La Fiat condannata a riassumere alcuni
operai a norma dell'articolo18Reintegro a pari paga per chi viene trasferito illegittimamente(Cassazione 14142/2002)Il dipendente licenziato illegittimamente va reintegrato al suo posto e con
la stessa paga. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione condannando la
Fiat, che aveva reintegrato dei lavoratori ingiustamente licenziati in mansioni
penalizzanti e con paga inferiore, in quanto non è legittimo il passaggio ad altre
mansioni se queste finiscono per ''vanificare la sua professionalità''. La Cassazione ,
applicando l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, ha respinto il ricorso della Fiat Auto
che, dopo aver licenziato un gruppo di dipendenti, li aveva poi dovuti riassumere,
collocandoli prima in contratto di solidarietà, quindi in cassa integrazione con una
notevole perdita economica e questo perché il posto da loro occupato in precedenza era
stato assegnato ad altri. Per la Suprema Corte un simile comportamento non è ammissibile,
in quanto ''il lavoratore reintegrato può essere adibito ad altre mansioni purché
equivalenti e retribuite in misura almeno pari alle precedenti''. Alla luce di questo
principio, la Fiat - cui già il Pretore e il Tribunale di Milano avevano dato torto - non
solo dovrà reintegrare i lavoratori ingiustamente licenziati ma dovrà pure pagare loro
le differenze retributive relative alle mansioni inferiori in cui erano stato riassunti.
Nella sentenza si afferma, infatti, che "la possibilità del datore di trasferire da
una ad altra unità produttiva in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative
e produttive, tra le quali non rientra la sostituzione del lavoratore licenziato con
altro; tale sostituzione deve ritenersi provvisoria e condizionata alla definitiva
reiezione giudiziale dellimpugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine
di reintegrazione ex articolo 18 citato impone al datore, quali che siano gli impegni da
lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stesso posto
precedentemente occupato. Lottemperanza del datore di lavoro allordine
giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione del lavoro del
dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi
avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie e con il conseguimento delle medesima
utilità, patrimoniale e non patrimoniale, di cui già fruiva prima dell'illegittimo
licenziamento". I Supremi Giudici di Piazza Cavour ricordano inoltre che
lesercizio libero delliniziativa economica, spettante allimprenditore ai
sensi dellarticolo 41 Costituzione non può tradursi in mero arbitrio onde essa va
esercitata nei limiti di legge, le cui disposizioni imperative non possono essere
dallimprenditore né violate né eluse. (18 ottobre 2002)
Suprema Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.14142/2002
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Svolgimento del processo
Con ricorso de 22 luglio 1997 al pretore di Milano, C. C. ed altri
qui indicati in epigrafe esponevano di aver ottenuto dalla medesima autorità giudiziaria
una sentenza del 28 novembre 1996, dichiarativa dallillegittimità del licenziamento
loro intimato dalla spa FIAT nel dicembre 1995, e contenente lordine di
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dellarticolo 18 legge 300/70 . Con
provvedimento del dicembre 1996 la datrice di lavoro aveva assegnato gli attuali
ricorrenti ad uno stabilimento diverso da quello di provenienza, così violando
larticolo 18 citato, con la conseguenza che essi, a differenza dei colleghi
appartenenti a questultimo stabilimento erano stati collocati prima in contratto di
solidarietà e poi in cassa integrazione guadagni ed avevano così subito una perdita
economica.
Tanto esposto, i ricorrenti chiedevano lannullamento sia del provvedimento del
dicembre 1996 sia delle collocazioni ora dette, nonché la condanna della spa FIAT pagare
le differenze retributive con rivalutazione ed interessi.
Costituitasi la convenuta, il pretore accoglieva la domanda con decisione del 20 dicembre
1997, confermata con sentenza del 12 novembre 1999 dal tribunale, salvo che nella parte
concernente il cumulo di interessi e rivalutazione, che veniva negato sulla base
dellarticolo 22, comma 36, legge 724/94.
