La sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dell’infrazione, considerata negli aspetti oggettivi e soggettivi – Questo principio deve essere applicato sia del datore di lavoro che dal giudice

In materia disciplinare, nel rapporto di lavoro subordinato vige il fondamentale principio, affermato dall’art. 2106 cod. civ., in base al quale la sanzione deve essere proporzionale alla gravità della infrazione.
Questo principio deve essere applicato sia da parte del datore di lavoro nell’esercizio del suo potere disciplinare, sia dal giudice che sia chiamato a controllare la legittimità della sanzione. Al fine di stabilire se il principio di proporzionalità sia stato rispettato, il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore, in quanto anche queste ultima incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e quindi della legittimità della sanzione. Può essere ritenuta congrua la sanzione di cinque giorni di sospensione inflitta a due lavoratrici addette a servizi di ristorazione aziendale che abbiano eseguito vendite a prezzi maggiorati rispetto al listino (Cassazione Sezione Lavoro n. 736 del 23 gennaio 2002, Pres. Saggio, Rel. Balletti).