Licenziamento

Un caso di illegittimità

La sentenza della Suprema Corte (Cass. del 21 gennaio 2002, n. 572) che si segnala nella rubrica di questa settimana tratta il caso di un lavoratore divenuto, per motivi di salute, inidoneo alle mansioni assegnategli. La Cassazione ha stabilito che il licenziamento per superamento del comporto di malattia è illegittimo se l’azienda non dimostra l’impossibilità d’impiegare il lavoratore in altri compiti. È la vicenda di un dipendente di un’azienda esattoriale che ha svolto per alcuni anni le mansioni di ufficiale addetto alla riscossione coattiva dei tributi ed è stato colpito da sindrome depressiva acuta di tipo nevrotico. Sollecitati a intervenire, alcuni medici specialisti stabilivano che la malattia dipendeva dal tipo di mansioni svolte, che comportavano per il dipendente uno stress abnorme. Il lavoratore chiedeva allora d’essere destinato ad altre mansioni, ma l’azienda rispondeva negativamente e, quando le sue assenze per malattia superavano il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, lo licenziava.

Ne è seguita una causa davanti al pretore, il quale ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando l’azienda al risarcimento del danno. In grado d’appello, il tribunale ha confermato la sentenza, in quanto, pur avendo accertato il superamento del periodo di comporto per malattia, ha ritenuto che nel caso in esame si fosse verificata una vera e propria inidoneità del lavoratore alle mansioni, pertanto l’azienda avrebbe dovuto verificare la possibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse e compatibili con il suo stato di salute. Solo se questa possibilità fosse risultata irrealizzabile, avrebbe potuto procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Chiamata in causa dalla decisione dell’azienda di proporre ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha affermato che, pur se formalmente è stato superato il periodo di comporto, l’azienda ha tenuto un comportamento anomalo, sotto il duplice profilo della violazione della tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore e del mancato reperimento, nel quadro dell’organizzazione aziendale, di altro posto di lavoro più adatto alle accertate precarie condizioni di salute del soggetto.

L’articolo 2087 del codice civile, ha osservato la Corte, impone all’imprenditore d’adottare tutti gli accorgimenti necessari, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza, la tecnica e le condizioni di salute dei dipendenti, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale degli stessi, adoperandosi a creare le situazioni più favorevoli per ottenere dai propri lavoratori il miglior rendimento secondo le proprie capacità in ragione di salute, d’idoneità e d’adattamento di ognuno alle esigenze lavorative proprie dello specifico settore della impresa. La Corte, inoltre, ha ricordato che in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni, il licenziamento dev’essere evitato “ove sia possibile impiegare il lavoratore in altri compiti ed egli ne faccia richiesta”. Nel caso in cui l’azienda intendesse procedere all’allontanamento dal posto di lavoro, dovrebbe “provare il giustificato motivo di licenziamento, dimostrando che, nell’ambito del personale in servizio e delle mansioni già assegnate, non è possibile un conveniente impiego dell’infermo”. È invece onere del lavoratore indicare specificamente le mansioni non nocive per la propria salute, dimostrando la sua idoneità alle stesse.