Il collegio dappello osservava che i lavoratori, provenienti dallunità
produttiva "enti centrali", erano stati, in sede di reintegrazione ex articolo
18 citato, assegnati alle diverse unità produttive "carrozzeria" e
"meccaniche" e che tale assegnazione violava la disposizione di legge ora citata
giacché questa, nel prevedere la reintegrazione del lavoratore nel luogo e nelle mansioni
originarie, permetteva bensì al datore di lavoro di effettuare mutamenti ma solo per
cause preesistenti allordine giudiziale di reintegrazione e non comprendenti
lavvenuta assegnazione di altri lavoratori ai posti già occupati dai licenziati,
ciò che si era verificato nel caso di specie, con conseguente danno per gli attuali
appellati.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale le società per azioni
FIAT partecipazioni (attuale denominazione di FIAT spa) e FIAT (che si definisce
successore a titolo particolare nel diritto controverso) e in via incidentale C. C. ed
altri.
A ciascun ricorso corrisponde un controricorso.
Motivi della decisione
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai
sensi dellarticolo 335 Cpc.
Col primo motivo le ricorrenti principali lamentano vizi di motivazione, dati dal non
avere la sentenza impugnata chiarito se, in sede di reintegrazione ex articolo 18 legge
300/70, il datore di lavoro possa assegnare il lavoratore illegittimamente licenziamento a
mansione diversa purché equivalente secondo la previsione dellarticolo 2103 Cc,
ossia senza bisogno di giustificazione, oppure se anche tale mutamento di mansione debba
essere giustificato, come il trasferimento ad altra unità produttiva, da ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Col secondo motivo esse deducono ancora il vizio di motivazione, in realtà sostenendo la
violazione dellarticolo 2103 citato, per avere il tribunale escluso che tra le
ragioni organizzative, giustificative dello ius variandi spettante allimprenditore,
stia lavvenuta occupazione dei posti già spettanti ai lavoratori licenziati.
Col terzo motivo la carenza di motivazione viene ravvisata dalle ricorrenti nel non avere
il giudice dappello precisato se nella specie siasi trattato di semplice mutamento
delle mansioni o di trasferimento ad altra unità produttiva.
Col quarto motivo esse, evocando larticolo 2103 citato, sostengono che il semplice
mutamento di mansioni, purché equivalenti, non deve essere giustificato
dallimprenditore.
I quattro motivi, oggetto di esame unitario perché connessi, sono privi di fondamento.
La norma da tener presente in sede di scrutinio è anzitutto larticolo 18, primo
comma, legge 300/70, secondo cui il giudice con la sentenza dichiarativa
dellinefficacia del licenziamento "ordina al datore di lavoro, imprenditore e
non imprenditore di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro". Larticolo
2103 Cc contiene due disposizioni che qui interessano: il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. "Il
lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad unaltra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Unità produttiva è ogni articolazione autonoma dellazienda avente, sotto il
profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte
lattività di produzione di beni o servizi (Cassazione 5920/87; 7196/96) ossia ogni
sede, stabilimento, filiale o reparto autonomo (articolo 35 legge 300/70; Cassazione
5153/92).
Sullinterpretazione delle dette norme la giurisprudenza di questa corte ha reso le
seguenti affermazioni.
Lottemperanza del datore di lavoro allordine giudiziale di reintegrazione
implica il ripristino della posizione del lavoro del dipendente illegittimamente
licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle
mansioni originarie (Cassazione 5993/95). Il lavoratore deve così conseguire la medesima
utilità, patrimoniale e non patrimoniale, di cui già fruiva dellillegittimo
licenziamento.
Spetta nondimeno al datore lo ius variandi di cui allarticolo 2103 citato.
Ne consegue la possibilità di trasferimento da una ad altra unità produttiva in presenza
di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientrava
tuttavia la sostituzione del lavoratore licenziato con altro, sostituzione che deve
ritenersi provvisoria e condizionata alla definitiva reiezione giudiziale
dellimpugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine di reintegrazione ex
articolo 18 citato impone al datore, quali che siano gli impegni da lui assunti verso il
sostituto, di riammettere il licenziato nello stesso posto precedentemente occupato
(Cassazione 3758/87; 77/1998; 13727/00).
Per lassegnazione a mansioni equivalenti e retribuite in almeno pari misura
larticolo 2103 citato non richiede, come sè visto, le ragioni tecniche,
organizzative e produttive, con la conseguenza che essa è frutto dellesercizio
libero delliniziativa economica, spettante allimprenditore ai sensi
dellarticolo 41 Costituzione.
