| la condanna (per violazione della regolamentazione comunitaria
della concorrenza: artt. 49 e 56 CE) della legislazione italiana in materia di lavoro
interinale (l. n. 196/1997) nella parte in cui impone (o meglio imponeva) che le
agenzie fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Paesi dellUE,
abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e depositino una cauzione
di 700 milioni di lire presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel
territorio nazionale. Va rilevato in proposito che lart. 117 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ha modificato lart. 2, comma 2, lett. a) e c), della l. n. 196/1997,
così di fatto togliendo rilevanza al primo motivo di condanna. Quanto allobbligo in
capo allagenzia interinale di effettuare un deposito cauzionale, obbligo che secondo
la Corte di Lussemburgo sarebbe tale da ostacolare le attività di un prestatore stabilito
in un altro Stato membro (costituendo pertanto una restrizione alla libera
prestazione dei servizi ai sensi dellart. 49 CE), esso è legato a motivi di
"ordine pubblico" che non sembrano venuti meno in un mercato del lavoro, come
quello italiano, ancora oggi caratterizzato da rilevanti fenomeni di frode e di violazione
dei diritti dei lavoratori..
CORTE DI GIUSTIZIA (Sesta Sezione)
SENTENZA 7 febbraio 2002
«Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Libera
circolazione dei capitali - Attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo»
Nella causa C-279/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla
sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente,
assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite
in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e
che depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la
sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le
incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R.
Schintgen (relatore), V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 ottobre
2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 2000,
la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso
diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo imposto che le società
fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano
la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e che depositino una cauzione di
ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel
territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt.
49 CE e 56 CE.
Normativa nazionale
- 2.
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, «Norme in materia di promozione dell'occupazione»
(GURI 4 luglio 1997, n. 154, Supplemento ordinario n. 136/L, pag. 3; in prosieguo: la
«legge n. 196/97»), riserva, con l'art. 2, primo comma, l'esercizio dell'attività di
fornitura di lavoro temporaneo a società iscritte all'albo previsto a tal fine presso il
competente servizio del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Per essere
iscritte a tale albo, queste società devono ottenere un'autorizzazione del suddetto
Ministero rilasciata, in una prima fase, in via provvisoria e, in una seconda fase, dopo
due anni di esercizio dell'attività, a tempo indeterminato. Il rilascio della
dettaautorizzazione è a sua volta subordinato alla sussistenza di determinati requisiti
di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 196/97.
- 3.
- Quest'ultima disposizione prevede quanto segue:
«I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i
seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero
cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: società di fornitura di lavoro temporaneo;
l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza
nel territorio dello Stato;
(...)
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3
[contratto per prestazioni di lavoro temporaneo] e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a lire 700 milioni;
(...)».
- 4.
- Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge n. 196/97, coloro che forniscono
prestazioni di lavoro temporaneo senza disporre dell'autorizzazione prevista dall'art. 2
della suddetta legge sono passibili di sanzioni amministrative o penali.
Fase precontenziosa
- 5.
- Ritenendo che l'art. 2, secondo comma, lett. a) e c), della legge n. 196/97 fosse
incompatibile con gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49
CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE), la Commissione, con lettera 29 luglio
1998, ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni entro il termine di
due mesi.
- 6.
- Con lettera 6 novembre 1998 il governo italiano ha risposto che le suddette disposizioni
della legge n. 196/97 erano giustificate da motivi di ordine pubblico ai sensi degli artt.
56 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) e 66 del Trattato CE
(divenuto art. 55 CE), in quanto mirano a garantire una tutela effettiva dei diritti dei
lavoratori dal punto di vista della retribuzione e degli oneri sociali neiriguardi del
loro datore di lavoro, vale a dire l'impresa fornitrice di prestazioni di lavoro
temporaneo.
- 7.
