Il credito del lavoratore per risarcimento del danno causato da malattia professionale deve essere munito di privilegio – In base al principio di eguaglianza (Corte Costituzionale sentenza n. 220 del 29 maggio 2002, Pres. Ruperto, Red. Marini)


           Silvano N., dipendente della S.p.A. Davidson, ha ottenuto la condanna dell’azienda al risarcimento del danno per una malattia professionale da lui contratta nel corso del rapporto di lavoro. La sentenza è passata in giudicato, ma la società, prima di pagare il dovuto, è fallita. Il lavoratore ha chiesto l’ammissione del suo credito al passivo del fallimento, in via privilegiata. Il giudice delegato ha negato il privilegio, in quanto l’art. 2751 bis del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 17 novembre 1983, riconosce il privilegio al credito del dipendente per risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, mentre non prevede lo stesso privilegio per il credito da risarcimento del danno conseguente a malattia professionale.
          Silvano N. ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Alessandria che, con ordinanza del gennaio 2001, ha sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1 del codice civile.
          La Corte Costituzionale (sentenza n. 220 del 29 maggio 2002, Pres. Ruperto, Red. Marini) ha ritenuto fondata la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis n. 1 cod. civ. “nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro”. La Corte ha ricordato che nella sua sentenza n. 326 del 1983 essa è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2751 bis, numero 1, del codice civile, per contrasto con il principio di eguaglianza, sul rilievo che la norma – ispirata ad una finalità di ampliamento, a favore del lavoratore dipendente, della disciplina positiva del privilegio generale sui mobili - muniva del suddetto privilegio il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile ed il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, ma non anche il credito per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro.
          In relazione alla medesima esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee – ha affermato la Corte – non può non ravvisarsi un’ulteriore, palese violazione dell’art. 3 della Costituzione nella mancata attribuzione del privilegio generale sui mobili al credito risarcitorio per danni patiti dal lavoratore a causa di una malattia professionale contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro; nessun dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello – cui si riferisce la sentenza n. 326 del 1983 – relativo ai danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, trattandosi, in entrambi i casi, di crediti per il risarcimento di danni, imputabili al datore di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso la percezione di indennità previdenziali o assistenziali obbligatorie riferite al medesimo evento dannoso.