| Il credito del lavoratore
per risarcimento del danno causato da malattia professionale deve essere munito di
privilegio In base al principio di eguaglianza (Corte Costituzionale sentenza n.
220 del 29 maggio 2002, Pres. Ruperto, Red. Marini)
Silvano
N., dipendente della S.p.A. Davidson, ha ottenuto la condanna dellazienda al
risarcimento del danno per una malattia professionale da lui contratta nel corso del
rapporto di lavoro. La sentenza è passata in giudicato, ma la società, prima di pagare
il dovuto, è fallita. Il lavoratore ha chiesto lammissione del suo credito al
passivo del fallimento, in via privilegiata. Il giudice delegato ha negato il privilegio,
in quanto lart. 2751 bis del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 326 del 17 novembre 1983, riconosce il privilegio al credito
del dipendente per risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, mentre non
prevede lo stesso privilegio per il credito da risarcimento del danno conseguente a
malattia professionale.
Silvano N. ha
proposto opposizione davanti al Tribunale di Alessandria che, con ordinanza del gennaio
2001, ha sollevato, con riferimento allart. 3 della Costituzione (principio di
eguaglianza), la questione di legittimità costituzionale dellart. 2751 bis n. 1 del
codice civile.
La Corte
Costituzionale (sentenza n. 220 del 29 maggio 2002, Pres. Ruperto, Red. Marini) ha
ritenuto fondata la questione e ha dichiarato lillegittimità costituzionale
dellart. 2751 bis n. 1 cod. civ. nella parte in cui non munisce del privilegio
generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente
derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia
stata accertata la responsabilità del datore di lavoro. La Corte ha ricordato che
nella sua sentenza n. 326 del 1983 essa è pervenuta alla declaratoria di illegittimità
costituzionale dellart. 2751 bis, numero 1, del codice civile, per contrasto con il
principio di eguaglianza, sul rilievo che la norma ispirata ad una finalità di
ampliamento, a favore del lavoratore dipendente, della disciplina positiva del privilegio
generale sui mobili - muniva del suddetto privilegio il credito per il risarcimento del
danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile ed il credito
del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di
lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, ma non anche il credito per
risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro
cagionato dal datore di lavoro.
In relazione
alla medesima esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee
ha affermato la Corte non può non ravvisarsi unulteriore, palese violazione
dellart. 3 della Costituzione nella mancata attribuzione del privilegio generale sui
mobili al credito risarcitorio per danni patiti dal lavoratore a causa di una malattia
professionale contratta nello svolgimento dellattività lavorativa e rispetto alla
quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro; nessun dubbio sussiste,
infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello cui si
riferisce la sentenza n. 326 del 1983 relativo ai danni conseguenti ad infortunio
sul lavoro, trattandosi, in entrambi i casi, di crediti per il risarcimento di danni,
imputabili al datore di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento
della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso la percezione di indennità
previdenziali o assistenziali obbligatorie riferite al medesimo evento dannoso.
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