- Considerando insufficiente la risposta del governo italiano, il 28 aprile 1999 la
Commissione inviava un parere motivato alla Repubblica italiana, invitandola ad adottare,
entro due mesi a decorrere dalla notifica del suddetto parere, i provvedimenti necessari
per conformarsi agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 59 e 73 B del
Trattato.
- 8.
- Poiché il governo italiano non ha risposto a tale parere motivato, la Commissione ha
proposto il presente ricorso.
Osservazione preliminare
- 9.
- Nella controreplica il governo italiano osserva che l'art. 117, primo comma, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (GURI 29 dicembre 2000, n. 302, Supplemento ordinario n. 219/L,
pag. 1), ha modificato l'art. 2, secondo comma, lett. a) e c), della legge n. 196/97 per
aggiungere a entrambe le suddette norme, dopo le parole, rispettivamente, «la sede legale
o una sua dipendenza nel territorio dello Stato» e «avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale», la locuzione «o di altro Stato membro dell'Unione europea». Di
conseguenza, il governo italiano chiede alla Commissione di voler rinunciare al ricorso
per quanto riguarda la prima delle sue due censure (relativa al requisito della presenza
della sede legale o di una dipendenza nel territorio nazionale) nonché la seconda parte
della seconda censura (relativa all'obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale).
- 10.
- Poiché la Commissione non ha aderito a tale invito, si deve ricordare che, secondo una
giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione
alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito
nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in
particolare, sentenze 12 dicembre 2000, causa C-435/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag.
I-11179, punto 16, e 11 ottobre 2001, causa C-111/00, Commissione/Austria, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 13).
- 11.
- Pertanto, si devono esaminare integralmente le censure dedotte dalla Commissione nel suo
ricorso.
Sul requisito della presenza della sede legale o di una dipendenza nel territorio
nazionale
- 12.
- La Commissione rileva che l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 196/97, che
prescrive alle imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo di avere la propria
sede legale o una dipendenza nel territorio dello Stato, è contraria all'art. 49 CE in
quanto tale requisito costituisce di fatto la negazione stessa della libera prestazione
dei servizi garantita dalla suddetta norma e in quanto essa ha comeconseguenza di privare
quest'ultima di ogni efficacia pratica (v. in tal senso, in particolare, sentenza 4
dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 3755, punto 52).
- 13.
- Basandosi sulle sentenze della Corte 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve
Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007, punto 11), e 14 novembre 1995, causa
C-484/93, Svensson e Gustavsson (Racc. pag. I-3955, punto 15), la Commissione sostiene che
restrizioni discriminatorie di tal genere nei riguardi degli operatori stabiliti in altri
Stati membri possono essere ammesse solo se sono giustificate in forza di una delle
deroghe espressamente previste dall'art. 46 CE, in combinato disposto con l'art. 55 CE.
Per quanto riguarda, in particolare, i «motivi di ordine pubblico», che rientrano tra i
motivi di interesse generale elencati dall'art. 46 CE e che sono stati addotti dal governo
italiano nella sua risposta alla lettera di addebiti, essa rileva che la nozione di ordine
pubblico deve essere interpretata in modo restrittivo (v. sentenze 18 giugno 1991, causa
C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 24, e 9 marzo 2000, causa C-355/98,
Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1221, punto 28) e che, comunque, il richiamo a tale
nozione presuppone, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi
infrazione alla legge, l'esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno
degli interessi fondamentali della collettività (v., in particolare, sentenze 7 maggio
1998, causa C-350/96, Clear Car Autoservice, Racc. pag. I-2521, punto 40, e
Commissione/Belgio, citata, punto 28). La Commissione aggiunge che, nel caso di specie,
gli argomenti addotti dal governo italiano per giustificare le suddette restrizioni alla
libera prestazione dei servizi sono privi di fondamento.
- 14.
- Dopo aver ricordato che nella sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb (Racc. pag.
