un regime particolare per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia
connesso ad una cessione di ramo di azienda, stabilendo in tale caso una solidarietà tra
appaltante e appaltatore nei limiti di cui allarticolo 1676 del codice civile; |
3)
previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei
limiti di cui allarticolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto
di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda; |
| p)
redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del
lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro. |
q)
identica. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Delega al Governo in materia di
riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) |
(Delega al Governo in materia di
riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) |
| 1. Il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dellUnione europea
in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1. Il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e
con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dellUnione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
| a)
conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione; |
a) identica; |
| b)
attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui allarticolo 16, comma 5,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di
lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare lattività formativa svolta in
azienda, confermando lapprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva
di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi
della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema allaltro e,
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate
competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro
al fine di realizzare linserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda; |
b) identica; |
| c)
individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di
impresa al fine del subentro nella attività di impresa; |
c) identica; |
| d)
revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro,
mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento
convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con
riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e
allincidenza della stessa sullallungamento dei tempi di apprendimento in
relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la
eventuale corresponsione di un sussidio; |
d)
revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro,
mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento
convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con
riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e
allincidenza della stessa sullallungamento dei tempi di apprendimento in
relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la
eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure
di inserimento non costituenti rapporti di lavoro; |
| e) orientamento
degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare linserimento o il
reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale
tra uomini e donne; |
e) orientamento
degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare linserimento o il
reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del
lavoro per ladempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; |
| f)
sperimentazione di forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di
lavoro; |
soppressa |
| g)
semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli
incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di
occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità; |
f)
identica; |
| h)
rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
risultati conseguiti, anche in relazione allimpatto sui livelli di occupazione
femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto
conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di
mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; |
g)
identica; |
| i)
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di
determinare i contenuti dellattività formativa, concordati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche allinterno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo,
determinati con atti delle regioni, dintesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; |
h)
identica; |
| l)
rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per
la determinazione delle modalità di attuazione dellattività formativa in azienda. |
i)
rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per
la determinazione, anche allinterno degli enti bilaterali, delle modalità di
attuazione dellattività formativa in azienda. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Delega al Governo in materia di
riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale) |
(Delega al Governo in materia di
riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale) |
| 1. Il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo
parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire lincremento del tasso di
occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei
lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi: |
1. Il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro per le pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per
promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia
contrattuale idonea a favorire lincremento del tasso di occupazione e, in
particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con
età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
| a)
agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base
del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi; |
a) identica; |
| b)
agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del
consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla
lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da
riconoscere al lavoratore; |
b) identica; |
| c) estensione
delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo
determinato; |
c) identica; |
| d)
previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino lutilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla
crescita delloccupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia
contrattuale; |
d) identica; |
| e)
abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con lobiettivo della
incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e
delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997; |
e) identica; |
| f)
affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione dellorario
svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione allapplicazione di tutte le
norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale
intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva; |
f) identica; |
| g)
integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale. |
g) identica. |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Delega al Governo in materia di
disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) |
(Delega al Governo in materia di
disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) |
| 1. Il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale,
accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
| a)
riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che
garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta
tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano
stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione
di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale
non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro,
non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di
una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto; |
a)
riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del
lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità
allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta
tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano
stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione
di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale
non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro,
non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di
una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto; |
| b)
con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo: |
b)
con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore
agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore; |
| 1)
ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui allarticolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di
lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per
soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis; |
|
| 2)
completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con
conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore; |
|
| c)
con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative: |
c) identico: |
| 1)
identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare
del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie
contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale; |
1)
previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui
risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la
riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso,
resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché
lindicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e
quantità del lavoro; |
| 2)
previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti; |
2)
differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per
tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dellanno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro; |
| 3)
riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; |
3) identico; |
| 4)
previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei
collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, anche nel
quadro di intese collettive; |
4)
previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei
collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive; |
| 5)
previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle
disposizioni di legge; |
5) identico; |
| 6)
ricorso, ai sensi dellarticolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della
volontà delle parti contraenti; |
6) identico; |
| d)
ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con
particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e
di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un
certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dellarticolo 5, ad
adeguati meccanismi di certificazione; |
d) identica; |
| e)
ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei
confronti di un datore di lavoro, per lesecuzione di ununica prestazione
lavorativa. |
e) identica; |
|
f)
configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli
obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di
compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attività agricole. |
Art. 5. |
Art. 5. |
(Delega al Governo in materia di
certificazione dei rapporti di lavoro) |
(Delega al Governo in materia di
certificazione dei rapporti di lavoro) |
| 1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione
del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo
contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
| a)
carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione; |
a) identica; |
| b)
individuazione dellorgano preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in
enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi
competenze in materia; |
b)
individuazione dellorgano preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in
enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi
competenze in materia, o anche università; |
| c)
definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta
della relativa documentazione; |
c) identica; |
| d)
indicazione del contenuto e della procedura di certificazione; |
d) identica; |
| e)
attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di
cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se
non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dellorgano
preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente
realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione; |
e) identica; |
| f)
previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dallarticolo 410 del codice di procedura civile innanzi allorgano preposto
alla certificazione quando si intenda impugnare lerronea qualificazione dello stesso
o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In
caso di ricorso in giudizio, introduzione dellobbligo in capo allautorità
giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle
parti davanti allorgano preposto alla certificazione del contratto di lavoro; |
f) previsione
di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dallarticolo 410
del codice di procedura civile innanzi allorgano preposto alla certificazione quando
si intenda impugnare lerronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli
effetti dellaccertamento svolto dallorgano preposto alla certificazione
permangano fino al momento in cui venga provata lerronea qualificazione del
programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in
sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio,
introduzione dellobbligo in capo allautorità giudiziaria competente di
accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti
allorgano preposto alla certificazione del contratto di lavoro; |
| g)
attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la
qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma
anche le rinunzie e transazioni di cui allarticolo 2113 del codice civile a conferma
della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse; |
g) identica; |
| h)
estensione della procedura di certificazione allatto di deposito del regolamento
interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi
dellarticolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni; |
h) identica; |
| i)
verifica dellattuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della
loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. |
i) identica. |
Art. 6. |
Art. 6. |
(Esclusione) |
(Esclusione) |
| 1. Le disposizioni degli articoli
da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano
espressamente richiamate. |
Identico |
Art. 7. |
Art. 7. |
(Disposizioni finali) |
(Disposizioni concernenti
lesercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5) |
| 1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati
da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di
lavoro, sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente
la scadenza del termine previsto per lesercizio della relativa delega. |
1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e
corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine
previsto per lesercizio della relativa delega. |
| 2. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dallesercizio della delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per lespressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. |
2. Identico. |
|
3. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per lesercizio della delega o successivamente,
questultimo è prorogato di sessanta giorni. |
| 3. Entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi. |
4. Identico. |
| 4. Dallattuazione della
presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |
5. Dallattuazione delle
disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. |
|
Art. 8. |
|
(Delega al Governo per la
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) |
|
1. Allo scopo di definire un
sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del
Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,
nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed
efficienza. |
|
2. La delega di cui al comma 1
è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
|
a) improntare
il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dellosservanza della
disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico
e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando
lattività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina; |
|
b) definizione
di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
delle controversie individuali; |
|
c) ridefinizione
dellistituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del
lavoro; |
|
d) semplificazione
dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro; |
|
e) semplificazione
della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di
soluzioni conciliative in sede pubblica; |
|
f) riorganizzazione
dellattività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di previdenza sociale e di lavoro con listituzione di una direzione generale
con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini
dellesercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto
della specifica funzione di polizia giudiziaria dellispettore del lavoro; |
|
g) razionalizzazione
degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli
istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo
alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla direzione generale di cui alla lettera f). |
|
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per lesercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
lespressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. |
|
4. Qualora il termine previsto
per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per lesercizio della delega o successivamente,
questultimo è prorogato di sessanta giorni. |
|
5. Entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui
ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2. |
|
6. Lattuazione della
delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. |
|
Art. 9. |
|
(Modifiche alla legge 3 aprile
2001, n. 142) |
|
1. Alla legge 3 aprile 2001,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) allarticolo
1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse; |
|
b) allarticolo
2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Lesercizio dei diritti
di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione
compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi
collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative»; |
|
c) allarticolo
3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: |
|
«2-bis. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso
proporzionato allentità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dallarticolo 6»; |
|
d) allarticolo
5, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
«2. Il rapporto di
lavoro si estingue con il recesso o lesclusione del socio deliberati nel rispetto
delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice
civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica
sono di competenza del tribunale ordinario»; |
|
e) allarticolo
6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»; |
|
f) allarticolo
6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè
allarticolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed
alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui
allarticolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico
minimo di cui allarticolo 3, comma 1»; |
|
g) allarticolo
6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
|
«2-bis. Le cooperative
di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per rendere compatibile lapplicazione del
contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento allattività svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio». |
|
Art. 10. |
|
(Modifica dellarticolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71) |
|
1. Larticolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
n. 151, è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 3. - (Benefici alle
imprese artigiane, commerciali e del turismo). 1. Per le imprese artigiane,
commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il
riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato allintegrale
rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale». |