Tale libertà non può però tradursi in mero arbitrio onde essa va esercitata nei limiti
di legge, le cui disposizioni imperative non possono essere dallimprenditore né
violate né eluse. Le sue determinazioni in ordine alla gestione dellimpresa non
sono perciò sindacabili nella loro opportunità dal giudice, il quale può verificare
solo la corrispondenza allo scopo dichiarato ed il messo causale col provvedimento in
concreto adottato (Cassazione 6408/93; 11634/98; 27/2001; 9310/01).
Ciò significa, quanto allassegnazione a mansione equivalente, che non sempre sono
legittimi i cosiddetti passaggi orizzontali nellambito della medesima categoria
contrattuale. Così quando il passaggio cagioni la vanificazione della professionalità
acquisita (Cassazione 1038/85; 539/88; 4561/95; 3340/96; 5162/97; 10775/97; 1615/98),
oppure diminuisca lautonomia e la discrezionalità del lavoratore o, ancora, ne
pregiudichi gli sviluppi di carriera (Cassazione 6565/85; 87/1987; 10333/97) o comporti
una prestazione lavorativa più pesante o rischiosa (Cassazione 5921/84).
In tutti questi esempi lesercizio della libertà dimpresa si traduce in
unelusione dellarticolo 2103 citato, secondo cui il passaggio ad altre
mansioni è lecito quando queste siano effettivamente e non solo formalmente equivalenti e
non anche quando esso si risolva comunque in una perdita per il lavoratore.
Nel caso di specie il tribunale ha incensurabilmente accertato in fatto che gli attuali
controricorrenti furono trasferiti da una ad altra unità produttiva (dalla "enti
centrali" alla "carrozzeria" o alla "meccaniche"), che il
trasferimento venne giustificato solo con la sostituzione, nei posti già occupati, dei
lavoratori licenziati con altri, e che esso comportò per i licenziati il danno
patrimoniale da collocazione prima in contratto di solidarietà e poi in cassa
integrazione guadagni.
Nel considerare illegittimo tale trasferimento il collegio di merito si è esattamente
uniformato alle massime di questa corte sopra riportate onde si rivelano non fondate le
doglianze delle ricorrenti principali.
Col primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata abbia
escluso il cumulo ex articolo 429 Cpc di interessi e rivalutazione in base articolo 22,
comma 36, legge 724/94, il quale prevede, per le retribuzioni maturate dopo il 31 dicembre
1994 e spettanti a dipendenti pubblici e privati, la detrazione dellimporto degli
interessi da quello spettante per svalutazione.
Il motivo è fondato poiché detta disposizione è stata dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale con sentenza 459/00 limitatamente alle parole "e privati".
Stante leffetto retroattivo delle pronunce di illegittimità costituzionale e
trattandosi qui di rapporti di lavoro pacificamente privati e non esauriti, ossia ancora
sub iudice quando è stata pubblicata la sentenza ora citata, la decisione del tribunale
di Milano deve essere cassata sul punto.
Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la corte ai sensi dellarticolo
384, primo comma, Cpc può decidere nel merito, condannando la spa Fiat auto a pagare ai
ricorrenti incidentali interessi e rivalutazione delle somme dovute.
Il fatto che il motivo del ricorso sia stato accolto per ius superveniens induce a
mantenere ferma la parziale compensazione delle spese del grado di appello, già decisa
dal tribunale.
Con ciò rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, concernente appunto
la detta compensazione.
La statuizione pretorile sulle spese del giudizio di primo grado può parimenti rimanere
ferma, mentre per questa fase di legittimità vale il criterio della soccombenza di cui
allarticolo 91 Cpc.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie il
primo motivo di quello incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al
motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la FIAT partecipazioni spa e la FIAT spa
in solido a pagare gli attuali ricorrenti incidentali interessi e rivalutazione ex
articolo 429 Cpc sulle somme capitali; conferma la statuizione dei giudici di merito sulle
spese e condanna le ricorrenti principali in solido a pagare le spese di questo giudizio
di legittimità in euro 13,00, oltre ad euro 3.500.00 per onorario.