3305, punto 18), la Corte ha riconosciuto che la fornitura di lavoratori costituisce
un'attività particolarmente delicata dal punto di vista professionale e sociale, il
governo italiano osserva che il mercato del lavoro interinale è ancora oggi
caratterizzato da rilevanti fenomeni di frode e di violazione dei diritti dei lavoratori.
- 15.
- Il suddetto governo sostiene che, in un tale contesto, esigere che un'impresa fornitrice
di lavoro temporaneo stabilisca la sua sede legale o una dipendenza nel territorio
nazionale costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei lavoratori in materia di
retribuzione e di pagamento dei contributi previdenziali, in quanto i lavoratori, in
mancanza di tale requisito, per far valere i loro diritti in materia, sarebbero costretti
a intraprendere contro il loro datore di lavoro, dinanzi a un tribunale straniero,
procedimenti giudiziari complessi e privi di potenziale esito positivo.
- 16.
- Il governo italiano precisa che gli ostacoli che detto requisito mira a superare sono
essenzialmente di natura economica e risultano dal fatto che, per far valere diritti di
entità generalmente modesta, il lavoratore, se fosse obbligato ad adire i giudici di un
altro Stato membro, andrebbe incontro a costi che sarebbero pari a detto importo o
addirittura di maggiore entità.
- 17.
- Al fine di statuire sulla fondatezza della prima censura della Commissione, occorre
dichiarare che il requisito in base al quale le imprese fornitrici di lavoro temporaneo
che intendono fornire lavoratori a utenti stabiliti in Italia devono avere la sede legale
o una dipendenza nel territorio nazionale è direttamente in contrasto con la libera
prestazione dei servizi in quanto rende impossibile la prestazione, in tale Stato membro,
di servizi da parte delle imprese stabilite in altri Stati membri (v., in tal senso,
sentenze Commissione/Belgio, citata, punto 27, e 29 maggio 2001, causa C-263/99,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-4195, punto 20).
- 18.
- Perché tale requisito, che, come la Corte ha ripetutamente statuito, è di fatto la
negazione stessa della libertà fondamentale di prestazione dei servizi, sia ammissibile,
occorre provare che esso costituisce una condizione indispensabile per raggiungere lo
scopo perseguito (v. sentenze 9 luglio 1997, causa C-222/95, Parodi, Racc. pag. I-3899,
punto 31, e 25 ottobre 2001, causa C-493/99, Commissione/Germania, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 19).
- 19.
- A tale proposito dalla giurisprudenza della Corte discende che la tutela dei lavoratori
rientra tra i motivi imperativi d'interesse generale che possono giustificare una
restrizione alla libera prestazione dei servizi (v., in particolare, sentenze Webb, punto
19; Collectieve Antennevoorziening Gouda, punto 14, citate, e 23 novembre 1999, cause
riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a., Racc. pag. I-8453, punto 36).
- 20.
- Si deve tuttavia constatare che il requisito della presenza della sede sociale o di una
dipendenza nel territorio nazionale, quale risulta dall'art. 2, secondo comma, lett. a),
della legge n. 196/97, va ben oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di
tutela dei lavoratori addotto dal governo italiano.
- 21.
- Infatti, il suddetto requisito si applica indifferentemente a qualsiasi impresa
fornitrice di lavoro temporaneo stabilita in uno Stato membro diverso dalla Repubblica
italiana senza distinguere il luogo di residenza dei lavoratori alle dipendenze di detta
impresa.
- 22.
- Orbene, non è escluso che i lavoratori forniti ad un'impresa utilizzatrice di personale
interinale stabilita in Italia da parte di un'impresa fornitrice di lavoro temporaneo, la
cui sede si trovi in un altro Stato membro, risiedano in quest'ultimo Stato, cosicché la
necessità di tutelare i lavoratori, addotta nella fattispecie dal governo italiano per
giustificare il requisito in esame, non esiste per quanto li riguarda.
- 23.
