La sentenza della Suprema Corte (Cass.
del 21 gennaio 2002, n. 572) che si segnala nella rubrica di questa settimana tratta il
caso di un lavoratore divenuto, per motivi di salute, inidoneo alle mansioni assegnategli.
La Cassazione ha stabilito che il licenziamento per superamento del comporto di malattia
è illegittimo se lazienda non dimostra limpossibilità dimpiegare il
lavoratore in altri compiti. È la vicenda di un dipendente di unazienda esattoriale
che ha svolto per alcuni anni le mansioni di ufficiale addetto alla riscossione coattiva
dei tributi ed è stato colpito da sindrome depressiva acuta di tipo nevrotico.
Sollecitati a intervenire, alcuni medici specialisti stabilivano che la malattia dipendeva
dal tipo di mansioni svolte, che comportavano per il dipendente uno stress abnorme. Il
lavoratore chiedeva allora dessere destinato ad altre mansioni, ma lazienda
rispondeva negativamente e, quando le sue assenze per malattia superavano il periodo di
comporto previsto dal contratto collettivo, lo licenziava.
Ne è seguita una causa davanti al pretore, il quale ha annullato il licenziamento,
ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando lazienda al risarcimento
del danno. In grado dappello, il tribunale ha confermato la sentenza, in quanto, pur
avendo accertato il superamento del periodo di comporto per malattia, ha ritenuto che nel
caso in esame si fosse verificata una vera e propria inidoneità del lavoratore alle
mansioni, pertanto lazienda avrebbe dovuto verificare la possibilità di adibire il
dipendente a mansioni diverse e compatibili con il suo stato di salute. Solo se questa
possibilità fosse risultata irrealizzabile, avrebbe potuto procedere al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Chiamata in causa dalla decisione dellazienda di
proporre ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha affermato che, pur se formalmente è
stato superato il periodo di comporto, lazienda ha tenuto un comportamento anomalo,
sotto il duplice profilo della violazione della tutela dellintegrità psicofisica
del lavoratore e del mancato reperimento, nel quadro dellorganizzazione aziendale,
di altro posto di lavoro più adatto alle accertate precarie condizioni di salute del
soggetto.
Larticolo 2087 del codice civile, ha osservato la Corte, impone
allimprenditore dadottare tutti gli accorgimenti necessari, secondo la
particolarità del lavoro, lesperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei
dipendenti, a tutelare lintegrità fisica e la personalità morale degli stessi,
adoperandosi a creare le situazioni più favorevoli per ottenere dai propri lavoratori il
miglior rendimento secondo le proprie capacità in ragione di salute, didoneità e
dadattamento di ognuno alle esigenze lavorative proprie dello specifico settore
della impresa. La Corte, inoltre, ha ricordato che in caso di sopravvenuta inidoneità del
lavoratore alle mansioni, il licenziamento devessere evitato ove sia possibile
impiegare il lavoratore in altri compiti ed egli ne faccia richiesta. Nel caso in
cui lazienda intendesse procedere allallontanamento dal posto di lavoro,
dovrebbe provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che,
nellambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate, non è
possibile un conveniente impiego dellinfermo. È invece onere del lavoratore
indicare specificamente le mansioni non nocive per la propria salute, dimostrando la sua
idoneità alle stesse.
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