- Lo stesso vale qualora il lavoratore svolga abitualmente la propria attività in Italia
nell'ambito di un contratto individuale di lavoro.
- 24.
- Infatti, in forza dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (versione consolidata, GU 1998, C 27, pag. 1), il lavoratore può citare il
suo datore di lavoro dinanzi ai giudici dello Stato contraente nel quale svolge
abitualmente la propria attività anche se il suo datore di lavoro è domiciliato nel
territorio di un altro Stato contraente.
- 25.
- Inoltre, il governo italiano non ha addotto alcun argomento convincente tale da
dimostrare che il processo promosso da un lavoratore residente in Italia - ma che si trovi
al servizio di un'impresa fornitrice di lavoro temporaneo stabilita in un altro Stato
membro e venga posto a disposizione di un'impresa utilizzatrice di personale interinale
stabilita in Italia - contro il suo datore di lavoro dinanzi a un Tribunale dell'altro
Stato sia necessariamente, in ogni caso, più complesso e dotato di minori prospettive di
successo rispetto ad un'analoga causa che egli avrebbe potuto intentare dinanzi a un
giudice italiano.
- 26.
- Ne deriva che la prima censura della Commissione deve essere accolta.
Sull'obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un istituto di credito che
abbia la sua sede o una dipendenza nel territorio nazionale
- 27.
- La Commissione rileva che l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale in Italia,
quale previsto dall'art. 2, secondo comma, lett. c), della legge n. 196/97, è parimenti
contrario all'art. 49 CE, in quanto esso costituisce manifestamente un ostacolo
all'esercizio, in Italia, dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo da parte di
imprese stabilite in altri Stati membri, le quali dovrebbero già soddisfare i requisiti
prescritti dalla normativa dello Stato nel quale esse sono stabilite.
- 28.
- Per analogia con la sentenza Svensson e Gustavsson, sopra citata, la Commissione osserva
inoltre che l'obbligo di costituire una cauzione del genere presso un istituto di credito
avente la sua sede o una dipendenza nel territorio nazionale è contrario sia all'art. 56
CE sia all'art. 49 CE e può essere giustificato solo dai motivi di interesse generale
espressamente menzionati dall'art. 46 CE, in combinato disposto con l'art. 55 CE.
- 29.
- Il governo italiano sostiene che l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale ha lo
scopo di garantire i crediti retributivi e il pagamento dei corrispondenti contributi
previdenziali dei lavoratori assunti da imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Detto
governo osserva che il deposito cauzionale previsto dalla normativa italiana non può
essere ritenuto analogo o comparabile alle garanzie prescritte dalle normative di altri
Stati membri, in quanto queste ultime sarebbero destinate a garantire crediti maturati in
un altro Stato membro o perseguirebbero finalità diverse dal deposito cauzionale previsto
dall'art. 2, secondo comma, lett. c), della legge n. 196/97.
- 30.
- Per quanto riguarda l'obbligo di effettuare detto deposito cauzionale presso un istituto
di credito che abbia la sua sede o una dipendenza nel territorio nazionale, il governo
italiano rinvia alle giustificazioni fornite nel contesto della prima censura sollevata
dalla Commissione, rilevando che la costituzione di un deposito cauzionale presso un
istituto di credito avente la sede o una dipendenza in un altro Stato membro
determinerebbe costi più elevati per il lavoratore.
Sull'obbligo di effettuare un deposito cauzionale
- 31.
- Risulta da una giurisprudenza costante che l'art. 49 CE prescrive non solo
l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi
stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione
di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori
nazionali e a quelli degli altri Stati membri, se sia tale da vietare, ostacolare o
rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove
fornisce legittimamente servizi analoghi (v., in particolare, citate sentenze Parodi,
punto 18, e Arblade e a., punto 33).
- 32.
- Orbene, è pacifico che l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale, al quale è
subordinata la concessione dell'autorizzazione richiesta per esercitare in Italia
l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, è tale da ostacolare le attività di un
prestatore stabilito in un altro Stato membro e costituisce pertanto una restrizione alla
libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE.
- 33.
- Per quanto riguarda gli argomenti addotti dal governo italiano per giustificare tale
restrizione, occorre ricordare che secondo una costante giurisprudenza la libera
prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere
limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale e
applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello
Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il
prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v., segnatamente, citate
sentenze Parodi, punto 21, Arblade e a., punto 34, e Commissione/Italia, punto 23).
- 34.
- Orbene, imponendo a tutte le imprese di effettuare il deposito cauzionale previsto
dall'art. 2, secondo comma, lett. c), della legge n. 196/97 al fine di ottenere
l'autorizzazione richiesta per esercitare in Italia l'attività di fornitura di lavoro
temporaneo, detta legge nega rilevanza ad obblighi comparabili, in rapporto alla loro
finalità, a quelli ai quali il prestatore è già soggetto nello Stato membro nel quale
è stabilito (v., in tal senso, oltre alle citate sentenze Commissione/Belgio, punto 38, e
Commissione/Italia, punto 24, sentenza 9 marzo 2000, causa C-358/98, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-1255, punto 13).
- 35.
- Pertanto, è fondata la seconda censura della Commissione nella parte in cui contesta
l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale.
Sull'obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un istituto di credito
avente la sua sede o una dipendenza nel territorio nazionale
- 36.
- A tale riguardo si deve constatare, da un lato, che è pacifico che, come emerge dal
punto IX della nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I della
direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del
Trattato (GU L 178, pag. 5), le cauzioni concesse da non residenti a residenti o da
residenti a non residenti costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'art. 1 di
detta direttiva e, pertanto, sono soggette all'art. 56, n. 1, CE (v., in tal senso,
sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I-1661, punti 21-24).
- 37.
- D'altro canto, l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un istituto di
credito avente la sua sede o una dipendenza nel territorio nazionale, quale risulta
dall'art. 2, secondo comma, lett. c), della legge n. 196/97, costituisce una restrizione
ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE, in quanto esso impedisce a
un'impresa che intenda esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo in Italia
di far valere, in vista della concessione dell'autorizzazione richiesta a tale scopo, un
deposito cauzionale effettuato presso un istituto di credito stabilito in un altro Stato
membro.
- 38.
- Inoltre, una disposizione nazionale come l'art. 2, secondo comma, lett. c), della legge
n. 196/97, per il fatto di riservare solo agli istituti di credito aventi la loro sede o
una dipendenza in Italia la costituzione delle cauzioni richieste per la concessione della
suddetta autorizzazione, costituisce anche una discriminazione nei confronti degli
istituti di credito stabiliti in altri Stati membri, vietata dall'art. 49, primo comma, CE
(v., in tal senso, sentenza Svensson e Gustavsson, citata, punto 12).
- 39.
- Per quanto riguarda gli argomenti addotti dal governo italiano per giustificare l'art.
2, secondo comma, lett. c), della legge n. 196/97, è sufficiente constatare che la
costituzione di un deposito cauzionale, imposta da tale disposizione, spetta all'impresa
fornitrice di lavoro temporaneo e non genera quindi costi a carico dei lavoratori alle
dipendenze di quest'ultima.
- 40.
- Pertanto, occorre dichiarare che la seconda censura della Commissione, nella parte in
cui contesta l'obbligo di effettuare un deposito cauzionale presso un istituto di credito
avente la sua sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è altresì fondata,
cosicché la si deve accogliere integralmente.
- 41.
- Da tutte le suesposte considerazioni discende che la Repubblica italiana, avendo
prescritto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in
altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e
depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o
una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza degli artt. 49 CE e 56 CE.
Sulle spese
- 42.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto
domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni
di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una
dipendenza nel territorio nazionale e depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un
istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta
meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2002.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
F. Macken
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